IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo
1989, n. 117;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art.  15 del  contratto collettivo nazionale  del personale
dei  Ministeri   approvato  con  provvedimento  del   Presidente  del
Consiglio  dei Ministri  in  data  3 marzo  1995  e pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995;
  Visto l'art. 1, commi da 56 a  64, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
  Visto l'art. 6 del decreto-legge  28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
  Visto l'art.  39, commi 25 e  26, della legge 27  dicembre 1997, n.
449;
  Considerato che l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni,  nella legge 28 maggio 1997, n.
140, prescrive  l'obbligo delle amministrazioni di  disciplinare, con
decreto del Ministro  competente, di concerto con il  Ministro per la
funzione pubblica,  le attivita'  che, in ragione  delle interferenze
con  i  compiti  istituzionali,   sono  comunque  non  consentite  ai
dipendenti con  rapporto di lavoro  a tempo parziale  con prestazione
lavorativa non  superiore al  cinquanta per cento  di quella  a tempo
pieno;
  Ritenuta  l'esigenza  di  individuare e  specificare  le  attivita'
lavorative,  autonome  e  subordinate,  interferenti  con  i  compiti
istituzionali  del Ministero  di grazia  e giustizia,  come tali  non
consentite ai dipendenti di detto  Ministero con rapporto di lavoro a
tempo parziale con prestazione  lavorativa non superiore al cinquanta
per cento di quella a tempo pieno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai fini del presente decreto si intende per:
  a) tempo parziale, la prestazione lavorativa compresa tra il trenta
e  il cinquanta  per  cento  di quella  a  tempo  pieno prevista  dai
contratti collettivi nazionali di lavoro;
  b) professioni  legali ed  assimilate, le professioni  di avvocato,
commercialista, ragioniere e perito commerciale;
  c)    attivita',   ogni    prestazione   lavorativa    subordinata,
parasubordinata, autonoma o di consulenza;
  d)  sede  di  servizio,  la  sede  della  cui  pianta  organica  il
dipendente faccia parte  e quella dell'ufficio presso  il quale venga
destinato in assegnazione temporanea.