IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Milano, emanato
con  decreto rettorale  28  maggio 1996,  pubblicato sul  supplemento
ordinario alla  Gazzetta ufficiale n.  136 del  12 giugno 1996,  e in
particolare l'art. 56 che dispone  che, in attesa dell'emanazione del
regolamento didattico d'ateneo  ai sensi dell'art. 11  della legge 19
novembre  1990, n.  341, rimangono  in vigore  le disposizioni  sugli
ordinamenti  didattici   contenute  nello   statuto  dell'Universita'
approvato  con  regio  decreto  4  novembre 1926,  n.  2280,  con  le
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successivi
aggiornamenti;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1990, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1980, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica  10 settembre 1997 emanato  di concerto con
il Ministro  della sanita', con  il quale  e' stata definita  la tab.
XVIII-quater  02  riguardante  l'ordinamento  del  corso  di  diploma
universitario  per  tecnico  dell'educazione e  della  riabilitazione
psichiatrica e psicosociale;
  Viste   le  delibere   con  le   quali  le   autorita'  accademiche
dell'Universita' degli  studi di Milano hanno  approvato il riordino,
in  adeguamento  alla sopra  citata  tabella,  del corso  di  diploma
universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale;
  Vista la legge 15 maggio 1997,  n. 127, e in particolare l'art. 17,
commi 95, 101 e 109;
  Visto  l'atto di  indirizzo del  Ministro dell'universita'  e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica "Autonomia  didattica  -  regime
transitorio" del 5 agosto 1997;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Milano,  approvato con
regio  decreto   4  novembre  1926,   n.  2280,  con   le  successive
modificazioni,   e'   ulteriormente   modificato  come   di   seguito
specificato.
                               Art. 1.
  Al  titolo  XVI,  dedicato  ai  diplomi  universitari,  l'art.  252
riguardante  i diplomi  della facolta'  di medicina  e chirurgia,  e'
cosi' riformulato:
  "Art.  252. -  La facolta'  di  medicina e  chirurgia conferisce  i
seguenti diplomi universitari:
   fisioterapista;
   infermiere;
   logopedista;
   ortottista - assistente in oftalmologia;
   ostetrica/o;
   tecnico audiometrista;
   tecnico audioprotesista;
   tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
   tecnico di neurofisiopatologia;
   igienista dentale;
   tecnico ortopedico;
   tecnico sanitario di radiologia medica;
  tecnico  dell'educazione  e  della  riabilitazione  psichiatrica  e
psicosociale".