L'AUTORITA' NELLA sua riunione di Consiglio del 16 giugno 1998; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; VISTO il comma 9 dell' art. 1 della menzionata legge 249/97 ed in particolare il disposto che prevede l'adozione da parte dell'Autorita', entro novanta giorni dal primo insediamento, di un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale; CONSIDERATO che il lavoro di definizione delle previsioni regolamentari di cui al richiamato comma 9 e' stato sviluppato per aree disciplinari omogenee ed ha conseguentemente prodotto tre distinti testi rispettivamente attinenti: l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale; VISTI i documenti inerenti i testi di cui al precedente comma; RITENUTO di procedere, nel rispetto e per le finalita' previste dal menzionato art. 1, comma 9 della legge n. 249/97, all'adozione di tre distinti regolamenti concernenti le aree sopra individuate per assicurare una trattazione esaustiva per materia di riferimento e per conseguire una semplificazione dei successivi processi applicativi; UDITA la relazione del Presidente e su proposta del Presidente stesso; DELIBERA Articolo unico (Regolamenti ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n.249/97) 1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art.1, comma 9 della legge n. 249/97, i seguenti regolamenti concernenti: A) l'organizzazione ed il funzionamento B) la gestione amministrativa e la contabilita' C) il trattamento giuridico ed economico del personale. 2. I testi dei regolamenti di cui al precedente comma 1 sono rispettivamente riportati negli allegati A, B e C alla presente delibera e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Il Presidente e' incaricato di provvedere a tutte le successive fasi attuative, compresa la pubblicazione dei regolamenti nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Napoli, 16 giugno 1998 IL PRESIDENTE (Prof. Enzo Cheli)