IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 6, comma 3, che prevede che le figure ed i relativi profili professionali del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono individuati con decreto del Ministro della sanita' e che la formazione di detto personale avviene nelle strutture sanitarie attraverso corsi di diploma universitario; Considerato che lo stesso art. 6 prevede che i corsi di studio, relativi alle figure professionali individuate dal Ministro della sanita' e previsti dal precedente ordinamento, che non siano stati riordinati in corsi di diploma universitario sono soppressi entro il 1 gennaio 1996, garantendo il diritto al completamento del corso di studi agli studenti gia' iscritti; Visto il proprio decreto 14 settembre 1994, contenente la individuazione della figura di fisioterapista, ed il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', del 24 luglio 1996, che definisce l'ordinamento didattico del relativo corso di diploma universitario; Ritenuto, anche in considerazione del diverso livello formativo, che la nuova figura del fisioterapista non abbia assorbito la preesistente figura di massofisioterapista e che soltanto alcune attivita' del fisioterapista rientrano in quelle proprie del massofisioterapista; Ritenuto, pertanto, che, nelle strutture e servizi sanitari di riabilitazione, pubblici e privati, una figura professionale con formazione di livello non universitario nel settore della riabilitazione motoria, analoga a quella del massofisioterapista, possa soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l'attivita' professionale di un operatore con diploma universitario quale il fisioterapista; Considerato, altresi' che, per i soggetti "non vedenti", sono stati attivati specifici corsi di formazione di massofisioterapista ai sensi dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e della legge 5 luglio 1961, n. 570, nonche' delle specifiche leggi concernenti le persone handicappate ed, in particolare, i non vedenti; Ritenuto che tali corsi garantiscano, fra l'altro, alle persone non vedenti il diritto allo studio ed alla piena integrazione nel mondo del lavoro, sancito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che, conseguentemente, debba essere, ai sensi dell'art. 124 della legge 31 marzo 1998, n. 112, determinata una nuova specifica figura professionale e disciplinato il relativo corso di formazione, da svolgere a cura del S.S.N. e degli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato; Ritenuto, per le considerazioni svolte, che gli attuali corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale di massofisioterapista per non vedenti non rientrino fra quelli da considerare soppressi a partire dal 1 gennaio 1996 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992; Considerato che presso gli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato "A. Nicolodi" di Firenze e "P. Colosimo" di Napoli sono attivati, e tuttora in corso di svolgimento, corsi per "non vedenti" finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di massofisioterapista; Ritenuto, pertanto, che i predetti corsi di massofisioterapista per non vedenti possano continuare ad essere svolti fino alla individuazione della nuova figura ed all'approvazione del relativo percorso formativo ai sensi del richiamato art. 124 della legge 31 marzo 1998, n. 112; Ritenuto, in particolare, di garantire il completamento degli studi, in base al vigente ordinamento scolastico, agli alunni iscritti al primo anno del corso di studi negli anni scolastici 1996-97 e 1997-98 ed a quelli che si iscriveranno nell'anno scolastico 1998-99, nonche' la validita' del titolo conseguito; Decreta: Art. 1. 1. I corsi di formazione professionale per non vedenti per l'acquisizione della qualifica di massofisioterapista non rientrano fra quelli soppressi alla data del 1 gennaio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Con decreto del Ministro della sanita', ai sensi dell'art. 124 della legge 31 marzo 1998, n. 112, sara' rideterminata la figura ed il relativo profilo del massofisioterapista. I relativi corsi di formazione saranno riordinati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. 3. Fino all'attivazione dei corsi di cui al comma 2, i corsi di massofisioterapista per non vedenti continuano ad essere svolti in base al vigente ordinamento degli studi con il rilascio del titolo abilitante all'esercizio della professione, secondo la vigente normativa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 1998 Il Ministro: Bindi