IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 130, di attuazione della direttiva 78/659/CEE sulla qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ed in particolare gli articoli 4, comma 2, e 10, comma 1, lettere a) e b), che attribuiscono, fra l'altro, alle regioni il compito di classificare le acque precedentemente designate; Considerate le sentenze di condanna comminate allo Stato italiano dalla Corte di giustizia della Comunita' europea il 12 luglio 1988 (causa 322/86) per mancato recepimento della direttiva 78/659/CEE, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5, e il 9 marzo 1994 (causa 291/93) per inesecuzione del giudicato; Considerato che la Commissione europea l'8 luglio 1997 ha avviato una nuova procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per ottenere l'applicazione dell'art. 171 del Trattato dell'Unione che prevede il pagamento di una pena pecuniaria; Considerato che la Commissione europea non intende archiviare la procedura d'infrazione sebbene siano stati comunicati i dati relativi alla classificazione delle acque dolci delle regioni italiane, con la sola eccezione della Calabria; Visto l'atto di diffida del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei confronti della regione Calabria, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 130 del 1992, notificato in data 24 febbraio 1998; Considerato che la regione Calabria non ha provveduto ad effettuare la classificazione entro il termine di quaranta giorni stabilito nel predetto atto di diffida; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1998; Sulla proposta dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, comma 2, 10, comma 1, lettere a) e b), e 9, comma 3, del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 130, di attuazione della direttiva 78/659/CEE sulla qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione della regione Calabria che non ha osservato gli obblighi ad essa spettanti, provvedono, con proprio decreto, alla classificazione delle acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole", avvalendosi a tal fine dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).