IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1968, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera e), della suindicata legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, con il quale e' stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo attraverso il decreto 2 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997; Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 2, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la direttiva 97/72/CE della Commissione, che modifica la direttiva 70/524/CEE nella parte relativa agli allegati I e II; Considerato che, e' opportuno completare le disposizioni della colonna "Designazione chimica, descrizione" inserendo un additivo appartenente al gruppo degli "Antibiotici"; Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri, e' opportuno ammettere provvisoriamente a livello nazionale una nuova utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo "Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose", nonche' una nuova utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo degli "Agenti leganti, antiagglomerati e coagulanti"; Considerato che le disposizioni degli allegati, per quanto concerne un additivo appartenente al gruppo degli "Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti" devono essere adattate alle disposizioni comunitarie prese a tal proposito nel campo delle derrate alimentari; Considerato che e' necessario modificare le disposizioni della colonna "Altre disposizioni" relative a due additivi appartenenti al gruppo degli "Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti", ed a un additivo appartenente al gruppo degli "Agenti conservanti"; Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri, e' opportuno autorizzare provvisoriamente a livello nazionale, in attesa che possano essere ammessi su scala comunitaria, nuovi impieghi di un additivo appartenente al gruppo degli "Antibiotici" e di un additivo appartenente al gruppo dei "Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose"; Considerato che e' necessario modificare il contenuto minimo autorizzato per un additivo appartenente al gruppo dei microrganismi; Considerato che lo studio degli additivi iscritti nell'allegato II, che a questo titolo possono essere autorizzati sul piano nazionale, non e' stato completato e che, pertanto, e' necessario prorogare per una durata determinata il periodo di autorizzazione di tali sostanze; Considerato che l'utilizzazione dell' avoparcina, antibiotico del gruppo dei glicopeptidi, e' stata vietata, a partire dal l aprile 1997 dalla direttiva 97/6/CE della Commissione, in quanto non si poteva escludere che tale additivo fosse capace, attraverso gli alimenti somministrati agli animali, di indurre una resistenza ai glicopeptidi utilizzati in medicina umana; Considerato che l'ardacina, additivo appartenente al gruppo dei glicopeptidi, e' stato oggetto di un'autorizzazione provvisoria attraverso la direttiva 94/77/CE della Commissione e che appare opportuno, a titolo di precauzione e conformemente alle raccomandazioni del comitato scientifico, non prorogare l'autorizzazione di tale additivo senza che siano disponibili i risultati delle ricerche che devono essere effettuate sull'avoparcina; Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria 97/72/CE, nell'ambito dell'adeguamento al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; Sentita la commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 febbraio 1998; Visto l'art. 6, sub n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. Gli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica l marzo 1992, n. 228 sono modificati conformemente agli allegati al presente decreto. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 maggio 1998 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1998 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 371