IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  605, e  successive modificazioni,  recante disposizioni  relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;
  Vista la legge  30 dicembre 1991, n. 413,  recante disposizioni per
ampliare  le  basi  imponibili,   per  razionalizzare,  facilitare  e
potenziare l'attivita' di accertamento;
  Visto, in particolare,  l'art. 20, comma 2, lettere c)  ed f) della
suddetta legge, che prevede, per i soggetti indicati nell'art. 29 del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 600,
cosi' come modificato dalla legge 6  marzo 1996, n. 110, l'obbligo di
trasmettere all'anagrafe  tributaria gli  elenchi dei  percipienti ai
quali  sono stati  corrisposti compensi  o emolumenti  assoggettati a
ritenute d'acconto;
  Visto  l'art. 78  della legge  30 dicembre  1991, n.  413, che  tra
l'altro  istituisce i  centri autorizzati  di assistenza  fiscale per
lavorato ri dipendenti e pensionati;
  Visto in  particolare l'art.  78, commi  da 10  a 12,  della citata
legge 30  dicembre 1991, n. 413,  che prevede la possibilita',  per i
lavoratori  dipendenti  e  pensionati, di  adempiere  all'obbligo  di
dichiarazione  dei redditi  con  l'assistenza  fiscale dei  sostituti
d'imposta;
  Visto il  titolo I  del decreto del  Presidente della  Repubblica 4
settembre  1992,   n.  395,   che  reca   disposizioni  regolamentari
concernenti   l'assistenza  fiscale   ai   lavoratori  dipendenti   e
assimilati da parte dei sostituti  d'imposta e dei centri autorizzati
di assistenza fiscale;
  Visto l'art.  5 del decreto  del Ministro delle finanze  29 ottobre
1994, concernente l'approvazione del modello 730/1995;
  Considerata  la  necessita'  che  all'anagrafe  tributaria  vengano
comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di
cui agli  articoli 3, quinto e  nono comma, e 16,  secondo comma, del
citato decreto del  Presidente della Repubblica 4  settembre 1992, n.
395,  come modificato  dall'art.  5, comma  2,  del decreto-legge  31
maggio 1994, n.  330, convertito nella legge 27 luglio  1994, n. 473,
effettuati  con le  ritenute d'acconto  applicate sulle  retribuzioni
corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale
prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Considerato  che l'art.  20, comma  2,  lettera f)  della legge  30
dicembre  1991,  n.  413,  prevede 1'emanazione  di  un  decreto  del
Ministro delle finanze  al fine di stabilire,  per le amministrazioni
di cui al quarto comma dell'art. 29 del citato decreto del Presidente
della Repubblica  29 settembre  1973, n.  600, cosi'  come modificato
dalla legge 6  marzo 1996, n. 110, e previa  intesa con le rispettive
presidenze,  il  contenuto,  i  termini   e  le  modalita'  di  dette
comunicazioni;
  Visto l'assenso espresso dalla Presidenza della Camera dei deputati
con lettera prot. n. 98042800151/Tes del 28 aprile 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Amministrazione della Camera  dei deputati trasmette all'anagrafe
tributaria gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati
corrisposti  nell'anno  1994  compensi o  emolumenti  assoggettati  a
ritenute d'acconto ai  sensi dell'art. 29 del  decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Gli  elenchi di  cui al  primo  comma devono  essere registrati  su
supporti  magnetici  secondo  le  caratteristiche  tecniche  indicate
nell'alle gato A al presente decreto.
  I dati relativi alle indennita' di cui all'art. 47, lettera d), del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 597,
possono  essere  registrati su  distinti  supporti  magnetici con  le
stesse modalita' stabilite nel precedente comma.