IL RETTORE Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario Suor Orsola Benincasa; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi dell'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994, in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1994, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza integrato con decreto ministeriale 31 maggio 1995, in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1995; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996, in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico all'art. 5 della tabella III relativa ai corsi di studio della facolta' di giurisprudenza, cosi' come modificata dal decreto ministeriale 31 maggio 1995 citato nelle premesse; Vista la delibera del comitato tecnico ordinatore in data 5 dicembre 1997; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1997 che fa propria la sopracitata delibera del comitato tecnico ordinatore; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato universitario nazionale in data 18 giugno 1998; Decreta: nel capo III dello statuto, all'art. 16, e' aggiunta "la scuola biennale di specializzazione per le professioni legali"; nel capo III dello statuto, all'art. 17, si aggiunge "il diploma di specializzazione per le professioni legali"; nel capo III dello statuto, si inseriscono i seguenti articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA Art. 30. Le discipline delle aree obbligatorie previste per il corso di laurea in giurisprudenza e per i corsi di diploma universitario, di cui alle tabelle che seguono, sono tratte dai settori scientificodisciplinari indicati dal decreto 31 maggio 1995 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: A) Per l'area giuridica: 1) area del diritto amministrativo (e della giustizia amministrativa) (N10X); 2) area del diritto bancario e del mercato finanziario (N05X); 3) area del diritto civile (e del diritto di famiglia) (N01X); 4) area del diritto civile e del diritto commerciale (N01X, N04X); 5) area del diritto commerciale (e del diritto fallimentare) (N04X, N15X); 6) area del diritto comparato e comunitario (N02X, N11X, N14X); 7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario (N02X, N04X, N11X, N14X); 8) area del diritto costituzionale (N08X); 9) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo (N08X, N09X, N10X); 10) area del diritto del lavoro (e della previdenza sociale) (N07X); 11) area del diritto ecclesiastico (N12X); 12) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali) (N14X); 13) area del diritto penale (N17X); 14) area del diritto processuale civile (N15X); 15) area del diritto processuale penale (e dell'ordinamento giudiziario) (N16X); 16) area del diritto romano (N18X); 17) area del diritto tributario (N13X); 18) area della storia del diritto medievale e moderno (N19X); 19) area filosoficagiuridica (alla quale afferisce la disciplina informatica giuridica) (N20X); 20) area storicogiuridica (N18X, N19X). B) Per le altre aree: 1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione (P02A, P02B, P02D); 2) area della finanza e della contabilita' aziendale (P02C); 3) area della sociologia applicata (Q05B - Q05C - Q05D - Q05F - Q05G); 4) area dell'economia politica (P01A); 5) area delle scienze dell'amministrazione (Q02X); 6) area economica (P01A, P01B, P01D, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J); 7) area economicofinanziaria (P01A, P01B, P01C, P01D, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J); 8) area delle lingue straniere (L16B, L17C, L18C, L19A). Art. 31. Corso di laurea in giurisprudenza Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista. Il corso di laurea in giurisprudenza afferisce alla facolta' di giurisprudenza e ha durata quadriennale. Sono titoli di ammissione al corso di laurea in giurisprudenza quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta'. Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualita' di insegnamento e si conclude con un esame di laurea. Il consiglio di facolta', in sede di programmazione annuale, puo' altresi' disporre che gli studenti sostengano ulteriori esami o prove di idoneita' relativi ad insegnamenti extracurriculari del cui esito, pero', si terra' conto in sede di esame di laurea. Il consiglio di facolta' stabilisce le modalita' degli esami di ammissione, di profitto, delle eventuali prove di idoneita' richieste e dell'esame di laurea. Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario vi e' l'affinita' prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990. Nell'ambito dei corsi di laurea e di diploma universitario ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualita' fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso del diploma, purche' i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal consiglio di facolta' per il corso di laurea per il quale si chiede l'iscrizione. Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, il consiglio di facolta': a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella presente tabella III, gli insegnamenti fondamentali obbligatori; b) determina la durata degli insegnamenti dei moduli didattici, le modalita' di eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica; c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nel corso di laurea; d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma, lett. c), il profilo formativo specificato sara' oggetto di certificazione da parte dell'Istituto. Cosi' come disposto dalla normativa vigente, sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari: 1) area del diritto amministrativo; 2) area del diritto civile; 3) area del diritto commerciale; 4) area del diritto comparato e comunitario; 5) area del diritto costituzionale; 6) area del diritto del lavoro; 7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali); 8) area del diritto penale; 9) area del diritto processuale civile; 10) area del diritto processuale penale; 11) area del diritto romano; 12) area della storia del diritto medievale e moderno; 13) area economicofinanziaria; 14) area filosoficagiuridica. Le ulteriori discipline saranno scelte dal consiglio di facolta' all'interno dei settori scientificodisciplinari indicati nel precedente art. 30. Per ciascuna delle aree di cui al penultimo comma precedente, il consiglio di facolta' rende obbligatoria almeno una annualita' di insegnamento, anche facendo ricorso a due semestralita'. Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario. Per ognuna delle aree scientificodiciplinari indicate dalla normativa vigente dovranno essere assicurate una adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima. La facolta' assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di notaio. Art. 32. Corso di diploma universitario di consulente del lavoro Il corso di diploma di consulente del lavoro fornisce le conoscenze giuridiche e gli strumenti operativi necessari alla professione di consulente nei rapporti di lavoro. Il corso di diploma di consulente del lavoro ha durata triennale. Il corso di diploma di consulente del lavoro comprende almeno quattordici e non piu' di sedici annualita' di insegnamento, una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base ed un tirocinio professionale durante il corso; si conclude con l'esame di diploma. Il consiglio della facolta' di giurisprudenza, con riferimento a ciascun anno accademico, stabilisce il numero degli studenti ammessi a ciascun anno di corso, le modalita' delle prove di ammissione, degli esami di profitto, delle prove di idoneita', del giudizio di valutazione del tirocinio professionale, dell'esame di diploma. Sono fondamentali le seguenti cinque aree disciplinari: 1) area del diritto civile; 2) area del diritto commerciale; 3) area del diritto costituzionale; 4) area economica; 5) area storicogiuridica. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma, il consiglio della facolta' di giurisprudenza rende obbligatoria almeno una annualita' di insegnamento, anche divisibile in moduli semestrali. Sono fondamentali ed obbligatorie quattro annualita', anche divisibili in moduli semestrali, di insegnamento dell'area del diritto del lavoro e della previdenza sociale. E' obbligatorio un insegnamento almeno semestrale per ciascuna delle seguenti cinque aree disciplinari: 1) area del diritto amministrativo; 2) area del diritto comparato, internazionale e comunitario; 3) area del diritto penale; 4) area del diritto tributario; 5) area della sociologia applicata. Art. 33. Corso di diploma universitario di operatore giudiziario Il corso di diploma di operatore giudiziario fornisce le conoscenze giuridiche e gli strumenti operativi necessari per svolgere attivita' autonome nell'ambito del processo. Il corso di diploma di operatore giudiziario ha durata triennale. Il corso di diploma di operatore giudiziario comprende almeno quattordici e non piu' di sedici annualita' di insegnamento, una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base e si conclude con l'esame di diploma. Il consiglio della facolta' di giurisprudenza, con riferimento a ciascun anno accademico, stabilisce il numero degli studenti ammessi a ciascun anno di corso, le modalita' delle prove di ammissione, degli esami di profitto, delle prove di idoneita', dell'esame di diploma. Sono fondamentali le seguenti dieci aree disciplinari: 1) area del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa; 2) area del diritto civile e del diritto di famiglia; 3) area del diritto commerciale e del diritto fallimentare; 4) area del diritto del lavoro; 5) area del diritto comparato, internazionale e comunitario; 6) area del diritto penale; 7) area del diritto processuale civile e del diritto fallimentare; 8) area del diritto processuale penale e dell'ordinamento giudiziario; 9) area storicogiuridica; 10) area del diritto tributario. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma, il consiglio della facolta' di giurisprudenza rende obbligatoria almeno una annualita' di insegnamento, anche divisibile in moduli semestrali. E' obbligatorio un insegnamento almeno semestrale della disciplina informaticagiuridica. Art. 34. Corso di diploma universitario di operatore giuridico di impresa Il corso di diploma di operatore giuridico di impresa e' destinato alla formazione di privati amministratori, fornendo loro le conoscenze giuridiche e operative necessarie per svolgere tale attivita' nell'ambito di una azienda privata. Il corso di diploma di operatore giuridico di impresa ha durata triennale. Il corso di diploma di operatore giuridico di impresa comprende almeno quattordici e non piu' di sedici annualita' di insegnamento ed una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base; si conclude con l'esame di diploma. Il consiglio della facolta' di giurisprudenza, con riferimento a ciascun anno accademico, stabilisce il numero degli studenti ammessi a ciascun anno di corso, le modalita' delle prove di ammissione, degli esami di profitto, delle prove di idoneita', dell'esame di diploma. Sono fondamentali le seguenti dieci aree disciplinari: 1) area del diritto civile; 2) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo; 3) area del diritto commerciale; 4) area del diritto comparato, internazionale e comunitario; 5) area del diritto del lavoro e della previdenza sociale; 6) area del diritto penale; 7) area storicogiuridica; 8) area del diritto della finanza e della contabilita' aziendale; 9) area delle scienze dell'amministrazione; 10) area dell'economia politica. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma, il consiglio della facolta' di giurisprudenza rende obbligatoria almeno una annualita' di insegnamento, anche divisibile in moduli semestrali. E' obbligatorio un insegnamento per ciascuna delle tre aree disciplinari: 1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione; 2) area del diritto bancario e del mercato finanziario; 3) area del diritto tributario. Art. 35. Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali Presso la facolta' di giurisprudenza e' istituita la scuola biennale di specializzazione per le professioni legali con le caratteristiche e i programmi disciplinati dall'art. 17, comma 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e norme di attuazione. Napoli, 30 giugno 1998 Il rettore: De Sanctis