IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio  decreto-legge 20 gennaio 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e 101;
  Visto il decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998 con il quale
e stato emanato il regolamento  didattico di Ateneo, affisso all'albo
dell'Universita' il 4 giugno 1998;
  Vista la  deliberazione n. 95 del  20 gennaio 1998 con  la quale il
Senato  accademico  ha approvato  la  proposta  di istituzione  della
scuola  di  specializzazione  in  genetica  applicata  formulata  dal
Consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
  Visto il  parere favorevole  all'attivazione della  suddetta scuola
espresso dal comitato regionale di  coordinamento nella seduta del 28
aprile 1998;
  Visto lo  schema della  nota di indirizzo  sull'autonomia didattica
trasmesso dal Ministero dell'universita e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 28 maggio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Pisa, approvato  con
regio decreto 14  ottobre 1926, n. 2278,  e successive modificazioni,
e' ulteriormente modificato come di seguito indicato.