L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385  recante  semplificazione   dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il  decreto legislativo 17  marzo 1995, n. 174  di attuazione
della direttiva  92/96/CEE in materia di  assicurazione diretta sulla
vita;
  Visto in particolare l'art. 37  del predetto decreto legislativo n.
174 che  prevede l'approvazione  da parte dell'ISVAP  delle modifiche
dello statuto;
  Visto  il decreto  del  Ministero dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato del  12 aprile 1989  con cui la Swiss  Life (Italia)
S.p.a.  con sede  in Corso  di  Porta Romana  n. 2,  Milano e'  stata
autorizzata     all'esercizio    dell'attivita'     assicurativa    e
riassicurativa nei rami vita;
  Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della
Swiss Life (Italia)  S.p.a. tenutasi in data 2 aprile  1998 nel corso
della quale  e' stato deliberato di  modificare gli articoli 10  e 21
dello statuto sociale;
  Vista la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 37 del decreto
legislativo n. 174/1995;
  Considerato  che   non  sussistono  elementi  ostativi   in  ordine
all'approvazione delle predette modifiche statutarie;
                              Dispone:
  E' approvato  lo statuto  della Swiss Lite  (Italia) S.p.a.  con le
modifiche  apportate  all'art.  10,  relative  alla  possibilita'  di
convocare l'assemblea anche in  localita' diverse dalla sede sociale,
purche'  in  Italia o  in  Svizzera  ed  all'art. 21,  relative  alla
possibilita' di convocare il consiglio di amministrazione anche al di
fuori  della  sede sociale,  purche'  in  Italia  o in  Svizzera,  di
utilizzare per la convocazione del consiglio il telegrafo, il telex o
il  telefax,  di   svolgere  le  adunanze  in   teleconferenza  o  in
videoconferenza e di redigere i verbali anche in lingua inglese.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1 luglio 1998
                                             Il presidente: Manghetti