IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; Visto, in particolare, l'art. 20, comma 2, lettere c) ed f) della suddetta legge, che prevede, per i soggetti indicati nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cosi' come modificato dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, l'obbligo di trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto; Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che tra l'altro istituisce i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavorato ri dipendenti e pensionati; Visto in particolare l'art. 78, commi da 10 a 12, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede la possibilita', per i lavoratori dipendenti e pensionati, di adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi con l'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta; Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che reca disposizioni regolamentari concernenti l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale; Visto l'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1994, concernente l'approvazione del modello 730/1995; Considerata la necessita' che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di cui agli articoli 3, quinto e nono comma, e 16, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n. 473, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Considerato che l'art. 20, comma 2, lettera f) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede 1'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire, per le amministrazioni di cui al quarto comma dell'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cosi' come modificato dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, e previa intesa con le rispettive presidenze, il contenuto, i termini e le modalita' di dette comunicazioni; Visto l'assenso espresso dalla Presidenza della Camera dei deputati con lettera prot. n. 98042800151/Tes del 28 aprile 1998; Decreta: Art. 1. L'Amministrazione della Camera dei deputati trasmette all'anagrafe tributaria gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti nell'anno 1994 compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli elenchi di cui al primo comma devono essere registrati su supporti magnetici secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'alle gato A al presente decreto. I dati relativi alle indennita' di cui all'art. 47, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, possono essere registrati su distinti supporti magnetici con le stesse modalita' stabilite nel precedente comma.