IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992 relativo  alla protezione delle indicazioni  geografiche e delle
denominazioni  d'origine dei  prodotti agricoli  ed alimentari  e, in
particolare, l'art. 10, concernente i controlli;
  Visti i regolamenti  della Commissione CE con i  quali le Comunita'
europee  hanno   provveduto  alla  registrazione   delle  indicazioni
geografiche protette  e delle  denominazioni di origine  protette nel
quadro della procedura  di cui all'articolo 17  del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto il decreto legislativo n.  143 del 4 giugno 1997, concernente
il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
  Vista la legge n. 128 del  24 aprile 1998, recante disposizioni per
l'adempimento  di obblighi  derivanti dalla  appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee -  legge comunitaria 1995-1997, in particolare
l'art. 53;
  Visto il decreto ministeriale n. 63606  del 18 dicembre 1997 con il
quale si e' data attuazione entro i termini prescritti al citato art.
10  del  regolamento CEE  n.  2081/92,  concernente le  strutture  di
controllo, con particolare  riguardo all'adempimento delle condizioni
stabilite  dalle norme  EN  45011 da  parte  degli organismi  privati
autorizzati, prevedendo in allegato apposite procedure;
  Considerato che  la citata legge  24 aprile 1998, n.  128, contiene
all'art. 53 apposite disposizioni sui  controlli e la vigilanza delle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo
un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero
per le  politiche agricole,  sentite le regioni,  previo accertamento
dei prescritti requisiti;
  Ritenuto  di   dover  valutare  globalmente  la   situazione  delle
strutture  di  controllo che  debbono  operare  in ambito  nazionale,
sostituendo le disposizioni di cui  al citato decreto del 18 dicembre
1997,  in quanto  superate dalla  legge n.  128 del  24 aprile  1998,
relativamente   alle   procedure    concernenti   le   richieste   di
autorizzazione da parte di organismi privati;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Le  procedure  concernenti  le autorizzazioni  degli  organismi  di
controllo privati  rispondenti ai requisiti  di cui al comma  2, art.
53, della  legge n. 128  del 24 aprile  1998, per la  loro successiva
autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge
medesima, sono indicate  nell'allegato A del presente  decreto che ne
costituisce parte integrante.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 maggio 1998
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 139