IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il decreto  legislativo  del  25 gennaio  1992,  n. 130,  di
attuazione  della direttiva  78/659/CEE  sulla  qualita' delle  acque
dolci  che richiedono  protezione o  miglioramento per  essere idonee
alla vita dei pesci ed in particolare  gli articoli 4, comma 2, e 10,
comma  1, lettere  a)  e  b), che  attribuiscono,  fra l'altro,  alle
regioni  il   compito  di   classificare  le   acque  precedentemente
designate;
  Considerate le  sentenze di condanna comminate  allo Stato italiano
dalla Corte  di giustizia della  Comunita' europea il 12  luglio 1988
(causa 322/86)  per mancato  recepimento della  direttiva 78/659/CEE,
con particolare  riferimento agli articoli 4  e 5, e il  9 marzo 1994
(causa 291/93) per inesecuzione del giudicato;
  Considerato che la  Commissione europea l'8 luglio  1997 ha avviato
una  nuova  procedura  d'infrazione  nei  confronti  dell'Italia  per
ottenere l'applicazione  dell'art. 171  del Trattato  dell'Unione che
prevede il pagamento di una pena pecuniaria;
  Considerato che  la Commissione  europea non intende  archiviare la
procedura d'infrazione sebbene siano stati comunicati i dati relativi
alla classificazione delle acque dolci delle regioni italiane, con la
sola eccezione della Calabria;
  Visto l'atto di  diffida del Ministro dell'ambiente  e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei confronti della
regione Calabria, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del predetto decreto
legislativo n. 130 del 1992, notificato in data 24 febbraio 1998;
  Considerato che la regione Calabria non ha provveduto ad effettuare
la classificazione entro il termine  di quaranta giorni stabilito nel
predetto atto di diffida;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione dell'8 maggio 1998;
  Sulla  proposta dei  Ministri dell'ambiente  e dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi e per gli effetti  di cui agli articoli 4, comma 2, 10,
comma 1, lettere a)  e b), e 9, comma 3,  del decreto legislativo del
25 gennaio  1992, n.  130, di  attuazione della  direttiva 78/659/CEE
sulla  qualita'  delle  acque   dolci  che  richiedono  protezione  o
miglioramento  per essere  idonee alla  vita dei  pesci, il  Ministro
dell'ambiente  e   il  Ministro   dell'industria,  del   commercio  e
dell'artigianato, in  sostituzione della regione Calabria  che non ha
osservato  gli obblighi  ad essa  spettanti, provvedono,  con proprio
decreto,  alla  classificazione  delle acque  dolci  "salmonicole"  o
"ciprinicole", avvalendosi  a tal fine dell'Agenzia  nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA).