IL RETTORE
  Visto il  vigente statuto  dell'Istituto universitario  Suor Orsola
Benincasa;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1652,  recante
disposizioni sull'ordinamento  didattico universitario,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   dell'istruzione  superiore
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11  febbraio  1994,  in  Gazzetta
Ufficiale  - serie  generale -  n. 148  del 27  giugno 1994,  recante
modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario relativamente
al  corso   di  laurea   in  giurisprudenza  integrato   con  decreto
ministeriale 31 maggio 1995, in Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 266 del 14 novembre 1995;
  Visto il decreto ministeriale 8  agosto 1996, in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n.  236 dell'8 ottobre 1996, recante modificazioni
all'ordinamento didattico  all'art. 5  della tabella III  relativa ai
corsi  di  studio  della   facolta'  di  giurisprudenza,  cosi'  come
modificata  dal  decreto ministeriale  31  maggio  1995 citato  nelle
premesse;
  Vista  la  delibera  del  comitato tecnico  ordinatore  in  data  5
dicembre 1997;
  Vista la delibera del consiglio  di amministrazione del 22 dicembre
1997  che fa  propria la  sopracitata delibera  del comitato  tecnico
ordinatore;
  Visto  il parere  favorevole  espresso  dal Comitato  universitario
nazionale in data 18 giugno 1998;
                              Decreta:
  nel capo  III dello  statuto, all'art. 16,  e' aggiunta  "la scuola
biennale di specializzazione per le professioni legali";
  nel capo III dello statuto, all'art. 17, si aggiunge "il diploma di
specializzazione per le professioni legali";
  nel capo III dello statuto,  si inseriscono i seguenti articoli 30,
31, 32, 33, 34, 35,  con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi:
                     FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
                              Art. 30.
  Le  discipline delle  aree obbligatorie  previste per  il corso  di
laurea in giurisprudenza  e per i corsi di  diploma universitario, di
cui   alle   tabelle   che   seguono,   sono   tratte   dai   settori
scientificodisciplinari  indicati  dal  decreto 31  maggio  1995  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica:
  A) Per l'area giuridica:
  1)   area   del   diritto   amministrativo   (e   della   giustizia
amministrativa) (N10X);
  2) area del diritto bancario e del mercato finanziario (N05X);
  3) area del diritto civile (e del diritto di famiglia) (N01X);
  4) area del diritto civile e del diritto commerciale (N01X, N04X);
  5) area del diritto commerciale (e del diritto fallimentare) (N04X,
N15X);
  6) area del diritto comparato e comunitario (N02X, N11X, N14X);
  7) area del diritto  comparato, internazionale e comunitario (N02X,
N04X, N11X, N14X);
   8) area del diritto costituzionale (N08X);
  9)  area del  diritto costituzionale  e del  diritto amministrativo
(N08X, N09X, N10X);
  10)  area  del diritto  del  lavoro  (e della  previdenza  sociale)
(N07X);
   11) area del diritto ecclesiastico (N12X);
  12)  area  del diritto  internazionale  e  del diritto  comunitario
(profili istituzionali) (N14X);
   13) area del diritto penale (N17X);
   14) area del diritto processuale civile (N15X);
  15)  area  del  diritto   processuale  penale  (e  dell'ordinamento
giudiziario) (N16X);
   16) area del diritto romano (N18X);
   17) area del diritto tributario (N13X);
  18) area della storia del diritto medievale e moderno (N19X);
  19) area  filosoficagiuridica (alla  quale afferisce  la disciplina
informatica giuridica) (N20X);
   20) area storicogiuridica (N18X, N19X).
  B) Per le altre aree:
  1) area dei metodi  organizzativi e gestionali dell'amministrazione
(P02A, P02B, P02D);
  2) area della finanza e della contabilita' aziendale (P02C);
  3) area  della sociologia applicata  (Q05B - Q05C  - Q05D -  Q05F -
Q05G);
   4) area dell'economia politica (P01A);
   5) area delle scienze dell'amministrazione (Q02X);
  6) area economica (P01A, P01B, P01D, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J);
  7) area  economicofinanziaria (P01A, P01B, P01C,  P01D, P01F, P01G,
P01H, P01I, P01J);
   8) area delle lingue straniere (L16B, L17C, L18C, L19A).
                              Art. 31.
                  Corso di laurea in giurisprudenza
  Il corso  di laurea in giurisprudenza  fornisce adeguate conoscenze
di metodo e  di contenuti culturali, scientifici  e professionali per
la formazione del giurista.
  Il corso  di laurea  in giurisprudenza  afferisce alla  facolta' di
giurisprudenza e ha durata quadriennale.
  Sono  titoli di  ammissione al  corso di  laurea in  giurisprudenza
quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
  Il  numero degli  iscritti a  ciascun  anno di  corso e'  stabilito
annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta'.
  Il corso di laurea  in giurisprudenza comprende ventisei annualita'
di insegnamento e si conclude con un esame di laurea. Il consiglio di
facolta', in  sede di programmazione annuale,  puo' altresi' disporre
che  gli studenti  sostengano ulteriori  esami o  prove di  idoneita'
relativi ad  insegnamenti extracurriculari  del cui esito,  pero', si
terra' conto in sede di esame di laurea.
  Il consiglio  di facolta'  stabilisce le  modalita' degli  esami di
ammissione, di profitto, delle eventuali prove di idoneita' richieste
e dell'esame di laurea.
  Tra il  corso di laurea ed  i corsi di diploma  universitario vi e'
l'affinita' prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.
  Nell'ambito dei corsi di laurea  e di diploma universitario ai fini
del conseguimento del diploma  di laurea sono riconosciuti totalmente
o   parzialmente,   ad   esclusione  delle   quattordici   annualita'
fondamentali  ed  obbligatorie per  il  corso  di laurea,  gli  esami
sostenuti  con  esito  positivo  nel corso  del  diploma,  purche'  i
relativi insegnamenti  siano compatibili, anche per  i contenuti, con
il piano di studi approvato dal consiglio di facolta' per il corso di
laurea per il quale si chiede l'iscrizione.
  Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le
materie   fondamentali   ed   obbligatorie,   disciplina   anche   il
riconoscimento degli esami sostenuti con  esito positivo nel corso di
laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.
  Nell'ambito  del regolamento  di cui  all'art. 11,  comma 2,  della
legge n. 341/1990, il consiglio di facolta':
  a)  individua,  nel  rispetto  di quanto  previsto  circa  le  aree
disciplinari determinate nella presente tabella III, gli insegnamenti
fondamentali obbligatori;
  b) determina la durata degli  insegnamenti dei moduli didattici, le
modalita'  di  eventuali  tirocini  o  altri  momenti  di  formazione
pratica;
  c) individua i criteri per la  formazione dei piani di studio e gli
eventuali indirizzi nel corso di laurea;
  d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne
specifichino i contenuti effettivi o  li differenzino nel caso in cui
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui
al precedente comma, lett. c), il profilo formativo specificato sara'
oggetto di certificazione da parte dell'Istituto.
  Cosi' come  disposto dalla normativa vigente,  sono fondamentali le
seguenti quattordici aree disciplinari:
   1) area del diritto amministrativo;
   2) area del diritto civile;
   3) area del diritto commerciale;
   4) area del diritto comparato e comunitario;
   5) area del diritto costituzionale;
   6) area del diritto del lavoro;
  7)  area  del  diritto  internazionale e  del  diritto  comunitario
(profili istituzionali);
   8) area del diritto penale;
   9) area del diritto processuale civile;
   10) area del diritto processuale penale;
   11) area del diritto romano;
   12) area della storia del diritto medievale e moderno;
   13) area economicofinanziaria;
   14) area filosoficagiuridica.
  Le ulteriori  discipline saranno  scelte dal consiglio  di facolta'
all'interno   dei   settori  scientificodisciplinari   indicati   nel
precedente art. 30.
  Per ciascuna  delle aree di  cui al penultimo comma  precedente, il
consiglio  di facolta'  rende obbligatoria  almeno una  annualita' di
insegnamento, anche facendo ricorso a due semestralita'.
  Deve essere obbligatoriamente attivato  un insegnamento annuale per
ciascuna  delle aree  disciplinari  del diritto  ecclesiastico e  del
diritto tributario.
  Per  ognuna   delle  aree  scientificodiciplinari   indicate  dalla
normativa vigente dovranno essere  assicurate una adeguata formazione
metodologica  e l'acquisizione  dei  principi fondamentali  attinenti
all'area medesima.
  La facolta'  assicura l'insegnamento  delle materie  giuridiche che
costituiscono oggetto di esame  per l'accesso alla magistratura, alle
professioni di avvocato e di notaio.
                              Art. 32.
       Corso di diploma universitario di consulente del lavoro
  Il corso di diploma di consulente del lavoro fornisce le conoscenze
giuridiche e  gli strumenti  operativi necessari alla  professione di
consulente nei rapporti di lavoro.
  Il corso di diploma di consulente del lavoro ha durata triennale.
  Il  corso di  diploma  di consulente  del  lavoro comprende  almeno
quattordici  e non  piu' di  sedici annualita'  di insegnamento,  una
prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base ed un tirocinio
professionale durante il corso; si conclude con l'esame di diploma.
  Il consiglio  della facolta'  di giurisprudenza, con  riferimento a
ciascun anno accademico, stabilisce  il numero degli studenti ammessi
a  ciascun anno  di corso,  le modalita'  delle prove  di ammissione,
degli esami  di profitto, delle  prove di idoneita', del  giudizio di
valutazione del tirocinio professionale, dell'esame di diploma.
  Sono fondamentali le seguenti cinque aree disciplinari:
   1) area del diritto civile;
   2) area del diritto commerciale;
   3) area del diritto costituzionale;
   4) area economica;
   5) area storicogiuridica.
  Per ciascuna  delle aree di  cui al precedente comma,  il consiglio
della  facolta'  di  giurisprudenza  rende  obbligatoria  almeno  una
annualita' di insegnamento, anche divisibile in moduli semestrali.
  Sono  fondamentali   ed  obbligatorie  quattro   annualita',  anche
divisibili  in  moduli  semestrali,  di  insegnamento  dell'area  del
diritto del lavoro e della previdenza sociale.
  E'  obbligatorio un  insegnamento  almeno  semestrale per  ciascuna
delle seguenti cinque aree disciplinari:
   1) area del diritto amministrativo;
  2) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;
   3) area del diritto penale;
   4) area del diritto tributario;
   5) area della sociologia applicata.
                              Art. 33.
       Corso di diploma universitario di operatore giudiziario
  Il corso di diploma di operatore giudiziario fornisce le conoscenze
giuridiche e gli strumenti operativi necessari per svolgere attivita'
autonome nell'ambito del processo.
  Il corso di diploma di operatore giudiziario ha durata triennale.
  Il  corso  di diploma  di  operatore  giudiziario comprende  almeno
quattordici  e non  piu' di  sedici annualita'  di insegnamento,  una
prova di idoneita'  di conoscenze informatiche di base  e si conclude
con l'esame di diploma.
  Il consiglio  della facolta'  di giurisprudenza, con  riferimento a
ciascun anno accademico, stabilisce  il numero degli studenti ammessi
a  ciascun anno  di corso,  le modalita'  delle prove  di ammissione,
degli  esami di  profitto, delle  prove di  idoneita', dell'esame  di
diploma.
  Sono fondamentali le seguenti dieci aree disciplinari:
  1)   area   del   diritto    amministrativo   e   della   giustizia
amministrativa;
   2) area del diritto civile e del diritto di famiglia;
  3) area del diritto commerciale e del diritto fallimentare;
   4) area del diritto del lavoro;
  5) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;
   6) area del diritto penale;
  7) area del diritto processuale civile e del diritto fallimentare;
  8)  area   del  diritto   processuale  penale   e  dell'ordinamento
giudiziario;
   9) area storicogiuridica;
   10) area del diritto tributario.
  Per ciascuna  delle aree di  cui al precedente comma,  il consiglio
della  facolta'  di  giurisprudenza  rende  obbligatoria  almeno  una
annualita' di insegnamento, anche divisibile in moduli semestrali.
  E' obbligatorio un insegnamento  almeno semestrale della disciplina
informaticagiuridica.
                              Art. 34.
                    Corso di diploma universitario
                  di operatore giuridico di impresa
  Il corso di diploma di  operatore giuridico di impresa e' destinato
alla  formazione   di  privati   amministratori,  fornendo   loro  le
conoscenze  giuridiche  e  operative  necessarie  per  svolgere  tale
attivita' nell'ambito di una azienda privata.
  Il corso  di diploma  di operatore giuridico  di impresa  ha durata
triennale.
  Il corso  di diploma  di operatore  giuridico di  impresa comprende
almeno quattordici e non piu' di sedici annualita' di insegnamento ed
una  prova  di  idoneita'  di conoscenze  informatiche  di  base;  si
conclude con l'esame di diploma.
  Il consiglio  della facolta'  di giurisprudenza, con  riferimento a
ciascun anno accademico, stabilisce  il numero degli studenti ammessi
a  ciascun anno  di corso,  le modalita'  delle prove  di ammissione,
degli  esami di  profitto, delle  prove di  idoneita', dell'esame  di
diploma.
  Sono fondamentali le seguenti dieci aree disciplinari:
   1) area del diritto civile;
  2) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo;
   3) area del diritto commerciale;
  4) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;
  5) area del diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   6) area del diritto penale;
   7) area storicogiuridica;
  8) area del diritto della finanza e della contabilita' aziendale;
   9) area delle scienze dell'amministrazione;
   10) area dell'economia politica.
  Per ciascuna  delle aree di  cui al precedente comma,  il consiglio
della  facolta'  di  giurisprudenza  rende  obbligatoria  almeno  una
annualita' di insegnamento, anche divisibile in moduli semestrali.
  E'  obbligatorio  un  insegnamento  per  ciascuna  delle  tre  aree
disciplinari:
  1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione;
   2) area del diritto bancario e del mercato finanziario;
   3) area del diritto tributario.
                              Art. 35.
                 Scuola biennale di specializzazione
                      per le professioni legali
  Presso  la  facolta'  di  giurisprudenza  e'  istituita  la  scuola
biennale  di  specializzazione  per  le  professioni  legali  con  le
caratteristiche e i programmi disciplinati  dall'art. 17, comma 113 e
114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e norme di attuazione.
   Napoli, 30 giugno 1998
                                               Il rettore: De Sanctis