Alle Direzioni regionali delle entrate
- Loro sedi
Agli Uffici distrettuali delle imposte
dirette
Ai centri di servizio di Roma - Milano
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Alle Direzioni centrali del
Dipartimento delle entrate
Alla direzione generale degli
affari generali e del personale
Al Dipartimento del territorio
Al segretariato generale
Ai Ministeri
Alla ragioneria generale dello Stato
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
Alle direzioni provinciali del tesoro
Alla Corte dei conti
Alla Presidenza del consiglio dei
Ministri
Al servizio centrale degli
ispettori tributari
Agli uffici centrali del bilancio
presso i Ministeri
Al Comando generale della Guardia
di finanza
All'Associazione nazionale
comuni d'Italia - A.N.C.I.
All'Associazione fra le societa'
italiane per azioni - Assonime
All'Associazione bancaria italiana
All'Assogestioni
All'Assofiduciaria
All'Assosim
All'Acri
Alla Federcasse
Alla Confederazione cooperative
italiane
Alla Confederazione generale
artigianato - Confartigianato
Alla Confederazione nazionale
italiana dell'artigianato - CNA
Alla Confederazione italiana del
commercio
Al Consiglio nazionale del notariato
Al Consiglio nazionale dell'ordine
degli avvocati e procuratori
Al Consiglio nazionale del collegio dei
ragionieri e periti commerciali
All'Unione petrolifera
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998 e' stato
pubblicato il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di
capitale e dei redditi diversi.
Tale normativa e' stata emanata - come specificato nella stessa
titolazione del provvedimento in oggetto - sulla base della delega
contenuta nell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, le cui linee generali possono riassumersi nei seguenti punti:
A) revisione della disciplina dei redditi di capitale e diversi
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a.1) definizione delle categorie dei redditi di capitale e dei
redditi diversi secondo una nozione economico-strutturale, in luogo
di una definizione strettamente giuridico-formale di esse. In base
alla predetta delega, la definizione di reddito di capitale non deve
piu' ripetere necessariamente la nozione civilistica di frutto
civile, ma puo' solo poggiare su di essa, riprendendo i caratteri
strutturali della categoria civilistica di frutto civile, definendo
cioe' come redditi di capitale quei proventi che derivano da un
impiego di capitale secondo uno schema produttivo analogo a quello
civilistico di frutto. Tale scelta comporta necessariamente
l'introduzione di norme di chiusura nella categoria dei redditi
diversi, con funzione di eliminare forme di elusione e, ove
necessario, di definirne la categoria in contrapposizione con quella
dei redditi di capitale;
a.2) revisione delle singole fattispecie di reddito di capitale
previste dall'attuale articolo 41 del TUIR al fine di meglio definire
il contenuto di ciascuna di esse in conformita' alla definizione
generale della categoria come sopra indicata e, dunque, in base a una
nozione economico-strutturale e non necessariamente giuridico-formale
delle singole ipotesi reddituali;
a.3) tassazione delle plusvalenze derivanti da qualunque forma di
cessione di partecipazione in societa' o enti, residenti o non
residenti;
a.4) estensione dell'imposizione alle plusvalenze derivanti dalla
cessione di ogni altro valore mobiliare, di valute e di metalli
preziosi;
a.5) estensione dell'imposizione ai proventi, redditi o
differenziali derivanti dai nuovi strumenti finanziari, sia
traslativi che non traslativi, sia con che senza attivita'
sottostanti;
a.6) introduzione, entro limiti di tempo e d'importo prestabiliti,
di franchigie per le plusvalenze derivanti da cessioni di valute ed
eventualmente di obbligazioni, onde evitare l'assoggettamento a
imposizione di operazioni non significative;
a.7) distinta definizione delle basi imponibili per i redditi di
capitale e i redditi diversi di natura finanziaria (guadagni di
capitale), prevedendosi la conferma, per i redditi di capitale, della
tassazione al lordo e, per i redditi diversi (guadagni di capitale),
della tassazione al netto delle spese di produzione del reddito,
nonche' delle eventuali minusvalenze o perdite realizzate;
B) distinzione, agli effetti della dichiarazione e del regime
impositivo, delle plusvalenze e degli altri redditi diversi (guadagni
di capitale) in due categorie: la prima comprendente le plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, individuate
sia in ragione del diritto di voto sia in ragione dell'entita' della
partecipazione; la seconda comprendente gli altri guadagni di
capitale. Da tale distinzione derivano due "masse" in cui
confluiscono separatamente tutte le plusvalenze, le minusvalenze e le
perdite realizzate nell'anno. L'eventuale eccedenza delle
minusvalenze o delle perdite rispetto alle plusvalenze realizzate
puo' essere, sempre distintamente per le due "masse" sopra indicate,
portata in deduzione dalle plusvalenze della stessa specie realizzate
negli anni successivi, ma non oltre il quarto;
C) previsione, sempre distintamente per le due "masse", di forme
di imposizione sostitutiva per le plusvalenze nette realizzate
nell'anno, applicando aliquote piu' elevate alle plusvalenze
derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate. Per quanto
concerne, invece, le altre plusvalenze o guadagni di capitale,
previsione della possibilita' di optare per una imposizione "a
monte", senza obbligo di successiva dichiarazione, a condizione di
avvalersi di intermediari autorizzati chiamati ad applicare l'imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza realizzata. Tale facolta' di
opzione puo' essere concessa solo a certe condizioni volte ad evitare
abusi quale in particolare la stabilita' del rapporto con
l'intermediario incaricato del prelievo dell'imposta sostitutiva;
D) con riferimento ai redditi della seconda "massa", previsione
della possibilita' di optare per una forma di tassazione "a monte"
nel caso di patrimoni affidati in gestione ai soggetti di cui alla
legge 23 luglio 1996, n. 415, con applicazione della stessa imposta
sostitutiva prevista nel precedente punto C) sui risultati netti
maturati in ciascun periodo d'imposta. Previsione, anche nell'ambito
di tale disciplina opzionale, della possibilita' di compensare i
risultati negativi di un periodo d'imposta con quelli positivi dei
successivi periodi, ovviamente non oltre il quarto;
E) possibilita' di rendere compatibile il regime di tassazione sui
redditi maturati di cui al precedente punto D) con la tassazione sui
redditi realizzati di cui al precedente punto C). A tal fine sono
previsti dei meccanismi correttivi di equivalenza (cosiddetto
"equalizzatore")' tra i due momenti impositivi. Tali meccanismi vanno
introdotti a carico dei redditi tassati in base al realizzo;
F) estensione, per ovvie ragioni perequative, del regime di cui al
punto D) agli organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari, con conseguente abolizione della disciplina "patrimoniale"
attualmente vigente;
G) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale
e della imposizione sostitutiva sui redditi diversi secondo i
seguenti criteri direttivi:
g.1) per quanto concerne le ritenute sui redditi di capitale,
previsione di aliquote comprese tra un minimo del 12,50 per cento ed
un massimo del 27 per cento, anche ai fini di un loro accorpamento;
g.2) differenziazione tra aliquote minima e massima in ragione
della qualita' del reddito, nel rispetto dei principi costituzionali
in materia di tutela del risparmio (art. 47 della Costituzione),
favorendo gli investimenti a piu' lungo termine e i prodotti
finanziari oggetto di offerta al pubblico;
g.3) applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sui redditi di
capitale solo nei confronti dei soggetti (persone fisiche o meno) non
esercenti imprese commerciali e dei soggetti non residenti;
g.4) applicazione delle medesime aliquote per le imposte
sostitutive di cui al precedente punto C) e, in particolare,
dell'aliquota piu' elevata sulle plusvalenze derivanti da cessioni di
partecipazioni qualificate e di quella minore su tutti gli altri
guadagni di capitale, ivi compresi quelli conseguiti nelle forme di
cui ai precedenti punti D) ed F);
g.5) possibilita' per i soggetti non esercenti imprese commerciali
di optare per l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta, nella stessa misura prevista per l'aliquota piu' ridotta
(12,50 per cento) sugli utili societari;
H) completamento della disciplina attraverso la revisione della
normativa sul cosiddetto monitoraggio fiscale, introducendo tutte le
modifiche necessarie a realizzare un effettivo controllo dei redditi
di capitale e diversi, sia di fonte interna che estera;
I) coordinamento della nuova disciplina non solo con la legge 25
marzo 1991, n. 102, concernente la tassazione dei cc.dd. capiral
gains - con particolare riguardo alle soluzioni dei problemi di
carattere transitorio conseguenti al passaggio tra il nuovo e il
precedente regime di tassazione - ma anche con le disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi, con il decreto legislativo 1o
aprile 1996, n. 239, e con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In conformita' ai suddetti principi e criteri direttivi, il testo
del decreto legislativo n. 461 del 1997 e' stato suddiviso in quattro
titoli, riguardanti rispettivamente:
___
| | il titolo 1, la "riforma dei
|___| redditi di capitale e dei redditi diversi" (articoli da 1
a 4);
___
| | il titolo II, la "disciplina dell'imposta sostitutiva sui
|___| redditi di capitale e sugli altri redditi" (articoli
da 5 a11);
___
| | il titolo III, il "riordino delle ritenute e delle imposte
|___| sostitutive sui redditi di capitale" (articoli 12 e 13);
___
| | il titolo IV, le "disposizioni finali e transitorie"
|___| (articoli da 14 a 16).
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1998 e' stato
definitivamente approvato un ulteriore decreto legislativo con il
quale, fermo restando l'impianto della riforma operata e l'entrata in
vigore delle relative disposizioni, sono state introdotte alcune
modifiche al decreto legislativo n. 461 del 1997 volte essenzialmente
a:
1. semplificare gli adempimenti degli operatori e dei contribuenti
interessati, in particolare per la scelta del regime di
tassazione dei rapporti in corso alla data di entrata in vigore
della riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
2. coordinare le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.
461 del 1997 con quelle contenute in altri provvedimenti con i
quali e' stata attuata la riforma fiscale, e in particolare con
il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per quanto
riguarda il sistema delle comunicazioni degli intermediari
previsto nel decreto in esame e quello delle dichiarazioni dei
redditi, dell'Iva e dei sostituti d'imposta.
Con la presente circolare viene illustrata la nuova disciplina dei
redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria al
fine di assicurare da parte degli Uffici una uniforme applicazione
delle relative disposizioni.
Capitolo I
DISCIPLINA DEI REDDITI DI CAPITALE.
INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE
1.1 LE FATTISPECIE COSTITUENTI REDDITI Di CAPITALE
1.1.1 Generalita'
Come gia' accennato in premessa, nel fissare i principi e i
criteri direttivi cui attenersi in tema di riordino della disciplina
dei redditi di capitale, il legislatore delegante ha disposto, tra
l'altro, che tale riordino deve essere realizzato mediante "una
puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo
norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante
dall'impiego di capitale".
La struttura della categoria dei redditi di capitale non ha
quindi subito modifiche. Essa continua ad essere articolata in una
elencazione di fattispecie tipiche produttive di redditi di capitale,
che sono indicate nelle lettere da a) a g-quater) dell'art. 41, comma
1, del TUIR e in una disposizione finale " ... avente funzione
definitoria della categoria e di chiusura", la quale e' contenuta
nella lettera h) di tale articolo.
L'attuazione del suddetto principio ha comunque comportato la
revisione dell'elenco delle fattispecie attualmente contemplate
dall'art. 41, comma 1, del TUIR e, nel contempo, una riformulazione
della disposizione finale.
Cio' impone un esame analitico delle singole fattispecie di
reddito.
1.1.2 La fattispecie prevista dalla lettera a) del comma 1
dell'art. 41 del TUIR
La lettera a) del comma 1 dell'art. 41, nel testo risultante
anteriormente alle modifiche operate con il decreto legislativo n.
461 del 1997, stabilisce che sono redditi di capitale gli interessi e
gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti
compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella
data a mutuo o in deposito.
La modifica apportata a tale disposizione e', esclusivamente
di ordine sistematico poiche' e' stato soltanto eliminato il
riferimento alla "differenza tra la somma percepita alla scadenza e
quella data a mutuo o in deposito" che, essendo relativo alla
determinazione della base imponibile, e' stato inserito nel comma 1
dell'art. 42.
1.1.3 La fattispecie prevista dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 41 del TUIR
La lettera b) del comma 1 dell'art. 41, nel testo vigente
anteriormente alle modifiche apportate con il decreto legislativo n.
461 del 1997, stabilisce che sono redditi di capitale gli interessi e
gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri
titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza
tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla
scadenza e il prezzo di emissione.
Anche con riferimento a questa fattispecie va segnalata
l'eliminazione del riferimento ai proventi costituiti dalla
"differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni
ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione" che, essendo anche
in questo caso relativo alla determinazione della base imponibile, e'
stato inserito nel comma 1 dell'art. 42.
La disposizione in esame e' stata modificata anche per
includere, tra le fattispecie produttive di redditi di capitale, i
"certificati di massa". La modifica ha carattere sistematico e tende
a ricomprendere espressamente tra i redditi di capitale i proventi
derivanti dai certificati di massa che, ai sensi dell'art. 5 del
decreto-legge n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del
1983, sono gia' soggetti ad uno specifico regime di imposizione alla
fonte.
Si ricorda che i certificati di massa sono documenti offerti
in sottoscrizione al pubblico e che, pur essendo rappresentativi di
crediti, non costituiscono titoli di credito.
Per quanto riguarda, invece, la nozione di "titoli simulari
alle obbligazioni" si ricorda che essa, nel testo vigente
anteriormente alle modifiche apportate con il decreto legislativo n.
461 del 1997, e' desumibile dall'art. 41, comma 2, del TUIR, cosi'
come modificato dall'art. 7, comma 11, del decreto-legge n. 323 del
1996, convertito dalla legge n. 425 del 1996 - che ha abrogato la
lettera a) della norma in esame - e dall'art. 2, comma 159, della
legge n. 662 del 1996 che ha modificato la lettera c) del comma 2,
dello stesso art. 41 del TUIR.
In base alla suddetta disposizione si consideravano similari
alle obbligazioni;
- i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la vendita a rate
di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19
febbraio 1928, n. 510 (art. 41, comma 2, lettera b));
- i titoli in serie o di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a
quella in essa indicata, con o senza la corresponsione di proventi
periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di
partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa
emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi
ne' di controllo sulla gestione stessa. Si tratta di titoli offerti
in sottoscrizione al pubblico (art. 41, comma 2, lett. c).
l'art. 1, comma 4, del. decreto legislativo n. 461 del 1997
ha sostituito la lettera c) del comma 2 dell'art. 41, eliminando
l'espressione "titoli in serie o di massa" e sostituendola con quella
"titoli di massa".
Non si ritiene che la modifica abbia portata innovativa
poiche' la categoria dei titoli in serie non e' diversa da quella dei
titoli di massa. Sostanzialmente i due termini, "in serie" e "di
massa", sono stati utilizzati come sinonimi per individuare i titoli
emessi in notevoli quantita', con caratteri di omogeneita' e in base
ad un'unica operazione economica e per contrapporli ai titoli
individuali, cosi' denominati perche' emessi per operazioni singole.
La modifica quindi e' volta esclusivamente ad individuare con maggior
precisione l'ambito di applicazione della norma in esame, che deve
considerarsi riferita ai titoli oggettivamente idonei alla
circolazione presso il pubblico.
Per completezza di trattazione si ricorda che la nozione di
titoli similari alle azioni e' individuata dall'art. 41, comma 2, del
TUIR la quale precisa che si considerano tali i titoli di
partecipazione al capitale di enti, diversi dalle societa', soggetti
aii'IRPEG. Tale disposizione non ha subito modifiche.
1.1.4 La fattispecie gia' prevista della lettera b-bis) del comma 1
dell'art. 41 del TUIR
Un'ipotesi particolare di reddito di capitale, ricompresa
espressamente nell'art. 41 del TUIR, nel testo vigente anteriormente
alle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 461 del 1997,
era quella prevista dalla lettera b-bis) relativa ai proventi
derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari,
e in particolare da quelli derivanti dalle c.d. operazioni pronti
contro termine.
Questa fattispecie non era prevista nell'originaria
formulazione del TUIR ma era stata in esso inserita successivamente
per effetto dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 378 del 1992,
convertito dalla legge n. 437 del 1992, relativamente ai contratti
stipulati a decorrere dal 18 settembre 1992.
Ai fini della determinazione della base imponibile, la
lettera b-bis) dell'art. 41 distingueva due ipotesi:
- la prima riguardava le vere e proprie operazioni pronti contro
termine, quelle in cui la cessione a termine e' contestuale alla
stipula dell'acquisto a pronti;
- la seconda riguardava il caso in cui la cessione a pronti e quella
a termine non sono contestuali. In questo secondo caso il
legislatore poneva una sorta di presunzione assoluta in base alla
quale la cessione a termine si considerava comunque attuata in
collegamento con un acquisto a pronti.
Nel primo caso la base imponibile era costituita dalla
differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello
dell'acquisto.
Nel secondo caso la base imponibile era costituita dalla
differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di
mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine.
Il valore di mercato doveva essere documentato dal venditore;
in mancanza i proventi erano determinati in misura pari al 25 per
cento su base annua applicato al corrispettivo globale della
cessione.
Dal corrispettivo globale di cessione erano comunque
sottratti i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto,
soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, al fine di
evitare una doppia tassazione.
Tale disposizione e' stata abrogata dal provvedimento di
riforma.
I proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro
termine su titoli obbligazionari sono comunque considerati redditi di
capitale ai sensi della successiva lettera g-bis), mentre i redditi
derivanti dalle operazioni di cessione a termine sono considerati
redditi diversi ai sensi della lettera c- ter) del comma 1 dell'art.
81 del TUIR.
1.1.5 La fattispecie prevista dalla lettera c) del comma 1
dell'art. 41 del TUIR
Sono redditi di capitale anche le rendite perpetue e le
prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del
codice civile.
Tale disposizione non ha subito modifiche.
1.1.6 La fattispecie prevista dalla lettera d) del comma 1
dell'art. 41 del TUIR
Un'altra fattispecie di redditi di capitale e' costituita dai
compensi derivanti dalla prestazione di fideiussioni o altre
garanzie.
Tale disposizione non ha subito modifiche.
1.1.7 La fattispecie prevista dalla lettera e) del comma 1
dell'art. 41 del TUIR
Sono redditi di capitale anche gli utili derivanti dalla
partecipazione in societa' ed enti soggetti all'IRPEG, salvo il
disposto della lettera d) del comma 2 dell'art. 49.
Ai sensi di quest'ultima disposizione se la partecipazione
agli utili spetta ai promotori ed ai soci fondatori di societa' per
azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, il
reddito relativo costituisce un'ipotesi di reddito di lavoro
autonomo.
Va sottolineato che anche i compensi corrisposti ai
lavoratori dipendenti sotto forma di partecipazione agli utili, ai
sensi dell'art. 48 del TUIR, nonche' i compensi percepiti entro i
limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai
lavoratori soci delle cooperative di cui all'articolo 47, comma 1,
lettera a), del TUIR, non costituiscono redditi di capitale, bensi',
rispettivamente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente.
Tale disposizione non ha subito modifiche.
1.1.8 La fattispecie prevista dalla lettera f) del comma 1
dell'art. 41 del TUIR
La lettera f) della disposizione in esame, nel testo vigente
anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 461
del 1997, stabilisce che costituiscono redditi di capitale anche gli
utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e dai
contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile,
compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei
beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni
apportati, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'art.
49.
Tale disposizione risulta sostanzialmente immutata essendo
stato semplicemente eliminato il riferimento ai proventi costituiti
"dalla differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni
ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni
apportati" che, in quanto relativo alla determinazione della base
imponibile, e' stato inserito nel comma 1 dell'art. 42.
1.1.9 La fattispecie prevista dalla lettera g) del comma 1
dell'art. 41 del TUIR
La lettera g) del comma 1 dell'art. 41, nel testo vigente
anteriormente alle modifiche apportate con il decreto legislativo n.
461 del 1997, include tra i redditi di capitale gli utili corrisposti
ai mandanti o fiducianti e ai loro aventi causa dalle societa' o
dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse,
collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti
ai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare
ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.
In sostanza, si assoggettano a tassazione come redditi di
capitale gli utili derivanti dalle cosiddette gestioni collettive di
masse patrimoniali di terzi.
Anche in tal caso, il riferimento ai proventi costituiti
dalla "differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello
affidato in gestione" e' stato eliminato ed inserito nel comma 1
dell'art. 42.
Tale disposizione e' stata riformulata al fine di individuare
piu' compiutamente la fattispecie di reddito che si voleva attrarre a
tassazione (quella dei proventi derivanti dalla gestione collettiva
in monte di masse patrimoniali) prescindendo dalla configurazione
civilistica del rapporto intercorrente tra il soggetto gestore ed i
soggetti gestiti. Tale riformulazione e' stata operata per evitare
che la qualificazione di questi redditi come redditi di capitale
possa essere posta in dubbio ogniqualvolta il rapporto non sia
configurabile come un rapporto di mandato.
La fattispecie impositiva della lettera g) dell'art. 41,
comma 1, del Tuir riveste notevole rilievo in quanto l'ipotesi
principale di gestione collettiva in monte di masse patrimoniali e'
costituita proprio dagli organismi d'investimento collettivo del
risparmio. Peraltro, come meglio si vedra' piu' avanti, i redditi
derivanti dalla partecipazione agli O.I.C.V.M., di diritto italiano e
lussemburghese, non concorrono a formare il reddito complessivo del
partecipante in quanto il risultato maturato attraverso la gestione
e' assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
direttamente in capo alla societa' di gestione. Pertanto, la predetta
fattispecie impositiva e' rilevante soprattutto per i proventi
derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo di valori mobiliari (O.I.C.V.M.) di diritto estero,
diversi da quelli lussemburghesi storici, i quali non potendo essere
assoggettati ad imposizione presso la societa' di gestione estera
sono assoggettati ad imposizione a carico dei partecipanti.
1.1.10 Le fattispecie prevista dalla lettera g-bis) del comma 1
dell'art. 41 del TUIR
La lettera g-bis) e' stata introdotta nel corpo dell'art. 41
dal provvedimento in esame ed ha ad oggetto i proventi derivanti
dalle operazioni di pronti contro termine e riporto su titoli e
valute.
Essa trae, almeno parzialmente, origine da due fattispecie
impositive gia' esistenti: quella della succitata lettera b-bis) del
comma 1 dell'art. 41 del TUIR e quella della lettera c-ter) del comma
1 dell'art. 81 del medesimo testo unico. La prima di tali due
fattispecie riconduceva infatti a tassazione come redditi di capitale
i proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e
titoli similari non soltanto nel caso in cui la cessione fosse
isolata in quanto le obbligazioni non erano state precedentemente
acquistate o erano ancora da acquistare, ma anche nel caso in cui la
cessione si inquadrava in un'operazione di pronti contro termine in
quanto le obbligazioni fossero state acquistate contestualmente alla
cessione. La seconda fattispecie impositiva riconduceva, invece, a
tassazione tra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla
cessione a termine di valute, nonche' quelle derivanti da contratti
che assumono a riferimento valori a termine delle valute per la
determinazione del corrispettivo.
Anche in questo caso le plusvalenze derivanti dalla cessione
a termine delle valute erano tassate come redditi diversi, tanto nel
caso in cui la cessione fosse stata posta in essere nel contesto di
un'operazione di pronti contro termine, quanto nel caso in cui fosse
invece isolata in quanto non fosse stata preceduta o seguita
dall'acquisto della valuta.
Con l'introduzione della nuova fattispecie impositiva della
lettera g-bis) dell'art. 41, comma 1, del TUIR i proventi delle
operazioni di pronti contro termine su valute non sono piu'
ricondotti a tassazione tra i redditi diversi, ma tra i redditi di
capitale, insieme ai proventi delle operazioni di pronti contro
termine su obbligazioni e titoli similari. Attraverso le operazioni
di pronti contro termine, infatti, le parti non intendono trasferire
la proprieta' dei titoli e del denaro ovvero delle valute e delle
lire a titolo definitivo, ma soltanto a titolo temporaneo. Pertanto,
per i soggetti che non esercitano attivita' di impresa, esse non
danno luogo ad una duplice cessione a titolo oneroso, bensi' ad una
duplice operazione di impiego di capitale.
Per converso, i proventi derivanti dalla cessione a termine
di obbligazioni e titoli similari non sono piu' ricondotti a
tassazione tra i redditi di capitale, ma, come si vedra', tra i
redditi diversi, insieme alle plusvalenze derivanti dalla cessione a
termine di valute. La cessione di titoli, anche quando l'esecuzione
sia rinviata alla scadenza di un termine futuro, non costituisce una
operazione d'impiego del capitale, ma una operazione di cessione a
titolo oneroso in quanto comporta pur sempre il trasferimento contro
corrispettivo della proprieta' dei titoli. Viceversa le plusvalenze
derivanti dai contratti che prendono a riferimento valori a termine
delle valute per la determinazione del corrispettivo rimangono
tassabili come redditi diversi ma unicamente ai redditi derivanti
dagli altri contratti derivati.
Pur nascendo dall'accorpamento delle fattispecie impositive
della lettera b-bis) dell'art. 41, comma 1, e della lettera c-ter)
dell'art. 81 del TUIR la nuova fattispecie impositiva della lettera
g-bis) dell'art 41, comma 1, del TUIR, presenta una portata piu'
ampia di tali disposizioni in quanto e' volta ad attrarre ad
imposizione i proventi delle operazioni di pronti contro termine, non
piu' soltanto nel caso in cui abbiano ad oggetto valute ed
obbligazioni e titoli similari, ma anche nel caso in cui abbiano ad
oggetto ogni altro tipo di titolo di credito e, quindi, anche titoli
rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento, titoli
atipici, certificati di deposito e quant'altro. Tale scelta di
carattere legislativo risponde evidentemente all'esigenza di non
differenziare il trattamento fiscale delle operazioni di pronti
contro termine in funzione del tipo i titoli di credito su cui siano
state stipulate. Oltre alle operazioni di pronti contro termine su
titoli e valute, la fattispecie impositiva della lettera g-bis) in-
clude espressamente tra i redditi di capitale anche i proventi dei
contratti di riporto su titoli e su valute. Tale inclusione si
giustifica in quanto si e' ritenuto che anche il riporto, al pari del
pronti contro termine, non dia luogo, per i soggetti che non
esercitano attivita' di impresa, ad una duplice cessione a titolo
oneroso, bensi' ad un duplice impiego di capitale. Anche in questo
caso infatti le parti, impegnandosi a ritrasferire a termine le
attivita' finanziarie ed il denaro che si siano trasferite a pronti,
intendono assicurarsi in sostanza, l'una, la proprieta' temporanea
dei titoli o delle valute, e l'altra la proprieta' temporanea del
denaro.
1.1.11 La fattispecie prevista dalla lettera g-ter) del comma 1
dell'art. 41 del TUIR
La fattispecie impositiva contenuta nella lettera 9-ter)
dell'articolo 41, in base alla quale sono redditi di capitale i
proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito, e' stata anch'essa
inserita nel citato articolo dal decreto legislativo n. 61 del 1997.
L'inserimento dei menzionati proventi tra i redditi di capitale non
ha portata innovativa in quanto gli stessi erano gia' inquadrabili in
detta categoria reddituale sulla base della lettera a) dell'art. 41,
comma 1, del TUIR, che assoggettava ad imposizione, insieme agli
interessi ed altri proventi dei "depositi e conti correnti", anche
gli "interessi e gli altri proventi dei mutui", o, comunque, sulla
base della successiva lettera h) di tale articolo, che assoggettava
ad imposizione i proventi in misura definita derivanti dall'impiego
di capitale. La sua introduzione nasce dalla esigenza sistematica
conseguente alla scelta di differenziare il trattamento fiscale dei
proventi del mutuo di titoli garantito, rispetto ai proventi
derivanti dai mutui di denaro, nonche' dai mutui di titoli non
garantiti, assicurando ad essi un regime piu' favorevole. Come
infatti si dira' nel prosieguo sui compensi derivanti dal mutuo
garantito di titoli e' stata confermata l'applicabilita' della
ritenuta a titolo d'imposta.
1.1.12 La fattispecie prevista dalla lettera g-quater) del comma 1
dell'art. 41 del TUIR
La terza nuova fattispecie impositiva che e' stata inserita
nell'art. 41, comma 1, del TUIR, concerne i redditi compresi nei
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione. Com'e' chiarito dalla relazione
illustrativa al decreto legislativo n. 461 del 1997, anche tale
previsione non ha portata innovativa essendo la stessa diretta ad
ovviare all'imperfetto coordinamento esistente tra le disposizioni
che individuano le figure tipiche di reddito di capitale e quelle che
definiscono le regole di determinazione del reddito. Infatti, sebbene
il comma 4 dell'art. 42 del TUIR stabilisca appositi criteri per la
determinazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti sulla
base di contratti di assicurazione sulla vita, di tali redditi non
era fatta specifica menzione nell'elencazione delle fattispecie
imponibili di cui all'art. 41, comma 1, del TUIR.
1.1.13 La fattispecie prevista dalla lettera h) del comma 1
dell'art. 41 del TUIR
Ai sensi di tale disposizione, nel testo risultante a seguito
della modifica effettuata dal decreto-legge n. 557 del 1993, erano
redditi di capitale gli altri interessi non aventi natura
compensativa e ogni altro provento in misura definita derivante
dall'impiego di capitale.
In base a cio' venivano inclusi nei redditi di capitale:
- gli interessi, diversi da quelli espressamente previsti dalle
lettere precedenti, che non avessero natura compensativa;
- ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di
capitale.
Relativamente agli interessi va sottolineato che con
l'esclusione degli interessi di "natura compensativa" si era inteso
evitare un'astratta e generalizzata imponibilita' di tutti gli
interessi in quanto tali.
Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria ha sempre
escluso l'imponibilita' degli interessi per ritardato rimborso
d'imposta (cfr. circolare n. 40/8/403 del 22 dicembre 1980) e degli
interessi sui depositi cauzionali (cfr. circolare n. 24 del 19 maggio
1979).
La disciplina appena esaminata in materia di interessi andava
e va tutt'ora comunque coordinata con quella posta dall'art. 6, comma
2, del TUIR secondo cui gli interessi moratori e gli interessi per
dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria
di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono
maturati.
Cio' comporta che gli interessi appena citati sono redditi
della stessa categoria dei crediti cui si riferiscono e ad essi si
applica la medesima disciplina applicabile ai crediti: cosi, ad
esempio, gli interessi per dilazione di pagamento maturati
relativamente ad un credito vantato per una prestazione di lavoro
autonomo sono redditi di lavoro autonomo e non redditi di capitale e
pertanto, ai fini dell'imposta personale, sono sottoposti al regime
della ritenuta proprio dei redditi di lavoro autonomo.
Come sopra accennato, in attuazione di uno specifico criterio
direttivo, la fattispecie di chiusura della lettera h) dell'art. 41,
comma 1, del TUIR e' stata riformulata nel modo seguente: "h) gli
interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per
oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui
possono essere realizzati differenziali positivi¥ e negativi in
dipendenza di un evento incerto.".
Le modifiche apportate sono finalizzate ad assicurare che
tale disposizione possa effettivamente esplicare una funzione di
chiusura della categoria reddituale in esame considerato che la
lettera h) dell'art. 41, comma 1, del TUIR vigente prima delle
modifiche apportate con il decreto legislativo n. 467 del 1997 non
riusciva pienamente ad esplicare questa funzione in quanto non
riconduceva a tassazione tutti i redditi derivanti dall'impiego del
capitale, ma soltanto quelli che si caratterizzavano per il fatto di
essere stabiliti "in misura definita".
Una prima modifica apportata alla fattispecie impositiva
della lettera h) dell'art. 41, comma 1, del TUIR e' costituita dalla
eliminazione del predetto requisito. Pertanto, sono inquadrabili tra
i redditi di capitale sulla base di tale fattispecie impositiva non
soltanto i redditi che siano determinati o predeterminabili, ma anche
quelli variabili in quanto la relativa misura non sia collegata a
parametri prefissati.
L'eliminazione del requisito della misura definita, se
indubbiamente consentiva di restituire alla fattispecie impositiva
della lettera h) il rango di vera e propria disposizione di chiusura,
rischiava peraltro di renderla eccessivamente ampia. Qualora si fosse
apportata questa sola modifica, l'accertamento di che cosa e' reddito
di capitale sarebbe venuto a dipendere esclusivamente
dall'individuazione del significato del concetto di "impiego di
capitale" che era eccessivamente indeterminato. Opportunamente,
invece, il legislatore ha esplicitato il significato da attribuire a
tale concetto, qualificando come redditi di capitale compresi nella
lettera in esame quelli che comunque discendono da "rapporti" aventi
per oggetto l'impiego di capitale.
Costituiscono quindi redditi di capitale soltanto quei
redditi derivanti da rapporti che trovano fonte in atti che abbiano
come funzione obiettiva quella di impiego del capitale. Non possono
ritenersi tassabili come redditi di capitale, ma lo sono come redditi
diversi, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso
dei titoli e delle altre attivita' finanziarie indicate nelle lettere
da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del TUIR in quanto i
contratti attraverso i quali puo' essere posta in essere la cessione
a titolo oneroso di tali attivita' non costituiscono contratti di
impiego del capitale, ma contratti di scambio.
Sulla base della nuova formulazione della lettera h)
dell'art. 41, comma 1, del TUIR emerge oramai chiaro che per la
configurabilita' di un reddito di capitale e' sufficiente l'esistenza
di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un
impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a
prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di
corrispettivita' non intercorra tra la concessione in godimento del
capitale ed il reddito conseguito. Conseguentemente, possono essere
attratti ad imposizione sulla base di tale disposizione non soltanto
quei proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti
civili ai sensi dell'art. 820 del codice civile e cioe' quei proventi
che si conseguono come corrispettivo del godimento che altri abbia di
un capitale, ma anche tutti quei proventi che trovano fonte in un
rapporto che, pur se non riconducibile tra quelli precedentemente
menzionati, presenti come funzione obiettiva quella di consentire un
impiego del capitale.
Va, inoltre, rilevato che non tutti i rapporti che hanno ad
oggetto l'impiego di capitale, sono considerati come produttivi di
redditi di capitale ai sensi della lettera h) dell'art. 41, comma 1,
del TUIR. Tale disposizione esclude, infatti, dal novero dei redditi
di capitale i proventi derivanti da rapporti attraverso cui possono
essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di
un evento incerto. Come emerge dalla relazione illustrativa la detta
esclusione si e' resa necessaria per non attrarre a tassazione tra i
redditi di capitale anche i proventi derivanti da rapporti che, pur
comportando l'impiego del capitale, abbiano natura aleatoria in
quanto diano luogo alla produzione di differenziali positivi e
negativi. E' questo ad esempio il caso del cosiddetto contratto di
"cross currency swap" e cioe' di quei particolare tipo di contratto
attraverso il quale le parti si scambiano due capitali espressi in
due valute diverse e si impegnano ad effettuare lo scambio in senso
inverso a termine, liquidandosi a scadenze periodiche il
differenziale esistente tra i tassi d'interesse delle due valute
concambiate.
Va, inoltre, osservato che la fattispecie impositiva della
lettera h) dell'art. 41, comma 1, del TUIR non attrae piu'
autonomamente ad imposizione anche "gli interessi non aventi natura
compensativa". Sulla base della nuova formulazione della disposizione
in esame le fattispecie di interessi che non siano inquadrabili in
nessuna delle precedenti lettere del predetto articolo rimangono
pertanto tassabili come redditi di capitale soltanto se ed in quanto
derivino da rapporti che abbiano per oggetto l'impiego di capitale.
Da cio' ne deriva che deve ritenersi esclusa la riconducibilita' in
tale categoria degli interessi derivanti da rapporti che non trovino
fonte in un atto di impiego del capitale, quali appunto gli interessi
su crediti d' imposta.
1.2 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE
1.2.1 Generalita'
Con l'art. 2 del provvedimento in esame si e' provveduto a
revisionare l'art. 42 del TUIR, che ha ad oggetto la determinazione
dei redditi di capitale. Tale revisione si sostanzia in modificazioni
di carattere quasi esclusivamente tecnico-sistematico della norma in
relazione alla tipologia dei singoli redditi individuati nell'art. 41
dello stesso testo unico.
Sono rimaste sostanzialmente inalterate, pertanto, le regole
fondamentali di determinazione dei redditi di capitale e, tra di
esse, anche quella secondo cui i redditi di capitale sono costituiti
dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel
periodo d'imposta, senza alcuna deduzione. Rimangono quindi
indeducibili dai redditi di capitale le spese che il contribuente
abbia sostenuto per conseguire i redditi medesimi.
Con la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
del provvedimento in oggetto sono stati aggiunti, dopo il primo
periodo del comma 1 dell'art. 42 del TUIR, altri cinque periodi. Con
il primo di essi (nuovo secondo periodo) si e' provveduto a
racchiudere in una sola norma l'inciso - attualmente previsto nelle
lettere a), b), f) e g) dell'art. 41 del TUIR - riguardante
l'inclusione nei redditi di capitale anche della differenza tra il
prezzo di emissione o la somma o il valore normale dei beni
impiegati, apportati o affidati in gestione e la somma percepita o il
valore normale dei beni ricevuti alla scadenza.
Inoltre, sempre con il nuovo secondo periodo del comma 1
dell'articolo in esame si e' provveduto a confermare il criterio gia'
presente nell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n.
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1995, n, 349
- secondo cui qualora la differenza tra la somma percepita o il
valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di
emissione dei titoli o certificati indicati nell'art. 41, comma 1,
lettera b), del TUIR sia determinabile, in tutto o in parte, in
funzione di eventi o paramenti non ancora certi o determinati alla
data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto
importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo
intercorrente tra la data di emissione e quella in cui l'evento o il
parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della
differenza in questione, si considera interamente maturata in capo al
possessore a tale ultima data.
1.2.2 Determinazione dei redditi di capitale della lettera g)
Particolare importanza assume la disposizione contenuta nel
comma 4-bis dell'art. 42 del TUIR introdotta con la lettera b) del
comma 1 dell'art. 2 del provvedimento in oggetto.
Tale disposizione ha dettato appositi criteri in base ai
quali stabilire per quale parte i redditi conseguibili attraverso
O.I.C V.M. derivano dalla partecipazione a tali organismi e
costituiscono, quindi, redditi di capitale, ai sensi della lettera g)
dell'art. 41, comma 1, del TUIR e per quale parte derivano, invece,
dalla negoziazione e costituiscono quindi plusvalenze, ai sensi della
lettera c-ter) dell'art. 81, comma 1, del TUIR. In particolare,
secondo tale disposizione le somme od il valore normale dei beni
distribuiti dagli O.I.C.V.M., nonche' le somme o valore normale dei
beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni costituiscono
proventi e, quindi, redditi di capitale per un importo corrispondente
alla differenza positiva tra l'incremento di valore registrato dalle
azioni o quote, rilevato alla data della distribuzione, riscatto,
liquidazione o cessione e l'incremento di valore registrato dalle
medesime azioni o quote, rilevato alla data di sottoscrizione o
acquisto. L'incremento delle azioni o quote alle date indicate e'
desunto dall'ultimo prospetto predisposto dalla societa' di gestione
o dalla SICAV. In tal caso, per incremento di valore deve intendersi
il maggior valore assunto dalle azioni o quote rispetto al valore
delle predette azioni o quote all'avvio dell'organismo.
Sulla base della particolare regola cosi' stabilita il
reddito di capitale e' commisurato quindi all'apprezzamento di valore
che le quote degli O.I.C.V.M. abbiano subito rispetto al valore di
emissione nel periodo intercorrente tra la data di acquisizione della
partecipazione e la data della distribuzione ovvero della dismissione
della stessa partecipazione. Soltanto per tale parte infatti i
redditi conseguibili attraverso la sottoscrizione delle
partecipazioni negli O.I.C.V.M. possono ritenersi ricollegabili al
rapporto di impiego del capitale che lega il gestore ai singoli
gestiti. Per la parte in cui eccedano l'apprezzamanto di valore
subito dalle quote, tali redditi non costituiscono redditi di
capitale, ma plusvalenze in quanto trovano fonte nel maggior valore
di mercato delle quote.
Qualora attraverso la partecipazione ad un O.I.C.V.M., di
diritto italiano o lussemburghese storico sia conseguita una
minusvalenza il partecipante dovra' stabilire per quale parte tale
minusvalenza derivi dalla partecipazione all'O.I.C.V.M. e per quale
parte derivi, invece, dalla negoziazione, utilizzando i criteri
dettati dal comma 4-bis dell'art. 42 del TUIR. Tale distinzione si
rende necessaria in quanto le minusvalenze derivanti dalla
partecipazione a O.I.C.V.M., non possono ritenersi deducibili dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi conseguiti dal
partecipante, essendo gia' deducibili nella determinazione del
risultato maturato di gestione.
Nella stesura originaria della disposizione, i particolari
criteri di determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni
ad O.I.C.V.M. dettati dal comma 4-bis dell'art. 42 del TUIR volti ad
individuare la quota di provento assoggettabile a tassazione quale
reddito di capitale e quella che costituisce plusvalenza, non erano
destinati a trovare applicazione, indistintamente, nei confronti di
tutti gli O.I.C.V.M., ma soltanto nei confronti degli O.I.C.V.M.,
soggetti all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione.
Per realizzare un maggior coordinamento tra il regime di tassazione
di tali O.I.C.V.M. con gli O.I.C.V.M., di diritto estero, l'art. 1
del decreto che ha corretto il decreto legislativo n. 461 del 1997 ha
eliminato il riferimento all'imposta sostitutiva sul risultato
maturato di gestione ed ha reso quindi applicabile tale disposizione
anche a tali ultimi organismi.
In questo modo, e' stata resa omogenea l'imposizione dei
proventi derivanti dalla partecipazione a fondi esteri con quella
applicata ai fondi soggetti ad imposta sostitutiva, assoggettando a
imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 41, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, in maniera
distinta rispetto ai redditi diversi previsti dall'articolo 81, comma
1, lettera c-ter), dello stesso testo unico. Ne consegue che il
reddito di capitale cosi' individuato deve seguire le regole
impositive previste dall'articolo 42 del testo unico (tassazione con
applicazione della ritenuta all'atto della percezione del provento
medesimo senza alcuna deduzione e rilevanza del cambio soltanto in
tale ultimo momento) ed il reddito diverso deve essere individuato
solo se, per effetto del rimborso o della cessione, ricorre una delle
fattispecie previste dal nuovo articolo 81, comma 1, lettera c-ter),
del testo unico.
Come gia' precisato, le disposizioni concernenti
l'imposizione dei proventi degli organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari italiani consentono, infatti, di distinguere la
parte di provento che costituisce reddito di capitale (art. 42, comma
4-bis, del TUIR inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs.
n. 461 del 1997) da quella che costituisce reddito diverso (art. 81,
comma 1, lett. c-ter), del TUIR, inserito dall'art. 3, comma 1, lett.
a), del D.Lgs. n. 461 del 1997).
Per coerenza sistematica, quindi, la medesima distinzione e'
stata estesa alle parti di O.I.C.V.M. esteri per i quali la parte di
provento che e' reddito di capitale deve essere tassata con le
disposizioni previste per tali redditi (nel caso delle imprese,
comunque tassazione personale; in ogni altro caso, ritenuta a titolo
d'imposta o imposizione sostitutiva per gli organismi di investimento
conformi alle direttive comunitarie, ovvero ritenuta a titolo di
acconto e comunque tassazione personale progressiva qualora si tratti
di organismi di investimento non conformi alle direttive comunitarie)
mentre la parte di provento, eventualmente conseguita, che
costituisce reddito diverso, deve essere tassata secondo le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n.
461 del 1997 e, quindi, mediante indicazione nella dichiarazione
annuale dei redditi oppure, se ne ricorrono i presupposti, mediante
l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario.
L'aver qualificato come reddito di capitale quello derivante dalla
partecipazione all'organismo di investimento esclude che il soggetto
tenuto ad operare la ritenuta ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 1,
della legge n. 77 del 1983 sia tenuto ad applicare anche il prelievo
su eventuali plusvalenze.
Qualora attraverso la partecipazione ad un O.I.C.V.M. di
diritto estero sia conseguita una minusvalenza, tale minusvalenza
anche per la parte in cui sulla base dei criteri dettati dal comma
4-bis dell'articolo 42 del TUIR sia riferibile alla partecipazione
all'O.I.C.V.M., diversamente da quanto si e' precisato per le
minusvalenze conseguite dalla partecipazione ad un O.I.C.V.M. di
diritto italiano o lussemburghese storico, devono ritenersi
integralmente deducibili ai sensi della lettera c-ter) dell'articolo
81, comma 1, del TUIR, essendo i proventi derivanti dalla
partecipazione a tali organismi integralmente tassabili in capo al
percipiente.
Va precisato che l'aver individuato in modo unitario il
reddito di capitale quale reddito che viene conseguito in relazione
al rapporto di partecipazione all'organismo comporta che la
fattispecie impositiva si realizza esclusivamente all'atto della
percezione dei relativi proventi cosi' come previsto dal comma 1
dell'articolo 42 del TUIR. Quindi, in caso di percezione di un
provento in valuta estera rileva soltanto il cambio alla data in cui
il provento stesso e' percepito. Inoltre, eventuali passaggi
all'interno dell'organismo stesso, non comportando la materiale
percezione dei proventi, non realizzano alcun presupposto impositivo.
D'altra parte, qualificare detti passaggi quali cessioni, e come tali
suscettibili di imposizione, avrebbe comportato l'introduzione di una
disciplina difforme rispetto a quella prevista negli ordinamenti di
settore che regolano il rapporto di partecipazione a tali organismi e
che risultano fissati sulla base anche di direttive comunitarie, alle
quali l'ordinamento italiano si e' gia' adeguato fin dal 1992.
1.2.3 Determinazione dei redditi di capitale di cui alle lettere
g-bis) e g-ter)
Con i periodi dal terzo al quinto inseriti nel comma 1
dell'art. 42 del TUIR sono stati dettati appositi criteri per la
determinazione dei proventi derivanti dalle operazioni di pronti
contro termine e riporto su titoli e su valute (terzo e quarto
periodo), nonche' di quelli derivanti dal mutuo di titoli garantito
(quinto periodo).
Tali criteri ricalcano, ma solo parzialmente, quelli gia'
dettati per il pronti contro termine su obbligazioni e titoli
similari nonche' su valute, rispettivamente, dalla lettera b-bis)
dell'art. 41, comma 1, del TUIR e dalla lettera c-ter) dell'art. 81,
comma 1, del medesimo testo unico. Essi sono stati infatti
debitamente rivisti in quanto sulla base della nuova lettera g-bis)
dell'art. 41, comma 1, del TUIR sono divenuti tassabili come redditi
di capitale non piu' soltanto i proventi che il cedente a termine
consegue cedendo i titoli o la valuta ad un prezzo, a corso secco,
superiore al prezzo di acquisto a pronti, ma anche quelli che
consegue il cessionario a termine, acquistando i titoli o la valuta
ad un prezzo, a corso secco, inferiore a quello di cessione a pronti.
Tale disposizione e' infatti formulata nel senso di attrarre ad
imposizione i proventi dei riporti e dei pronti contro termine su
titoli e su valute indipendentemente da quale delle due parti
consegue un guadagno attraverso l'operazione.
In accoglimento di una richiesta avanzata dalla Commissione
parlamentare dei Trenta la tassabilita' dei proventi conseguiti dal
compratore a termine e' stata tuttavia esclusa quando il pronti
contro termine ed il riporto sono stipulati con titoli non
rappresentativi di partecipazioni, quali principalmente obbligazioni
e' titoli similari. La Commissione ha, infatti, ritenuto che
diversamente, si sarebbe dato luogo ad una doppia imposizione
economica in quanto tali proventi si sarebbero resi tassabili in capo
al compratore a termine, nonostante che il cedente a termine non
sarebbe stato legittimato a portarli in deduzione dall'importo degli
interessi ed altri proventi tassabili a suo carico, per affetto del
divieto di deducibilita' dei costi dai redditi di capitale.
Sulla base dei nuovi criteri dettati dal comma 1 dell'art. 42
del TUIR i proventi delle operazioni di pronti contro termine e
riporto su titoli e su valute devono essere determinati calcolando la
differenza positiva tra i prezzi globali di trasferimento dei titoli
e delle valute. Qualora tali operazioni siano poste in essere su
titoli non rappresentativi di partecipazioni, dalla differenza cosi'
ottenuta devono essere scomputati gli interessi e gli altri proventi
maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei
redditi esenti dalle imposte sui redditi. Per effetto di questo
particolare meccanismo di determinazione della base imponibile gli
eventuali proventi conseguiti dal cessionario a termine, sono
destinati a rimanere intassabili, ogniqualvolta il pronti contro
termine ed il riporto siano stipulati su titoli non rappresentativi
di partecipazioni. Qualora infatti tali titoli siano acquistati a
termine ad un prezzo a corso secco, inferiore al prezzo a corso secco
a cui siano stati ceduti a pronti, il risultato che si ottiene,
scomputando dalla differenza tra i prezzi globali di trasferimento
gli interessi ed altri proventi maturati nel periodo di durata del
rapporto, e' sempre negativo.
Per quanto attiene all'individuazione degli interessi e altri
proventi che, in quanto esenti dalle imposte sui redditi, devono
essere scomputati dalla differenza tra i prezzi globali di
trasferimento si precisa che per tali devono intendersi soltanto i
proventi che siano oggettivamente esenti e non anche, quindi, quelli
esenti nei confronti dei soggetti non residenti.
Per quanto concerne le operazioni di prestito di titoli
garantito di cui all'art. 41, comma 1, lettera g-ter), del TUIR, la
disposizione contenuta nel quinto periodo del comma 1, dell'art. 42
del TUIR stabilisce che nei relativi proventi si comprende, oltre al
compenso del mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli
altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni,
maturati nel periodo di durata del rapporto.
Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che tale
disciplina trova applicazione con riferimento sia ai titoli
rientranti nella normativa recata dal decreto legislativo 1o aprile
1996, n. 239, che ai titoli esclusi da tale normativa; inoltre,
qualora nel corso dell'operazione venga a scadenza una cedola ed il
mutuatario provveda a retrocede al mutuante l'intero valore della
cedola medesima, nessuna ritenuta deve essere effettuata sulla quota
parte della somma retrocessa al mutuante corrispondente agli
interessi maturati prima dell'accensione del prestito. In tal modo la
nuova normativa ribadisce quella attuale, in quanto conferma che se
nella operazione in parola il soggetto che presta i titoli e' un
nettista, secondo la disciplina recata dal decreto legislativo da
ultimo richiamato, questi continua ad essere soggetto all'imposta
sostitutiva anche sui ratei di interessi maturati durante tutta la
durata del prestito, anche se di fatto non avviene alcuno scambio di
ratei. Con tale disciplina viene eliminata, quindi, ogni possibilita'
di utilizzare questa operazione con finalita' elusive. Nello stesso
tempo, per i prestiti che hanno ad oggetto obbligazioni, se
l'operazione si svolge a cavallo della cedola, l'importo della stessa
deve essere retrocesso al lordo e anche in questo caso gli interessi
maturati durante il periodo di valenza del contratto vengono
assoggettati ad imposta se il soggetto che ha prestato i titoli e' un
nettista.
Con riferimento alla garanzia che il soggetto che prende in
prestito i titoli (borrower) offre al soggetto che li cede in
prestito (lender) la nuova disposizione recata dal comma 2
dell'articolo 2 del provvedimento in oggetto - che riproduce nella
sostanza la norma di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8
gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
marzo 1996, n. 110, concernente il regime fiscale dei beni dati in
garanzia nell'ambito dell'operazione di prestito titoli - mantiene
inalterata l'attuale disciplina riguardante il pegno irregolare.
Viene infatti ribadito che nel caso in cui le somme o i beni offerti
in garanzia dal borrower siano costituiti in pegno irregolare e su di
essi non vengano compiuti atti di disposizione, il regime fiscale
applicabile sui proventi dei beni dati in garanzia rimane quello del
borrower. La disposizione in commento chiarisce, tra l'altro, che non
si considera atto di disposizione tanto l'immissione di somme o di
titoli in conti o depositi vincolati intestati al creditore
pignoratizio (lender), ove risulti chiaro che le somme o i titoli
siano esplicitamente riferibili al soggetto costituente il pegno
(borrower), quanto l'utilizzo di tali somme o beni da parte del
mutuante ai fini della costituzione di garanzie nell'ambito di altri
contratti di prestito titoli, sempre a condizione comunque che la
controparte non compia atti di disposizione sui beni costituiti in
pegno.
Si segnala inoltre che la disposizione antielusiva contenuta
nel comma 3 dell'articolo del provvedimento in esame stabilisce che
nei rapporti sopra considerati - cioe' pronti contro termine, riporto
e prestito titoli - il cessionario a pronti, il riportatore e il
mutuatario hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto
qualora tale diritto sarebbe spettato al cedente a pronti, al
riportato e al mutuante.
1.2.4 Determinazione dei redditi di capitale di cui alle lettere
a), b), c), d), e), f), g-quater e h)
Per quanto concerne le fattispecie costituenti redditi di
capitale di cui alle lettere a), b),c), d), e), f), g-quater) e h),
si precisa che il decreto legislativo n. 461 del 1997, salvo quanto
gia' detto nel paragrafo 1.2.1 relativamente alle differenze tra il
prezzo di emissione o la somma o il valore normale dei beni
impiegati, apportati o affidati¥ in gestione e la somma percepita o
il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, non ha apportato
modifiche alla determinazione della base imponibile.
Con riferimento alla determinazione degli interessi e altri
proventi che maturano "pro rata temporis" sui titoli obbligazionari e
similari si precisa che essi vanno calcolati seguendo i correnti usi
di mercato.
Capitolo II
DISCIPLINA DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA.
INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE
2.1 LE FATTISPECIE COSTITUENTI REDDITI DIVERSI
2.1.1 Generalita'
Come gia' precisato, la legge di delega ha imposto una nuova
definizione dei redditi di capitale e dei redditi diversi dando
prevalenza, nell'individuazione delle fattispecie imponibili, piu'
agli effetti giuridici sostanziali che alla configurazione
civilistica formale. Pertanto, la nuova definizione di reddito di
capitale qualifica come redditi di capitale tutti quei proventi che
derivano da rapporti aventi per oggetto l'impiego di capitale secondo
uno schema produttivo analogo a quello civilistico (art. 820, comma
3o del codice civile, cioe' i corrispettivi periodici che si
ritraggono dalla cosa per il godimento che altri ne abbia). Nella
categoria dei redditi diversi, che, come noto, assume una funzione
complementare anche con riferimento ai redditi di capitale, sono,
invece, stati inquadrati tutti i redditi che costituiscono guadagni
di capitale. A tal fine, e' stato previsto, tra l'altro, con
riferimento alla categoria dei redditi diversi: a) la revisione della
disciplina dei redditi derivanti da cessioni di partecipazioni in
societa' o enti, di altri valori mobiliari, nonche' di valute e
metalli preziosi; b) l'introduzione di norme volte ad assoggettare ad
imposizione i proventi derivanti da strumenti finanziari, con o senza
attivita' sottostanti; c) la possibilita' di prevedere esclusioni,
anche temporanee, dalla tassazione oppure franchigie; d)
l'introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi
fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e
quelle produttive di risultati economici equivalenti.
In aderenza a tali principi, il legislatore ha provveduto,
quindi, ad ampliare la sfera di imponibilita' dei redditi diversi di
cui all'art. 81 del TUIR, articolando le varie tipologie reddituali
su quattro disposizioni di tipo analitico ed una quinta disposizione
con funzione di chiusura. Per meglio comprendere la nuova disciplina
e' opportuno prendere le mosse da quella vigente anteriormente
all'entrata in vigore della riforma.
2.1.2 La disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria in
vigore prima della riforma operata con il D.Lgs. n. 461 del
1997
Come noto, il regime tributario delle plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni sociali e' stato per la prima volta
specificamente disciplinato dall'articolo 3 del decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n.
17, che ha inquadrato le plusvalenze stesse tra i redditi diversi di
cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597. La anzidetta norma e' stata illustrata con
circolare della soppressa Direzione Generale delle imposte dirette n.
16 del 10 maggio 1985.
In seguito, la menzionata previsione normativa e' stata
riprodotta, con alcune modifiche, nell'articolo 81 del TUIR, recante
l'elencazione tassativa delle fattispecie reddituali che
costituiscono redditi diversi. In tale categoria rientrano, come e'
noto, i redditi che non sono compresi nelle altre categorie
reddituali di cui all'articolo 6 del medesimo testo unico. Si tratta
di una disposizione di carattere residuale, che raccoglie una
tipologia variegata ed eterogenea di redditi, privi di collegamento
fra loro perche' accomunati solo:
- dalla circostanza che tutti determinano un incremento di ricchezza;
- dalla carenza dei requisiti che caratterizzano le altre categorie
reddituali.
Nel comma 1 dell'articolo 81 e' contenuto un principio di
carattere generale in base al quale le fattispecie ivi elencate
costituiscono redditi diversi se non sono conseguiti nell'esercizio
di arti e professioni e di imprese commerciali o da societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita'
di lavoratore dipendente. Pertanto, possono essere possessori di
redditi diversi: le persone fisiche residenti, purche' il reddito non
sia conseguito nell'esercizio di attivita' d'impresa, arti o
professioni o in qualita' di lavoratore dipendente; le societa'
semplici e i soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 5 del
TUIR; gli enti non commerciali indicati nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87 del TUIR, se l'operazione da cui deriva il reddito
non e' effettuata nell'esercizio di impresa commerciale; le persone
fisiche non residenti senza stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo
territorio ai sensi dell'articolo 20 del TUIR; le persone fisiche non
residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se
il reddito e' prodotto nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 20 del TUIR al di fuori dalla stabile organizzazione;
le societa' semplici e i soggetti ad esse equiparati ai sensi
dell'articolo 5 del TUIR non residenti, se il reddito e' prodotto, ai
sensi dell'articolo 20 del TUIR, nel territorio dello Stato; le
societa' e gli enti commerciali non residenti senza stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, se il reddito si considera
prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 20 del
TUIR; le societa' e gli enti commerciali non residenti con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, per il reddito prodotto al
di fuori della stabile organizzazione; gli enti non commerciali non
residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se
il reddito, ai sensi dell'articolo 20 del TUIR, si considera prodotto
nel territorio dello Stato; gli enti non commerciali non residenti
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per il reddito
prodotto al di fuori della stabile organizzazione.
Va ricordato che una delle novita' concernenti i redditi
diversi nel sistema delineato con l'entrata in vigore del TUIR era
costituita dalla soppressione della precedente previsione concernente
la presunzione relativa (che cioe' ammette la prova contraria)
riguardante le plusvalenze conseguite mediante operazioni specula-
tive. Tale soppressione era stata operata proprio per disancorare la
tassabilita' dalla verifica dell'intento speculativo ed ha consentito
un progressivo allargamento del concetto di plusvalenza e, quindi,
delle fattispecie contenute nell'articolo in questione.
Tra le plusvalenze elencate tassativamente nell'articolo 81
del TUIR assumevano particolare rilievo quelle derivanti dalla
cessione di partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1
del citato articolo; si ricorda che detta disposizione ha subito nel
corso del tempo numerose modifiche. L'originaria lettera c)
disciplinava "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per
successione o donazione, superiori al 2, al 10 o al 25 per cento del
capitale della societa' secondo che si tratti di azioni ammesse alla
borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non
azionarie, se il periodo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto
a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare
superiore a quello spettante in virtu' del diritto di opzione, e la
data della cessione non e' superiore a cinque anni. La percentuale di
partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni
effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei confronti di
soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni
acquisite in data piu' recente". Le percentuali del 10 e del 25 per
cento furono ridotte al 5 e al 15 per cento con l'articolo 7, comma
5, della legge n. 67 del 1988.
Successivamente, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28
gennaio 1991, n. 27 (sostitutivo dei D.L. 27 novembre 1990, n. 350 e
28 settembre 1990, n. 267, entrambi non convertiti), convertito dalla
legge 25 marzo 1991, n. 102, ha sostituito la lettera c)
dell'articolo 81 con due distinte disposizioni contraddistinte dalle
lettere c) e c-bis). La lettera c) cosi' sostituita differiva dalla
precedente in quanto era stata eliminata la previsione esonerativa
relativa al periodo di detenzione della partecipazione (se il periodo
intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o
dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante
in virtu' del diritto di opzione, e la data della cessione non e'
superiore a cinque anni). Va peraltro, precisato che il limite della
percentuale del 15 per cento e' stato poi ridotto al 10 per cento
dall'articolo 1, comma 1, lettera I), del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
La lettera c-bis), invece, prevedeva "le plusvalenze diverse
da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del
capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche'
di certificati rappresentativi di partecipazioni in societa',
associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di
obbligazioni convertibili, diritto di opzione ed ogni altro diritto,
che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti,
ancorche' derivanti da operazioni a premio e da compravendita a
pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate
se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della
sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtu'
del diritto di opzione e la data della cessione e' superiore a
quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni
acquisite in data piu' recente". Le disposizioni concernenti le
modalita' di determinazione delle plusvalenze di cui alle citate
lettere c) e c-bis) e i criteri di tassazione erano contenuti nel
predetto decreto-legge n. 27 del 1991.
La disciplina relativa alla cessione di partecipazioni, cosi
come modificata del citato decreto-legge n. 27 del 1991, e' stata
illustrata con circolari della soppressa Direzione Generale delle
imposte dirette n. 22 del 22 ottobre 1990 e n. 14 dell'11 aprile
1991.
Va precisato, inoltre, che ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito dalla legge 5
novembre 1992, n. 429, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze non
era dovuta per le plusvalenze realizzate ai sensi della lettera c-
bis) dell'art. 81 mediante cessione a titolo oneroso di valori
mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani a decorrere dal
9 novembre 1992 e fino alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990,
n. 408. Successivamente era stato previsto che in ogni caso la
sospensione delle imposte in questione non potesse andare oltre una
certa data (31 dicembre 1992); l'articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito dalla legge 22 luglio 1994,
n. 458, ha stabilito che la disposizione contenuta nel citato
articolo 7 del decreto-legge n. 372 del 1992 si dovesse applicare
fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino dei redditi
di capitale e diversi (quindi fino al 1o luglio 1998, data di entrata
in vigore del decreto legislativo n. 461 del 1997). Per le cessioni
qualificate, invece, e' sempre rimasta in vigore la disciplina recata
dal predetto decreto-legge n. 27 del 1991
L'articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378,
convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, ha, poi, inserito
nel comma 1 dell'articolo 81, la lettera c-ter), subito sostituita
con l'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
(che reiterava i precedenti decreti nn. 513 del 1992, 47 e 131 del
1993), convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella quale
sono state previste le plusvalenze realizzate mediante cessione a
termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti
che assumono, anche in modo implicito, valori a termine di valute
come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Nella
stessa lettera e' stato precisato che per le cessioni a termine le
suddette plusvalenze erano costituite dalla differenza tra il
corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta
ceduta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a
termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo
della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti
vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri
contratti le plusvalenze erano costituite dalla differenza tra il
valore a termine della valuta assunto come riferimento e il
corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto e'
contestuale alla stipula del contratto, e negli altri casi, dalla
differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al
cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non erano consid-
erate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a
termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 23
della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
Infine, i'articolo 4 del decreto-legge 29 settembre 1997, n.
328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, ha apportato
alcune modifiche al decreto-legge n. 27 del 1991 e ha sostituito, con
effetto dal 1o Ottobre 1997, la lettera c) dell'articolo 81, comma 1,
del TUIR, riguardante il regime tributario delle plusvalenze,
conseguite da soggetti non esercenti attivita' di impresa, derivanti
dalla cessione di partecipazioni qualificate. In quest'ultima
formulazione (antecedente, dunque, alle modifiche del decreto
legislativo n. 461 del 1997) la lettera c) del comma 1 dell'articolo
81 prevedeva le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni sociali nonche' di diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni,
qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino
complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio
superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di
azioni negoziate in mercati regolamentati, altre azioni o di
partecipazioni non azionarie. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle
percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette
partecipazioni. La percentuale di partecipazione e' sempre
determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso
di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi; si
considerano cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli
acquisiti in data piu' recente. Sono escluse le partecipazioni, i
diritti o i titoli acquistati per successione.
Ricostruita l'evoluzione normativa delle disposizioni
concernenti i guadagni di capitale, e' opportuno esaminare i regimi
di tassazione concernenti le plusvalenze realizzate fino al 30 giugno
1998 in quanto gli stessi si rendono applicabili anche ai
corrispettivi ad esse riferibili percepiti successivamente a tale
data (cfr. art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 461 del 1997).
2.1.2.1 Regime analitico
Il regime analitico, disciplinato dall'articolo 2 del
decreto-legge n. 27 del 1991, prevede l'obbligo di indicare nella
dichiarazione dei redditi le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse
da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali,
realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di azioni, quote
rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre analoghe
partecipazioni, nonche' dei certificati rappresentativi di
partecipazione in societa', associazioni, enti o altri organismi
nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione
e ogni altro diritto, che non abbia la natura di interesse, connesso
ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da
compravendita a pronti o a termine.
Il regime analitico e' obbligatorio per le partecipazioni
"qualificate" ossia per quelle partecipazioni sociali superiori al 2,
al 5 o al 10 per cento del capitale della societa', a seconda che si
tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre
azioni o di partecipazioni non azionarie.
Le predette plusvalenze sono assoggettate ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 25 per cento;
detta imposta deve essere versata dal contribuente nei termini e con
le modalita' previsti per il pagamento a saldo delle imposte
derivanti dalla dichiarazione stessa.
A seguito delle modifiche operate dall'articolo 4, comma 2,
del decreto legge n. 328 del 1997, le plusvalenze da indicare in
dichiarazione non sono solo quelle derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di partecipazioni sociali qualificate ma anche quelle
derivanti dalla cessione di diritti o titoli attraverso cui possono
essere acquisite le predette partecipazioni.
Pertanto, ai fini del computo di dette percentuali si deve
tenere conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei
diritti (es. diritti di opzione, warrant) o titoli (es. obbligazioni
convertibili) ceduti attraverso cui possono essere acquisite le
partecipazioni medesime.
La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto
di tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che
precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni
sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.
Considerato che l'articolo 21, comma 23, della legge n. 449
del 1997 ha stabilito che l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n.
328 del 1997 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o
ottobre 1997, con specifico riferimento al calcolo della percentuale
rilevante in caso di cessioni, effettuate a partire dal 1o ottobre
1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere
potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81,
comma 1, lettera c), del TUIR, si precisa che detti titoli o diritti
devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1o ottobre
1997, sia nel caso in cui alla medesima data risultino gia' superate
le percentuali che qualificano le partecipazioni, sia nel caso in cui
dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni
poste in essere a partire dal 10 ottobre 1997.
Si ricorda che, secondo la disciplina vigente prima della
riforma operata con il decreto legislativo n. 461 del 1997 (e di
fatto anticipata, con effetto dal 1o ottobre 1997, dal piu' volte
citato art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 358 del 1997), le
cessioni di diritti d'opzione, warrant e obbligazioni convertibili
erano ricomprese nella lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 e
quindi erano imponibili mediante l'applicazione del regime analitico
o di quello forfetario, indipendentemente dalla quota di capitale
rappresentata dal diritto ceduto (cfr. circolare n. 73/E del 27
maggio 1994).
La lettera c) dell'articolo 81, anche dopo le modifiche del
decreto-legge n. 328 del 1997, ribadisce che: "Sono escluse le
partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti per successione".
Pertanto, come avveniva prima di tale intervento normativo, la
cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate ottenute a
seguito di successione ricade nella previsione della lettera c-bis)
del medesimo articolo 81.
L'imposta sostitutiva non e' dovuta, fino all'entrata in
vigore del riordino del trattamento tributario dei redditi di
capitale e diversi, per le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati
italiani di cui alla lettera c-bis), comma 1, dell'articolo 81 del
TUIR, nonche' per le cessioni di partecipazioni, titoli o diritti di
cui al medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), diversi da
quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute per un
periodo superiore a 15 anni.
La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di
cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81, e'
costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito,
comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo
pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto e'
avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni
ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che e' stato
pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso,
ovvero al valore definito dal precedente titolare o in mancanza, a
quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In
ogni caso, il prezzo e' aumentato di ogni altro costo inerente alla
partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, con esclusione
degli oneri finanziari) ed e' diminuito delle somme o del valore
normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e
altri fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del TUIR.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle
minusvalenze, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato decreto-
legge n. 27 del 1991, il costo fiscalmente riconosciuto puo' essere
adeguato in base ad un coefficiente pari al tasso di variazione della
media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui e'
avvenuto l'acquisto, a condizione che, tra la cessione e l'acquisto,
siano intercorsi non meno di 12 mesi. Tuttavia, limitatamente alle
plusvalenze divenute imponibili per effetto del decreto-legge n. 27
del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute
al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento
del quinquennio, a richiesta dell'interessato, puo' essere assunto
per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o
diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello
risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel
corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto,
delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli,
quote o diritti non quotati puo' essere assunto, a richiesta
dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante
da apposita valutazione peritale.
L'imposta sostitutiva del 25 per cento e' commisurata
all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze. Se
l'ammontare di queste ultime supera quello delle plusvalenze, la
differenza puo' essere computata in diminuzione dei redditi della
stessa specie realizzati nei successivi periodi d'imposta, ma non
oltre il quinto.
2.1.2.2 Regime forfetario
Il regime forfetario, disciplinato dall'articolo 3 del
decreto-legge n. 27 del 1991, rappresenta il regime opzionale di
tassazione delle plusvalenze realizzate in ciascuna operazione
qualora il contribuente si avvalga di intermediari. Tale regime
prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 15
per cento su una plusvalenza presuntivamente fissata originariamente
dal citato decreto-legge n. 27 del 1991 pari al 7 per cento del
corrispettivo pattuito. Il decreto-legge n. 328 del 1997 ha innalzato
la percentuale del 7 per cento al 14 per cento per le operazioni
poste in essere dal 30 settembre 1997.
La predetta opzione, da esercitare all'atto della prima
cessione effettuata nel periodo d'imposta, e' valida per tutte le
operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo
d'imposta, ma non puo' essere esercitata per le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni
sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del TUIR,
ad eccezione di quelle acquisite per successione.
L'opzione e' pertanto ammessa nei seguenti casi:
1. per le cessioni di partecipazioni non qualificate;
2. per le cessioni di partecipazioni, titoli o diritti anche se
rappresentano una partecipazione qualificata acquisiti per
successione
Le plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si
e' verificato il superamento delle predette percentuali di cui alla
lettera c) devono essere assoggettate al regime analitico.
L'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria sulle
cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali
costituisce un credito d'imposta da portare, in sede di dichiarazione
dei redditi, in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata
secondo il metodo ordinario.
2.2 LA DISCIPLINA IN VIGORE CON LA RIFORMA OPERATA CON IL D.LGS.
N. 461 DEL 1997
Come si e' gia' avuto modo di rilevare, il decreto
legislativo. 461 del 1997 ha mantenuto l'inserimento dei guadagni di
capitale nell'ambito dell'articolo 81 del TUIR e, pertanto, resta
fermo l'ambito dei soggetti, indicati nel paragrafo 2.2, che possono
esserne possessori. Al riguardo, si precisa che nel caso in cui le
operazioni di cui trattasi sono poste in essere per il tramite di
societa' fiduciarie continuano a trovare applicazione i chiarimenti
forniti con la circolare n. 22 del 1990. Si segnala, inoltre, che
anche le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
possono essere comprese tra i destinatari delle disposizioni in
discorso qualora siano inquadrabili tra i soggetti elencati nel
precedente paragrafo 2.2.
Come gia' anticipato, le disposizioni del decreto legislativo
in commento introducono le seguenti fattispecie imponibili:
___
| | plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
|___| oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi e dai
certificati di massa;
___
| | plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
|___| valute immesse in depositi e conti correnti;
___
| | plusvalenze derivanti dalla cessione di metalli preziosi,
|___| allo stato grezzo o monetato;
___
| | redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di crediti
|___| pecuniari, di rapporti produttivi di redditi di capitale e
di strumenti finanziari, nonche' proventi realizzati
mediante rapporti attraverso i quali possono essere
conseguiti differenziali positivi o negativi in dipendenza
di un evento incerto.
Per quanto concerne, in particolare, le plusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di titoli partecipativi - la cui
impossibilita' e' stata ovviamente confermata - le differenze di
maggior rilievo, che verranno nel prosieguo analiticamente esaminate,
consistono:
- nell'abolizione del regime forfetario di determinazione della
plusvalenza. Anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni non qualificate sono soggette alla determinazione
analitica della base imponibile;
- nell'adozione di nuovi criteri per individuare le cessioni di
partecipazioni qualificate. Al riguardo si osserva che, in aggiunta
al criterio della percentuale di partecipazione al capitale o al
patrimonio della societa' o dell'ente, e' stato introdotto anche
quello della percentuale di voto esprimibile nelle assemblee
ordinarie. Inoltre, tra le cessioni rilevanti ai fini di cui
trattasi sono state incluse anche quelle riguardanti i titoli o i
diritti attraverso i quali possono essere acquisite le
partecipazioni. Infine, e' stata soppressa la norma che escludeva
da tassazione le plusvalenze realizzate mediante cessione di
partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-bis) dell'art.
81 del TUIR possedute da piu' di 15 anni;
- nella fissazione di nuove aliquote dell'imposta sostitutiva in
misura pari al 27 per cento, se trattasi di cessione di
partecipazioni qualificate, e al 12,50 per cento, se trattasi di
cessione di partecipazioni non qualificate;
- nella possibilita' di compensare le plusvalenze con le minusvalenze
nell'ambito delle due masse;
- nella soppressione del criterio della rivalutazione del costo o del
valore di acquisto, tranne quanto e' stabilito per il regime
transitorio;
- nella irrilevanza, ai fini del computo delle partecipazioni
qualificate, della circostanza che le partecipazioni siano state
acquisite per successione;
- nella introduzione, ai fini dell'applicazione del criterio della
rilevanza delle cessioni nell'arco dei dodici mesi, del principio
in base al quale si deve riferimento al momento in cui il
contribuente, anche per un sol giorno, possieda una percentuale
superiore a quelle previste nella lettera c).
In relazione a quanto sopra, con l'art. 3 del provvedimento
in oggetto sono state apportate le conseguenti modifiche all'art. 81
del TUIR.
Le disposizioni riguardanti la tassazione delle plusvalenze
derivanti dalla cessione a titolo oneroso, rispettivamente, di
partecipazioni sociali qualificate (art. 81, comma 1, lett. c)) e di
ogni altra partecipazione o diritto di natura partecipativa (art. 81,
comma 1, lett. c-bis)), pur avendo conservato l'originario ambito
applicativo, sono state riformulate.
E' stata inoltre soppressa la disposizione che, nel testo
antecedente alle modifiche apportate con il decreto legislativo n.
461 del 1997, era volta a sottoporre a imposizione i proventi
derivanti dalla cessione a termine di valute e dai contratti che
prendono a riferimento valori a termine delle valute per la
determinazione del corrispettivo (trattasi dell'attuale lettera c-
ter)). Al posto di tale disposizione sono state introdotte tre nuove
norme contraddistinte rispettivamente dalle lettere c-ter), c-quater)
e c-quinquies) allo scopo di ricondurre a tassazione tra i redditi
diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli non
partecipativi, di certificati di massa, di quote di partecipazione a
O.I.C.V.M., di valute e di metalli preziosi (la prima), i redditi
conseguiti attraverso contratti derivati ed altri contratti a termine
(la seconda) e, infine, i proventi derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di contratti produttivi di redditi di capitale, crediti
pecuniari e strumenti finanziari, nonche' i redditi derivanti da
contratti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali
positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto (la terza).
Scopo precipuo di tali modifiche e' quello di rendere
omogeneo il trattamento tributario dei redditi in questione con
quello dei redditi di capitale.
Per completezza di trattazione si ritiene opportuno ricordare
che l'art. 37-bis, introdotto nel D.P.R. n. 600 del 1973 dall'art. 7
del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, stabilisce al comma 1
che sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria gli atti fatti
e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni
economiche, diretti ad aggirare obblighi e divieti previsti
dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o
rimborsi altrimenti indebiti, e al comma 3, lettera f), individua tra
le fattispecie rilevanti a tali fini anche le operazioni aventi ad
oggetto i beni e i rapporti di cui all'art. 81, comma 1, lettere da
c) a c-quinquies) del TUIR. Al riguardo, ai fini della valorizzazione
dei titoli e degli strumenti, - anche per quanto concerne quelli
posseduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
461 del 1997 l'Amministrazione finanziaria potra' assumere anche
criteri analoghi a quelli gia' individuati dalla Consob per quanto
attiene lo scostamento massimo dai prezzi di borsa. Si rinvia, per
ulteriori chiarimenti, in ordine all'applicazione della norma
antielusiva al contenuto della circolare del 19 dicembre 1997, n.
320/E.
2.2.1 Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
partecipazioni qualificate
La nuova formulazione dell'art. 81, comma 1, lettera c), del
TUIR considera cessioni di partecipazioni qualificate le cessioni a
titolo oneroso di partecipazioni al capitale o al patrimonio di:
- societa' di persone ed equiparate residenti nel territorio dello
Stato di cui all'articolo 5 del TUIR (con la sola esclusione delle
associazioni tra artisti e professionisti);
- societa' ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato
(art. 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR). Sono in ogni caso
esclusi dalla previsione normativa in esame gli enti non
commerciali residenti nel territorio dello Stato; pertanto, le
cessioni di partecipazione al patrimonio di tali soggetti,
indipendentemente dalla quota percentuale di esso, sono ricomprese
nella lettera c-bis);
- societa' ed enti non residenti nel territorio dello Stato (art. 87,
comma 1, lett. d), del TUIR), nel cui ambito sono compresi anche le
associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non
commerciali.
Si rileva che la cessione di partecipazioni e' da considerare
cessione di partecipazione qualificata allorquando la stessa abbia ad
oggetto partecipazioni, titoli e diritti che rappresentino una
percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento
del capitale o del patrimonio, secondo che si tratti,
rispettivamente, di titoli quotati in mercati regolamentati italiani
o esteri o di altre partecipazioni. Analogo criterio si applica in
caso di partecipazioni al capitale o al patrimonio di societa' ed
enti non residenti nel territorio dello Stato.
Si ricorda che sono considerate cessioni a titolo oneroso le
compravendita (sia a pronti che a termine) e le permute; inoltre, ai
sensi dell'articolo 9, comma 5, del TUIR, ai fini delle imposte sui
redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso si
applicano anche agli atti che importano costituzione o trasferimento
di diritti reali di godimento e ai conferimenti in societa'.
Per quanto riguarda, invece, il riferimento ai mercati
regolamentari si ricorda che tale previsione normativa e' gia'
presente nel TUIR e precisamente negli articoli 9, comma 4, lett. c),
e 61, comma 3, e 66, comma 1-bis). In tale nozione vanno ricompresi
non solo la borsa ed il mercato ristretto, ma ogni altro mercato
disciplinato da disposizioni normative; piu' specificamente, si
intende far riferimento ai mercati regolamentati di cui al decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonche' a quelli di Stati
appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da
disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita' in base
alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede.
Si precisa, inoltre, che speciali disposizioni sono dettate
relativamente alle plusvalenze e alle minusvalenze nelle ipotesi di
scissioni di societa', per le quali l'articolo 123-bis, comma 3, del
TUIR stabilisce che le azioni o le quote ricevute in concambio non
costituiscono corrispettivo delle azioni annullate per effetto
dell'operazione. Sono parimenti irrilevanti ai fini di cui trattasi
le azioni o quote ricevute in concambio in relazione ad operazioni di
fusioni societarie. Le medesime precisazioni valgono anche nel caso
di operazioni infracomunitarie di cui all'art. 2, comma 5, del
decreto legislativo n. 544 del 1992 (fusione, scissione, conferimenti
di attivo, ecc.). Non costituiscono, inoltre, atti di realizzo gli
scioglimenti della comunione con divisione in natura e senza
conguaglio in denaro (articolo 1111 del codice civile).
Va, inoltre, ricordato che, a norma dell'articolo 41 del
TUIR, costituiscono redditi di capitale (e, quindi, non sono compresi
nella disciplina dei redditi diversi) i proventi derivanti da
riporto, operazioni di pronti contro termine e mutuo di titoli
garantito. A norma, invece, dell'articolo 44, comma 3, del TUIR danno
luogo a redditi di capitale (e non a redditi diversi) quelli compresi
nei rimborsi degli investimenti aventi natura partecipativa a seguito
di recesso o esclusione del socio o della liquidazione della
societa', in quanto le lettere c) e c-bis) dell'art. 81, a differenza
della successiva lettera c-ter), non comprendono tra i presupposti di
realizzo delle plusvalenze anche il rimborso di partecipazioni.
E' opportuno sottolineare che innovando-rispetto alla
formulazione della norma vigente ante riforma - che fa esclusivo
riferimento alle "partecipazioni sociali"- il legislatore menziona
nel nuovo testo normativo le partecipazioni al capitale o al
patrimonio con la conseguenza che, a far data dal 1o luglio 1998,
potranno dar luogo a cessioni di partecipazioni qualificate, qualora
siano superate le predette percentuali, anche quelle in enti
commerciali diversi dalle societa'.
Si rileva, inoltre, che il legislatore, avvalendosi della
facolta' concessagli dalla delega, ha adottato come criterio base per
l'individuazione delle partecipazioni qualificate quello del diritto
di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria.
Nella relazione illustrativa del provvedimento in esame viene
chiarito che tale scelta (che vale, ovviamente, solo per i soggetti
forniti di organo assembleare, applicandosi, invece, per quelli privi
di detti organi, il criterio della partecipazione al capitale o al
patrimonio) si giustifica in considerazione del fatto che il criterio
del diritto di voto e' quello che meglio consente di identificare le
partecipazioni che, assicurando il comando o il controllo sulla
gestione della societa' o dell'ente partecipato, non possono essere
considerate come un mero investimento di carattere finanziario, in
quanto comportano un effettivo coinvolgimento nella gestione.
Infatti, e' solo attraverso l'esercizio dei diritti di voto, e non
attraverso la semplice partecipazione al capitale, che tale controllo
o comando puo' essere esercitato. E' appena il caso di ricordare che
per l'esercizio del diritto di voto non e' indispensabile la piena
proprieta' del titolo, essendo sufficiente anche il possesso del solo
diritto di usufrutto, sempreche' ovviamente non sia stato
espressamente convenuto, ai sensi dell'art. 2352 del codice civile,
che il diritto di voto debba essere esercitato dal nudo proprietario.
Per contro, sempre nella citata relazione, viene sottolineato
come i soggetti che acquistano azioni di risparmio (le quali sono
state espressamente escluse dall'ambito delle partecipazioni
qualificate, anche per corrispondere ad una espressa raccomandazione
della Commissione parlamentare) pongano in essere soltanto un
investimento di carattere meramente finanziario, anche nel caso in
cui tali azioni rappresentino una percentuale di partecipazione al
capitale superiore ai limiti stabiliti dalla norma. Conseguentemente,
le cessioni di azioni di risparmio o di diritti che consentono
l'acquisizione di azioni di risparmio non si cumulano con le cessioni
di azioni ordinarie o di diritti che consentono l'acquisizione di
azioni ordinarie: dette cessioni, quindi, non solo rimangono sempre
soggette all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, ma non rilevano
ai fini del calcolo delle cessioni riguardanti le partecipazioni
qualificate, salvo che, naturalmente, non ne sia stata consentita la
convertibilita'.
Come gia' accennato in precedenza, in via succedanea e
concorrenziale al citato criterio del diritto di voto, il legislatore
ha inoltre disposto che costituiscono in ogni caso cessioni di
partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale
di partecipazione al capitale o al patrimonio della societa'
partecipata particolarmente consistente: tale percentuale e' stata
fissata in misura superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si
tratti di titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri,
o di altre partecipazioni, azionarie e non. Cio' consente di
assoggettare alla disciplina in esame anche le partecipazioni in
societa' che sono prive dell'organo assembleare (societa' di persone,
enti commerciali e societa' o altri organismi esteri).
Alla stregua di quanto precede, per aversi cessione di
partecipazione qualificata e' sufficiente che la partecipazione
ceduta superi, nell'arco di dodici mesi, anche uno soltanto dei due
limiti percentuali sopra indicati. Tale disposizione assume
particolare rilievo con riferimento alle azioni privilegiate (solo
nel caso in cui danno diritto al voto nell'assemblea straordinaria),
le quali possono comunque consentire un controllo della compagine
sociale. E' per tale motivo che, a differenza delle azioni di
risparmio - le cui cessioni, come gia' accennato, sono comunque
escluse dalla disposizione in esame per inquadrarsi nella
disposizione di cui alla lettera c-bis) dell'art. 81 - per le azioni
privilegiate si puo' verificare l'ipotesi della cessione di
partecipazione qualificata qualora essa rappresenti una percentuale
di partecipazione al capitale superiore al 5 o al 25 per cento.
Alle cessioni di partecipazioni qualificate sono equiparate
le cessioni di titoli o diritti (ad esempio: warrants di
sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni,
diritti d'opzione ex artt. 2441 e 2495 del codice civile,
obbligazioni convertibili, ecc.) attraverso cui possono essere
acquistate le predette partecipazioni e cioe' quelle che
rappresentino almeno il 2 o il 20 per cento dei diritti di voto
ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli quotati o di altre
partecipazioni.
Pertanto, si puo' verificare un'ipotesi di cessione di
partecipazione qualificata anche nel caso in cui vengano ceduti
titoli o diritti che, autonomamente considerati o che insieme alle
altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti
di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati.
Per espressa previsione della disposizione in esame, nel caso
di cessione di titoli o diritti attraverso cui possono essere
acquisite le partecipazioni, la percentuale dei diritti di voto e di
partecipazione dev'essere calcolata prendendo a riferimento la
percentuale dei diritti di voto e di partecipazione potenzialmente
ricollegabile alle partecipazioni che possono essere acquisite
attraverso i predetti titoli o diritti.
Per quanto riguarda le cessioni di diritti reali di godimento
e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprieta',
si conferma quanto in passato chiarito dalla soppressa Direzione
Generale delle imposte dirette con la circolare n. 16 del 1985, nella
quale e' stato precisato che in tali casi la percentuale di capitale
sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con
riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni
corrispondente al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda
proprieta' e il valore della piena proprieta'.
Percentuale ceduta=
valore nominale azioni x valore usufrutto o nuda proprieta'
----------------------------------
valore piena proprieta'
Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprieta' si
determinano secondo i criteri indicati dagli articoli 46 e 48 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro).
Sempre per quanto attiene alla percentuale di diritti di voto
e di partecipazione, e' stata riprodotta, anche nella formulazione
della nuova norma, la regola secondo cui agli effetti della sua
determinazione si deve tener conto di tutte le cessioni effettuate
neii'arco di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti
diversi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono
considerare tutte le cessioni che hanno avuto luogo nei dodici mesi
dalla data di essa, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi.
L'applicazione della regola che impone di tener conto di
tutte le cessioni effettuate nei 12 mesi e' stata tuttavia
subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per
un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali sopra indi-
cate. E' stati in tal modo recepita una raccomandazione della
Commissione parlamentare, oltre che per esigenze di semplificazione,
anche per quel che concerne i rapporti con gli intermediari che
gestiscono patrimoni.
Conseguentemente, fintanto che il contribuente non possieda
una partecipazione superiore alle suddette percentuali, tutte le
cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi, anche se
complessivamente superiori alle predette percentuali per effetto di
reiterate operazioni di acquisto e di vendita, non possono
considerarsi cessioni di partecipazioni qualificate. Per contro, dal
momento in cui sia stata superata, come possesso, una delle predette
percentuali, le cessioni effettuate nei dodici mesi successivi sono
considerate cessioni di partecipazioni qualificate se a loro volta
sono superiori alle percentuali stesse, e cio' fino a quando non
siano trascorsi dodici mesi dal momento in cui il possesso-della
partecipazione da parte del contribuente sia sceso al di sotto della
percentuale prevista dalla norma.
Come gia' accennato, con la riforma sono configurabili come
cessioni di partecipazioni qualificate, anche le cessioni di
partecipazioni, diritti, e titoli acquisiti per successione.
2.2.2 Plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso
di partecipazioni non qualificate
Nel caso in cui, le partecipazioni, i titoli o i diritti
ceduti rappresentino una percentuale complessiva di diritti di voto
ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio
- determinata con i criteri precedentemente' illustrati - pari o
inferiore alle indicate percentuali, le plusvalenze realizzate
attraverso la foro cessione, pur non essendo inquadrabili tra le
partecipazioni qualificate, rimangono, come nella disciplina in
vigore prima della riforma, comunque imponibili sulla base della
disposizione contenuta nella lettera c-bis) dell'art. 81, comma 1,
del TUIR.
Tale disposizione, infatti, e' volta a ricondurre a
tassazione tra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di tutte quelle partecipazioni, titoli o
diritti, che attribuiscono li diritto di acquistare partecipazioni,
che non risultino imponibili in base alla disposizione di cui alla
lettera c) del medesimo articolo a causa del mancato raggiungimento
delle percentuali minime di diritti di voto e di partecipazione al
capitale o al patrimonio ivi previste, ovvero perche' la cessione ha
ad oggetto azioni di risparmio non convertibili e quote di
partecipazione in enti non commerciali residenti,indipendentemente,
per queste ultime due ipotesi, dalla percentuale di partecipazione al
capitale o al patrimonio che le stesse rappresentano.
Dal combinato disposto delle lettere c) e c-bis) dell'art. 81
del TUIR risulta evidente, ancorche' cio' non risulti espressamente
come richiesto dalla commissione parlamentare, che l'eventuale
cessione di partecipazioni in enti non commerciali residenti ricade
esclusivamente nella disposizione in esame e non puo' quindi mai
rientrare nell'ambito applicativo della lettera c) del predetto art.
81. Va osservato, inoltre, che per espressa previsione normativa
restano escluse anche dalla lettera c-bis) le plusvalenze realizzate
mediante cessioni di partecipazioni al capitale o al patrimonio delle
associazioni tra artisti e professionisti di cui all'articolo 5,
comma 3, del TUIR, residenti nel territorio dello Stato. Al riguardo
si precisa che restano comunque assoggettate a tassazione, sia pure
ad altro titolo, le somme attribuite ai soci o agli associati in caso
di recesso dalla societa' o associazione.
2.2.3 Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal
rimborso di titoli e certificati di massa non aventi natura
partecipativa. Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute o rivenienti da depositi o conti¥ correnti.
Plusvalenze derivanti dalla cessione e titolo oneroso di
metalli preziosi e di quote di partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo
In attuazione della disposizione recata dalla lettera b)
della legge delega citata in premessa, nell'art. 81 del TUIR e' stata
sostituita la lettera c-ter). Con la nuova formulazione della lettera
in esame vengono inclusi tra i redditi diversi anche le plusvalenze
realizzate mediante:
a) la cessione a titolo oneroso, ovvero il rimborso, di titoli o
certificati di massa, diversi da quelli di natura partecipativa,
con esclusione del titoli rappresentativi di merci;
b) la cessione; a termine o il prelievo da depositi e conti correnti
di valute estere;
c) la cessione a titolo oneroso di metalli preziosi allo stato grezzo
o monetato;
d) la cessione a titolo oneroso o il rimborso di quote di
partecipazione ad organismi di investimento collettivo.
Per quanto riguarda le cessioni di cui alla precedente
lettera a) va osservato che l'uso strumentale del termine "titoli" in
contrapposizione a quello di "certificati di massa" lascia intendere
che il legislatore ha inteso riferirsi ai titoli di credito.
Pertanto, vengono assoggettate a imposizione, come redditi diversi,
le plusvalenze derivanti dalla cessione di ogni tipo di titolo non
avente natura partecipativa (esclusi soltanto, come gia' precisato, i
titoli rappresentativi di merci), e quindi sia i titoli di massa (ad
esempio, le obbligazioni e i titoli similari, ivi compresi i
certificati di partecipazione ad organismi d'investimento, aperti o
chiusi, mobiliari o immobiliari, ed i titoli atipici, quali i
certificati rappresentativi di contratti di associazione in
partecipazione, ecc.), sia i titoli individuali (quali, ad esempio, i
certificati di deposito, le cambiali e le accettazioni bancarie,
ecc.).
Peraltro, ribadendo un criterio gia' adottato nella
formulazione del comma 1 dell'art. 41 del TUIR, il legislatore ha
inoltre equiparato ai titoli veri e propri anche i "certificati di
massa" che sono documenti offerti in sottoscrizione al pubblico o
comunque potenzialmente idonei alla circolazione presso il pubblico e
che, pur essendo rappresentativi di crediti, non costituiscono titoli
di credito. La ragione di tale equiparazione va ricercata nel fatto -
posto in evidenza nella relazione illustrativa del provvedimento in o
getto - che la cessione di tali certificati costituisce, generalmente
lo strumento per far circolare i crediti da essi rappresentati, senza
l'osservanza delle forme previste per la loro cessione.
Per quanto concerne l'esclusione dei titoli rappresentativi
di merci dal novero dei titoli di cui cessione da luogo a
plusvalenze, imponibili, nella relazione illustrativa e' stato
precisato che tale esclusione trova giustificazione nel fatto che,
dal momento in cui il legislatore ha previsto di non sottoporre a
imposizione come redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla
Cessione a titolo oneroso di merci, sarebbe stato illogico attrarre
ad imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso dei predetti titoli, essendo evidente che tali plusvalenze
trovano fonte nel maggior valore assunto dalle merci.
Attesa la formulazione della norma in esame, si osserva che
l'emergenza di una plusvalenza (o di una minusvalenza) puo'
verificarsi non solo in caso di cessione a titolo oneroso, ma anche a
seguito del rimborso dei titoli e dei certificati suddetti, come
accade, ad esempio, quando un titolo o certificato sia stato
acquistato a un prezzo inferiore (per l'ipotesi della plusvalenza) o
superiore (per l'ipotesi della minusvalenza) al valore nominale e
sempreche' il rimborso sia avvenuto a tale valore.
Con riferimento alle valute estere (lettera b)
dell'elencazione che precede), anch'esse, come gia' detto, previste
nella nuova lettera c-ter), il legislatore ha inteso assoggettare a
imposizione solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la
disponibilita' per fini di mero investimento.
Considerato tuttavia che sarebbe stato alquanto problematico
accertare di volta in volta quando la disponibilita' della valuta sia
stata acquisita e mantenuta per finalita' d'investimento finanziario,
il legislatore ha stabilito che tale finalita' deve ritenersi
esistente per presunzione assoluta di legge in due diverse ipotesi e
cioe' nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine
ovvero immessa su depositi o conti correnti.
Alla cessione a titolo oneroso della valuta il legislatore ha
equiparato anche il prelievo dal conto corrente o dal deposito.
L'introduzione di tale equiparazione e' giustificata dalla
considerazione che quando la valuta e' uscita dal conto corrente o
dal deposito, non e' piu' possibile stabilire se e in che momento
essa e' stata successivamente ceduta.
Per evitare tuttavia di attrarre a tassazione fattispecie non
significative, con la disposizione di cui al comma 1-ter dell'art. 81
del TUIR e' stato, previsto - in attuazione della norma di delega che
consentiva l'introduzione di franchigie - che la tassazione delle
plusvalenze derivanti dalla cessione di valute rivenienti da depositi
e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei
depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal
contribuente sia superiore a 100 milioni di lire per almeno sette
giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta in cui la
plusvalenza e' stata realizzata. Il valore in lire della giacenza in
valuta va calcolato secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento, e cioe' al 1o gennaio dell'anno in cui si verifica il
presupposto di tassazione (prelievo), verificando altresi' che in
tale anno la anzidetta giacenza si sia protratta per almeno sette
giorni lavorativi continui. Resta inteso che, qualora non risulti
integrata la condizione precedentemente individuata, non si rendono
deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate.
Relativamente, infine, alle plusvalenze realizzate mediante
cessioni di metalli preziosi (ad esempio, oro, argento o platino), si
sottolinea che il legislatore ha posto la condizione che gli stessi
siano allo stato grezzo o monetato (ad esempio, lingotti, pani,
verghe, bottoni e granuli). Sono, quindi, escluse le cessioni di
metalli preziosi lavorati come, ad esempio, i gioielli.
2.2.4 Redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti
a termine di natura finanziaria
Con la disposizione di cui alla lettera c-quater) dell'art.
81 del TUIR vengono, per la prima volta in modo unitario, attratti a
imposizione i redditi realizzati mediante l'utilizzo dei contratti
derivati e degli altri contratti a termine di natura finanziaria.
La particolarita' della disposizione in esame e' che la
stessa identifica le fattispecie che intende sottoporre a tassazione
sulla base degli effetti giuridici che i contratti sono volti a
produrre, anziche' mediante le denominazioni con le quali vengono di
solito individuati nella prassi corrente, denominazioni che sovente
generano incertezza, essendo stato acclarato che talvolta con le
stesse denominazioni vengono individuate tipologie di contratti fra
loro differenti e che, per contro, con denominazioni diverse sono
individuate identiche tipologie di contratti.
Per questi motivi il legislatore ha ritenuto opportuno
distinguere - sulla base degli effetti giuridici che ne scaturiscono
- due diverse categorie di contratti a termine e cioe':
- quella dei contratti a termine di tipo traslativo, che sono quelli
da cui deriva l'obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti
finanziari, valute estere, metalli preziosi o merci. Rientrano, ad
esempio, in questa categoria: a) i futures su titoli, merci,
valute, ecc., e cioe' quei contratti derivati standardizzati con i
quali le parti si impegnano a vendere o comprare a termine determi-
nate attivita'; b) le options su titoli e valute e cioe' quei
contratti derivati che attribuiscono ad una delle parti, dietro
pagamento di un premio la facolta', da esercitare entro un dato
termine o alla scadenza di esso, di acquistare o vendere determi-
nate attivita' a un prezzo prestabilito; c) i contratti derivati su
altri contratti derivati (ad esempio: opzioni su futures, "swap
options", ecc.); d) le vendite a termine, sempreche' naturalmente
eseguibili in forma differenziale;
- quella dei contratti a termine di tipo differenziale, che sono
quelli da cui deriva l'obbligo di effettuare o ricevere a termine
uno o piu' pagamenti commisurato a tassi d'interesse, a quotazioni
o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli
preziosi, di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria.
Rientrano, ad esempio, in tale categoria: a) i futures su indici;
b) le options su indici; c) i contratti di swap su interessi (cross
currency swap e interest rate swap) e il contratto di swap
indicizzato alla lira (index lira swap).
2.2.5 Plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante la cessione
di crediti pecuniari, rapporti produttivi di redditi di
capitale e strumenti finanziari, nonche' redditi derivanti da
contratti aleatori
La disposizione in esame risponde ad una funzione di
chiusura, essendo volta a includere tra i redditi diversi tutte quale
plusvalenze e quei proventi di natura finanziaria che potrebbero
altrimenti sfuggire all'imposizione perche' non inquadrabili in
alcuna delle disposizioni dell'art. 81 del TUIR precedentemente
esaminate.
La norma in rassegna contempla due distinte fattispecie. La
prima riguarda le plusvalenze e gli altri proventi realizzati
mediante la cessione a titolo oneroso ovvero la chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo
oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti
finanziari. Questa disposizione si pone con funzione di chiusura
rispetto alla lettera c-ter) dell'art. 81 del TUIR, in quanto volta a
evitare che il contribuente si possa sottrarre a quella previsione
impositiva ricorrendo all'espediente di far circolare, in luogo dei
titoli e certificati ivi previsti, i crediti pecuniari ed i rapporti
rappresentati da detti titoli e certificati. La seconda fattispecie
ha ad oggetto i differenziali positivi o negativi in dipendenza di un
evento incerto e si pone quale norma di chiusura rispetto alla
lettera c-quater) dell'art. 81 del TUIR, in quanto finalizzata ad
evitare che i differenziali positivi dei contratti derivati,
conseguiti mediante la cessione o l'estinzione anticipata di tali
contratti, o degli altri contratti aleatori di natura finanziaria,
non inquadrabili nella stessa lettera c-quater) perche' privi delle
caratteristiche richieste da tale disposizione, possano sfuggire a
imposizione.
2.3 DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI
ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUIES), DEL TUIR
2.3.1. Generalita'
Per quanto concerne la determinazione dei redditi diversi di
natura finanziaria il legislatore delegato ha dettato una disciplina
alquanto articolata, includendola nell'art. 82 del TUIR, sebbene i
redditi in questione non siano soggetti all'imposizione ordinaria, ma
ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Conseguentemente, con l'art. 4, comma 1, del provvedimento in
rassegna sono state apportate all'articolo 82 del predetto testo
unico le modifiche necessarie per fissare i criteri di determinazione
delle plusvalenze e degli altri redditi di natura finanziaria
esaminati nei precedenti paragrafi. A tal fine, il comma 1-bis e'
stato soppresso e i commi 3 e 4 sono stati sostituiti con sei nuovi
commi, nei quali sono state in parte trasfuse anche alcune delle
disposizioni ora presenti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che, come gia' detto, a
far data dal 1o gennaio 1998, e' abrogato.
Cio' premesso, si ritiene di dover preliminarmente
sottolineare che il legislatore ha ripartito - come gia' anticipato
in premessa e come emerge, chiaramente dalla formulazione dei nuovi
commi 3 e 4 dell'art. 82 del TUIR - i redditi di natura finanziaria
di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del
medesimo testo unico in due masse distinte ai fini del pertinente re-
gime impositivo.
La prima di tali masse e' disciplinata dal nuovo comma 3
dell'art. 82 dei TUIR ed e' costituita dalla somma algebrica delle
plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.
La seconda delle suddette masse e' disciplinata dal comma 4
del predetto art. 82 ed e' costituita dalla somma algebrica delle
plusvalenze e delle minusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter)
del citato art. 81, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis) e dalla
cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli
preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di
valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81,
lett. c-ter) anche' dai redditi e dalle perdite derivanti da
contratti derivati (art. 81, lett. c-quater) e dalle plusvalenze e
altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di
contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari
e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei
contratti aleatori (art. 81, lett. c-quinquies).
Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette masse
l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello
delle plusvalenze, (o redditi) l'eccedenza e' portata in deduzione,
fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione
sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta in cui essa si e' verificata.
Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioe'
della prima massa) non possono essere, portate in deduzione dalle
plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di
partecipazioni non qualificate, di titoli non partecipativi,
certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri
strumenti finanziari (quelli cioe' della seconda massa) e viceversa.
Va, inoltre, precisato, in via generale, che ogni qual volta
le disposizioni utilizzano il termine "corrispettivo" o quello di
rimborso, deve intendersi ovviamente il corrispettivo o il rimborso
in denaro o in natura e che, in quest'ultimo, caso per la
determinazione dell'equivalente in denaro si rendono applicabili i
criteri indicati nell'articolo 9 del TUIR.
2.3.2 Base imponibile dei redditi derivanti della cessione di
partecipazioni, titoli, certificati, valute e metalli
preziosi
Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di
diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le
partecipazioni (cfr. art. 81, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR),
nonche' di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di
certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a
O.I.C.V.M. e di metalli preziosi di cui alla lettera c-ter) del comma
1 dell'art. 81 del medesimo testo unico, il legislatore ha stabilito
criteri comuni per la loro determinazione.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del TUIR, le plusvalenze da
assoggettare all'imposta sostitutiva devono essere determinate in
modo analitico. Esse sono costituite dalla differenza tra il
corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni
rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di
successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.
Dal raffronto di tali elementi emerge innanzitutto come il
legislatore abbia inteso confermare il principio di cassa ai fini
dell'imponibilita' dei redditi in questione, principio che trova
ulteriore conferma nella disposizione contenuta nella lettera f) del
nuovo comma 6 dell'art. 82 del TUIR, secondo cui nei casi di
dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza
e' determinata con riferimento alla parte del costo o del valore di
acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel
periodo d'imposta.
In secondo luogo, il legislatore ha altresi' confermato il
criterio - gia' presente nell'art. 2 del citato decreto-legge n. 27
del 1991- secondo cui nel caso di acquisto per successione si assume
come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti di tale imposta. La nuova disposizione
stabilisce tuttavia che a detti valori il contribuente deve
aggiungere il valore normale dei titoli esenti dal tributo
successorio ad essi attribuibile alla data di apertura della
successione.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve
assumere il costo del donante e, cioe', quello che il donante avrebbe
assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare
l'attivita' finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a
titolo oneroso. E' stata quindi mantenuta la disciplina attualmente
vigente prevista per i casi di acquisto a titolo gratuito, cio' al
fine di evitare che la donazione possa essere utilizzata come
strumento per aumentare il costo di carico delle attivita'
finanziarie.
Altro criterio desunto dal citato decreto-legge n. 27 del
1991 e' quello concernente tentazioni, quote ed altre partecipazioni
acquisite a seguito di delibere di aumento gratuito del capitale. Par
tale ipotesi e' stata infatti confermata la regola, gia' enunciata
nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge teste' citato, secondo cui il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo originario sul
numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio.
In pratica, il costo delle azioni possedute prima dell'aumento va
ripartito anche sulle azioni ricevute gratuitamente in modo che tutte
le partecipazioni del compendio (quelle acquistate prima dell'aumento
e quelle acquistate dopo) abbiano un identico costo unitario.
Qualora, invece, l'aumento di capitale sia avvenuto a pagamento, se
le azioni sono state sottoscritte in virtu' dell'esercizio di un
diritto di opzione gia' spettante sulla base delle azioni possedute e
quindi gia' incorporato nel titolo originariamente posseduto, si
ritiene sia applicatile il criterio del riparto prima esposto per gli
aumenti gratuiti di capitale. Se invece, le nuove azioni sono state
sottoscritte in seguito all'acquisto separato di diritti di opzione,
il costo e' costituito da quanto pagato in sede di sottoscrizione,
aumentato del costo del diritto di opzione, entrambi determinati in
base ad idonea documentazione. Ai fini della determinazione della
plusvalenza derivante dalla cessione di diritti di opzione il costo
di questi si determina con le modalita' indicate nella circolare n.
16 del 1985.
Per quanto concerne il riferimento al "valore di acquisto",
nella relazione illustrativa viene precisato che con esso il
legislatore ha inteso chiarire che, qualora le attivita' finanziarie
oggetto di cessione al momento dell'acquisto sono state assoggettate
a tassazione quale reddito in natura, ai fini del calcolo della
plusvalenza o della minusvalenza derivante dalla successiva cessione
si deve assumere quale valore di acquisto li valore che e' stato
considerato ai fini della determinazione del reddito in natura. In
tal modo si evita di assoggettare a imposizione, sotto forma, di
plusvalenza, redditi che sono gia' stati sottoposti a tassazione
presso lo stesso soggetto ad altro titolo.
Un discorso analogo va fatto per le ipotesi di successiva
cessione da parte di lavoratori dipendenti di azioni ricevute in
relazione al rapporto di lavoro. Si ricorda che in base all'articolo
48, comma 1, del TUIR costituiscono reddito di lavoro dipendente
tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di
lavoro dipendente e che per la determinazione in denaro dei beni e
dei servizi offerti ai dipendenti o ai familiari dei dipendenti si
deve far ricorso ai criteri di determinazione del valore normale
contenuti nell'articolo 9 del TUIR, salvo alcune deroghe
espressamente contenute nei commi 3 e 4 dello stesso articolo 48. Si
ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 1, lettera g), del medesimo
articolo 48, ferma restando la qualificazione di "compenso in
natura", non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il
valore delle azioni di nuova emissione sottoscritte dai dipendenti ai
sensi degli articoli 2349 e 2441, ultimo comma, del codice civile.
Analoga esclusione e' prevista se tali azioni sono emesse da societa'
che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla
l'impresa. A questo riguardo, nella circolare n. 326/E del 23
dicembre 1997, cui si rinvia per ulteriori chiarimenti in merito alla
disciplina dei redditi di lavoro dipendente, e' stato precisato che
la previsione della non concorrenza alla formazione del reddito in
caso di sottoscrizione di azioni di societa' che direttamente o
indirettamente controllano l'impresa o sono controllate dalla stessa
societa' che controlla l'impresa, va intesa nel senso che deve
trattarsi delle medesime azioni disciplinate nelle due norme citate
del codice civile, ma che, in deroga alle stesse disposizioni del
codice civile richiamate, vengano offerte in sottoscrizione ai
dipendenti delle societa' controllate o controllanti e che ad analoga
conclusione si deve pervenire quando il soggetto che emette le azioni
nuove non sia tenuto al rispetto delle norme del codice civile, ad
esempio, perche' residente all'estero. In quest'ultimo caso,
l'esclusione dalla tassazione come reddito di lavoro dipendente sara'
possibile soltanto con riferimento alle azioni che sulla base della
legislazione estera vigente costituiscono l'equivalente di quelle
emesse ai sensi dell'articolo 2349 e 2441, ultimo comma, del codice
civile. E' ora opportuno precisare che in caso di successiva cessione
da parte del dipendente delle azioni di qualunque tipo acquisite in
relazione al rapporto di lavoro dipendente, ai fini della
determinazione della plusvalenza o minusvalenza, va assunto il valore
delle azioni alla casa in cui sono state acquisite dal dipendente
quale reddito in natura, determinato a norma dell'articolo 9 del
TUIR, senza attribuire alcun rilievo alla circostanza che l'importo
relativo abbia o meno concorso a formare il reddito di lavoro
dipendente.
Come gia' anticipato, sempre il comma 5 dell'art. 82 del TUIR
stabilisce che ai fini della determinazione della plusvalenza o della
minusvalenza il costo o valore d'acquisto deve essere aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione. Cio' implica che il
contribuente puo' imputare ad incremento del costo di acquisto tutte
le spese e gli oneri strettamente inerenti all'acquisto delle
attivita' finanziarie della cui cessione si tratta (ad esempio:
l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le
commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa,
ecc.), ad eccezione degli interessi passivi dei quali il legislatore
ha espressamente sancito l'esclusione; devono, pertanto, assumersi ai
fini della determinazione del costo, a differenza di quanto affermato
con circolare n. 14 del 1991, gli oneri finanziari diversi dagli
interessi. Al riguardo e' utile sottolineare come, con specifico
riferimento al costo di acquisto dei titoli partecipativi, nella
relazione illustrativa sia stato chiarito che tale costo deve
intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a
fondo perduto o in conto capitale, nonche' della rinuncia ai crediti
vantati nei confronti della societa' da parte dei soci o
partecipanti.
Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera
b)), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di
partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti
anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel
periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.
Per le partecipazioni nelle societa' indicate dall'articolo 5
del TUIR, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5
dell'articolo 82, nel riprodurre il contenuto del comma 1-bis dello
stesso articolo vigente fino alla data del 30 giugno 1998, stabilisce
che il costo e' aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite
imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei
redditi gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i
redditi della societa' gia' tassati per trasparenza in capo ai soci
non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da
cessione.
Poiche' la soppressione della disciplina contenuta nella
citata legge n. 102 del 1991 - riguardante la tassazione dei capital
gains - comporta altresi' la soppressione della disposizione
contenuta nell'art. 2, comma 5 di tale legge (la quale stabiliva che,
ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze,
il costo fiscalmente riconosciuto poteva essere rivalutato in base al
tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati
nell'anno in cui si e' verificata la cessione rispetto a quella dei
medesimi valori rilevati nell'anno in cui e' avvenuto l'acquisto,
sempreche' tra la cessione e l'acquisto siano trascorsi almeno dodici
mesi), ne deriva che per la tassazione delle plusvalenze secondo la
nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va
assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere al
predetto adeguamento. Nella fattispecie, l'unica eccezione e'
rappresentata dalle disposizioni di carattere transitorio di cui
all'art. 14 del provvedimento in esame, concernente il regime fiscale
delle partecipazioni che il contribuente gia' possiede alla data di
entrata in vigore del provvedimento medesimo.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile
delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, il
legislatore ha confermato l'attuale normativa secondo cui la
plusvalenza e' pari alla differenza tra il corrispettivo percepito a
fronte della cessione (determinato in funzione del cambio a termine)
ed il valore delle valute calcolato in base al cambio a pronti
vigente alla data di stipula del contratto di cessione. In pratica,
la plusvalenza (o minusvalenza) e' costituita dalla differenza tra il
corrispettivo percepito e il costo della valuta come sopra
determinato.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere
prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile e' pari
alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della
valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del
criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal
contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per
mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei
cambi mensili determinati con decreto del Ministro delle finanze nel
periodo d'imposta in cui la plusvalenza e' stata conseguita.
Per quanto concerne la determinazione. della base imponibile
della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli
partecipativi essa e' determinata per differenza tra il prezzo di
cessione ed il costo di acquisto calcolato sulla base del criterio
del "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti.
Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una
"opzione", la plusvalenza e' determinata tenendo conto del premio
pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o
aggiunto al corrispettivo percepito.
Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle
plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non
partecipativi si fa presente che ai sensi del nuovo comma 6 dell'art.
82 del TUIR, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata)
si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e
quindi sia quelli a maturazione periodica (gli interessi) che quelli
a maturazione non periodica (i proventi degli organismi
d'investimento collettivo del risparmio). Questa disposizione si
giustifica in base al fatto che i redditi di capitale rimangono
imponibili come tali ed e' coerente con il principio affermato
dall'art. 6, comma 2, ultimo periodo, del medesimo testo unico, ai
sensi del quale l'incasso si deve considerare intervenuto anche
quando il relativo controvalore economico non sia conseguito presso
il debitore originario ma dal cessionario sotto forma di maggior
corrispettivo di cessione dei titoli o dei certificati di massa su
cui esso sia maturato.
Per espressa statuizione di tale disposizione, Il suddetto
principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione
di partecipazioni in societa' ed enti soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche in quanto - come emerge chiaramente
anche dal comma 6-bis dell'art. 14 del TUIR -tali utili sono sempre
imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi,
anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento
di approvazione della delibera di distribuzione. E' questa l'unica
fattispecie di reddito di capitale per la quale non trova
applicazione la suddetta disposizione.
Qualora il costo di acquisto delle attivita' finanziarie in-
dicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) dell'art. 81 del TUIR ovvero
il corrispettivo percepito attraverso la loro cessione o rimborso sia
espresso in valuta, agi effetti del calcolo delle plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla negoziazione delle predette attivita'
finanziarie, devono ritenersi applicabili i criteri dettati dal comma
2 dell'art. 9 del medesimo testo unico.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti
si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data
di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne, infine, la determinazione della base
imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del
costo di acquisto le stesse sono determinate in misura pari al 25 per
cento del corrispettivo della cessione.
2.3.3 Base imponibile dei redditi derivanti dai contratti derivati
e da altri contratti a termine di natura finanziaria
La disciplina riguardante la determinazione dei redditi e
delle perdite derivanti dai rapporti di cui all'art. 81, comma 1,
lettera c-quater), del TUIR e' contenuta nell'art. 82, comma 7, del
medesimo testo unico, che non ha precedenti nell'attuale
legislazione, in quanto la tassazione in forma unitaria dei redditi
in esame rappresenta una novita' assoluta della delega in materia di
riordino del regime fiscale delle rendite finanziarie.
La disposizione da ultimo citata stabilisce che i predetti
redditi sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma
algebrica sia dei differenziali, positivi. o negativi,- che degli
altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha
sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata
disposizione dell'art. 81, lett. c-quater). Cio' implica una
compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei
redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante
nell'ambito della disposizione in rassegna.
Analogamente a quanto previsto per la determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze, anche per la determinazione dei redditi e
delle perdite realizzati mediante i contratti a termine di natura
finanziaria rientranti nell'ambito applicativo della disposizione in
esame si deve far riferimento al periodo di imposta in cui ne avviene
la percezione. Cio' si desume chiaramente, dalla disposizione di cui
al comma 7 dell'art. 82 del TUIR che al riguardo stabilisce che i