IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale e' stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o animale; Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1998), con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 e' stata prorogata al 30 giugno 1998; Considerato che la perdurante mancanza di qualsiasi regolamentazione in materia di clonazione umana o animale, dovuta alla non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, puo' comportare sperimentazioni e interventi, senza alcuna garanzia di tutela della salute pubblica; Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni sanitarie che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa; Considerato che il testo unificato dei disegni di legge presentati alla Camera dei deputati in materia di procreazione medicalmente assistita, elaborato dalla commissione XII Affari sociali della stessa Camera che, tra l'altro, al capo VII prevede il divieto di clonazione umana, e' stato esaminato dalle commissioni II-V-XI nonche' dalla commissione I Affari costituzionali; Considerato il crescente numero di Paesi firmatari del protocollo addizionale alla convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, recante interdizione della clonazione degli esseri umani - Consiglio d'Europa; Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 1998 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997; Ordina: Art. 1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997 recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale, e' prorogata al 31 dicembre 1998. Roma, 30 giugno 1998 Il Ministro: Bindi Registrata alla Corte dei conti il 1 luglio 1998 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 9