IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101; Visto il decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998 con il quale e stato emanato il regolamento didattico di Ateneo, affisso all'albo dell'Universita' il 4 giugno 1998; Vista la deliberazione n. 95 del 20 gennaio 1998 con la quale il Senato accademico ha approvato la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in genetica applicata formulata dal Consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; Visto il parere favorevole all'attivazione della suddetta scuola espresso dal comitato regionale di coordinamento nella seduta del 28 aprile 1998; Visto lo schema della nota di indirizzo sull'autonomia didattica trasmesso dal Ministero dell'universita e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 maggio 1998; Decreta: Art. 1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come di seguito indicato.