IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Universita' approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1990, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1980, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 10 settembre 1997 emanato di concerto con il Ministro della sanita', con il quale e' stata definita la tab. XVIII-quater 02 riguardante l'ordinamento del corso di diploma universitario per tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; Viste le delibere con le quali le autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Milano hanno approvato il riordino, in adeguamento alla sopra citata tabella, del corso di diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 109; Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica "Autonomia didattica - regime transitorio" del 5 agosto 1997; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come di seguito specificato. Art. 1. Al titolo XVI, dedicato ai diplomi universitari, l'art. 252 riguardante i diplomi della facolta' di medicina e chirurgia, e' cosi' riformulato: "Art. 252. - La facolta' di medicina e chirurgia conferisce i seguenti diplomi universitari: fisioterapista; infermiere; logopedista; ortottista - assistente in oftalmologia; ostetrica/o; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico di neurofisiopatologia; igienista dentale; tecnico ortopedico; tecnico sanitario di radiologia medica; tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale".