IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto in particolare  l'art. 6, comma 3, che prevede  che le figure
ed  i   relativi  profili   professionali  del   personale  sanitario
infermieristico, tecnico e della  riabilitazione sono individuati con
decreto  del Ministro  della sanita'  e  che la  formazione di  detto
personale  avviene  nelle  strutture sanitarie  attraverso  corsi  di
diploma universitario;
  Considerato che  lo stesso art.  6 prevede  che i corsi  di studio,
relativi  alle figure  professionali individuate  dal Ministro  della
sanita' e  previsti dal precedente  ordinamento, che non  siano stati
riordinati in corsi di diploma  universitario sono soppressi entro il
1 gennaio 1996,  garantendo il diritto al completamento  del corso di
studi agli studenti gia' iscritti;
  Visto  il   proprio  decreto  14  settembre   1994,  contenente  la
individuazione  della figura  di  fisioterapista, ed  il decreto  del
Ministro dell'universita'  e della ricerca scientifica  e tecnologica
di concerto  con il Ministro della  sanita', del 24 luglio  1996, che
definisce  l'ordinamento  didattico  del relativo  corso  di  diploma
universitario;
  Ritenuto, anche  in considerazione  del diverso  livello formativo,
che  la  nuova  figura  del fisioterapista  non  abbia  assorbito  la
preesistente  figura di  massofisioterapista  e  che soltanto  alcune
attivita'  del   fisioterapista  rientrano  in  quelle   proprie  del
massofisioterapista;
  Ritenuto,  pertanto, che,  nelle  strutture e  servizi sanitari  di
riabilitazione,  pubblici e  privati,  una  figura professionale  con
formazione   di  livello   non   universitario   nel  settore   della
riabilitazione  motoria, analoga  a  quella del  massofisioterapista,
possa soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono
necessariamente l'attivita' professionale di un operatore con diploma
universitario quale il fisioterapista;
  Considerato, altresi' che, per i soggetti "non vedenti", sono stati
attivati  specifici corsi  di  formazione  di massofisioterapista  ai
sensi  dell'art. 140  del testo  unico delle  leggi sanitarie  (regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e della legge 5 luglio 1961, n. 570,
nonche' delle  specifiche leggi  concernenti le  persone handicappate
ed, in particolare, i non vedenti;
  Ritenuto che tali corsi garantiscano, fra l'altro, alle persone non
vedenti il diritto  allo studio ed alla piena  integrazione nel mondo
del  lavoro, sancito  dalla legge  5 febbraio  1992, n.  104, e  che,
conseguentemente, debba essere, ai sensi dell'art. 124 della legge 31
marzo  1998,   n.  112,   determinata  una  nuova   specifica  figura
professionale  e disciplinato  il  relativo corso  di formazione,  da
svolgere a  cura del S.S.N.  e degli istituti professionali  di Stato
per l'industria e l'artigianato;
  Ritenuto, per  le considerazioni svolte,  che gli attuali  corsi di
formazione  professionale   per  il  conseguimento   della  qualifica
professionale di  massofisioterapista per  non vedenti  non rientrino
fra quelli da  considerare soppressi a partire dal 1  gennaio 1996 ai
sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992;
  Considerato  che presso  gli  istituti professionali  di Stato  per
l'industria e l'artigianato "A. Nicolodi"  di Firenze e "P. Colosimo"
di Napoli sono attivati, e tuttora in corso di svolgimento, corsi per
"non   vedenti"   finalizzati   al  conseguimento   della   qualifica
professionale di massofisioterapista;
  Ritenuto, pertanto, che i predetti corsi di massofisioterapista per
non   vedenti  possano   continuare  ad   essere  svolti   fino  alla
individuazione della  nuova figura  ed all'approvazione  del relativo
percorso formativo  ai sensi del  richiamato art. 124 della  legge 31
marzo 1998, n. 112;
  Ritenuto,  in  particolare,  di garantire  il  completamento  degli
studi,  in  base  al  vigente  ordinamento  scolastico,  agli  alunni
iscritti  al primo  anno del  corso  di studi  negli anni  scolastici
1996-97  e  1997-98  ed  a   quelli  che  si  iscriveranno  nell'anno
scolastico 1998-99, nonche' la validita' del titolo conseguito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  corsi  di  formazione  professionale  per  non  vedenti  per
l'acquisizione della  qualifica di massofisioterapista  non rientrano
fra quelli soppressi alla data del 1 gennaio 1996, ai sensi dell'art.
6,  comma 3,  del decreto  legislativo 30  dicembre 1992,  n. 502,  e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Con decreto  del Ministro della sanita', ai  sensi dell'art. 124
della legge 31  marzo 1998, n. 112, sara' rideterminata  la figura ed
il  relativo profilo  del  massofisioterapista. I  relativi corsi  di
formazione saranno riordinati con  decreto del Ministro della sanita'
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
  3. Fino  all'attivazione dei corsi  di cui al  comma 2, i  corsi di
massofisioterapista per  non vedenti  continuano ad essere  svolti in
base al  vigente ordinamento degli  studi con il rilascio  del titolo
abilitante  all'esercizio  della   professione,  secondo  la  vigente
normativa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 luglio 1998
                                                   Il Ministro: Bindi