IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge  15 febbraio 1963, n. 281, modificata  dalla legge 8
marzo 1968, n.  399 e dal decreto del Presidente  della Repubblica 31
marzo 1968,  n. 152, concernente  la disciplina della  preparazione e
del commercio dei mangimi;
  Visto  in  particolare,  l'art.  1,  comma  8,  lettera  e),  della
suindicata legge;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992, n.
228, con il quale e'  stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa
agli additivi nell'alimentazione degli  animali, modificato da ultimo
attraverso  il  decreto  2  aprile 1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  3, comma  2,  del  suindicato
decreto del Presidente della Repubblica;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista  la direttiva  97/72/CE  della Commissione,  che modifica  la
direttiva 70/524/CEE nella parte relativa agli allegati I e II;
  Considerato  che, e'  opportuno  completare  le disposizioni  della
colonna  "Designazione chimica,  descrizione"  inserendo un  additivo
appartenente al gruppo degli "Antibiotici";
  Considerato  che, alla  luce  dell'esperienza  acquisita in  alcuni
Stati  membri,  e'  opportuno ammettere  provvisoriamente  a  livello
nazionale  una nuova  utilizzazione  di un  additivo appartenente  al
gruppo "Coccidiostatici e altre  sostanze medicamentose", nonche' una
nuova  utilizzazione  di un  additivo  appartenente  al gruppo  degli
"Agenti leganti, antiagglomerati e coagulanti";
  Considerato che le disposizioni degli allegati, per quanto concerne
un  additivo  appartenente  al  gruppo  degli  "Agenti  emulsionanti,
stabilizzanti, condensanti e gelificanti" devono essere adattate alle
disposizioni  comunitarie  prese  a  tal proposito  nel  campo  delle
derrate alimentari;
  Considerato  che e'  necessario  modificare  le disposizioni  della
colonna "Altre disposizioni" relative  a due additivi appartenenti al
gruppo  degli  "Agenti  emulsionanti,  stabilizzanti,  condensanti  e
gelificanti", ed a  un additivo appartenente al  gruppo degli "Agenti
conservanti";
  Considerato  che, alla  luce  dell'esperienza  acquisita in  alcuni
Stati  membri, e'  opportuno autorizzare  provvisoriamente a  livello
nazionale, in attesa che possano essere ammessi su scala comunitaria,
nuovi  impieghi   di  un   additivo  appartenente  al   gruppo  degli
"Antibiotici"   e  di   un  additivo   appartenente  al   gruppo  dei
"Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose";
  Considerato  che  e'  necessario  modificare  il  contenuto  minimo
autorizzato per un additivo appartenente al gruppo dei microrganismi;
  Considerato che lo studio degli additivi iscritti nell'allegato II,
che a questo  titolo possono essere autorizzati  sul piano nazionale,
non e' stato completato e  che, pertanto, e' necessario prorogare per
una durata determinata il periodo di autorizzazione di tali sostanze;
  Considerato che  l'utilizzazione dell' avoparcina,  antibiotico del
gruppo dei  glicopeptidi, e'  stata vietata, a  partire dal  l aprile
1997  dalla direttiva  97/6/CE della  Commissione, in  quanto non  si
poteva  escludere  che tale  additivo  fosse  capace, attraverso  gli
alimenti  somministrati agli  animali, di  indurre una  resistenza ai
glicopeptidi utilizzati in medicina umana;
  Considerato  che l'ardacina,  additivo appartenente  al gruppo  dei
glicopeptidi,  e'  stato  oggetto  di  un'autorizzazione  provvisoria
attraverso  la  direttiva 94/77/CE  della  Commissione  e che  appare
opportuno,   a   titolo   di   precauzione   e   conformemente   alle
raccomandazioni    del    comitato   scientifico,    non    prorogare
l'autorizzazione  di  tale additivo  senza  che  siano disponibili  i
risultati    delle   ricerche    che    devono   essere    effettuate
sull'avoparcina;
  Ritenuto necessario  adeguare la  vigente normativa  nazionale alle
disposizioni   contenute  nella   suindicata  direttiva   comunitaria
97/72/CE, nell'ambito dell'adeguamento  al progresso delle conoscenze
in campo scientifico e tecnico;
  Sentita la commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della
citata  legge  15 febbraio  1963,  n.  281,  che ha  espresso  parere
favorevole nella seduta del 4 febbraio 1998;
  Visto  l'art. 6,  sub n),  della legge  23 dicembre  1978, n.  833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
  Vista la legge  14 gennaio 1994, n. 20,  contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli allegati I  e II del decreto del Presidente  della Repubblica l
marzo 1992,  n. 228  sono modificati  conformemente agli  allegati al
presente decreto.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo  di legittimita'  ed entra  in vigore  il giorno
successivo a quello della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 6 maggio 1998
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1998
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 371