L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita; Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo n. 174 che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 aprile 1989 con cui la Swiss Life (Italia) S.p.a. con sede in Corso di Porta Romana n. 2, Milano e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita; Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Swiss Life (Italia) S.p.a. tenutasi in data 2 aprile 1998 nel corso della quale e' stato deliberato di modificare gli articoli 10 e 21 dello statuto sociale; Vista la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 174/1995; Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche statutarie; Dispone: E' approvato lo statuto della Swiss Lite (Italia) S.p.a. con le modifiche apportate all'art. 10, relative alla possibilita' di convocare l'assemblea anche in localita' diverse dalla sede sociale, purche' in Italia o in Svizzera ed all'art. 21, relative alla possibilita' di convocare il consiglio di amministrazione anche al di fuori della sede sociale, purche' in Italia o in Svizzera, di utilizzare per la convocazione del consiglio il telegrafo, il telex o il telefax, di svolgere le adunanze in teleconferenza o in videoconferenza e di redigere i verbali anche in lingua inglese. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 luglio 1998 Il presidente: Manghetti