L'AUTORITA'
 NELLA sua riunione di Consiglio del 16 giugno 1998;
 VISTA  la legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni;
 VISTO  il  comma  9 dell' art. 1 della menzionata legge 249/97 ed in
particolare   il   disposto   che   prevede   l'adozione   da   parte
dell'Autorita',  entro  novanta  giorni dal primo insediamento, di un
regolamento   concernente  l'organizzazione  e  il  funzionamento,  i
bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato, nonche' il
trattamento giuridico ed economico del personale;
 CONSIDERATO   che   il   lavoro   di  definizione  delle  previsioni
regolamentari  di  cui  al richiamato comma 9 e' stato sviluppato per
aree  disciplinari  omogenee  ed  ha  conseguentemente  prodotto  tre
distinti  testi  rispettivamente  attinenti:  l'organizzazione  ed il
funzionamento,  la  gestione  amministrativa  e  la  contabilita', il
trattamento giuridico ed economico del personale;
 VISTI i documenti inerenti i testi di cui al precedente comma;
 RITENUTO  di procedere, nel rispetto e per le finalita' previste dal
menzionato art. 1, comma 9 della legge n. 249/97, all'adozione di tre
distinti  regolamenti  concernenti  le  aree  sopra  individuate  per
assicurare una trattazione esaustiva per materia di riferimento e per
conseguire una semplificazione dei successivi processi applicativi;
 UDITA  la  relazione  del  Presidente  e  su proposta del Presidente
stesso;
                              DELIBERA
                           Articolo unico
  (Regolamenti ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n.249/97)
1.  L'Autorita'  adotta,  ai sensi dell'art.1, comma 9 della legge n.
249/97, i seguenti regolamenti concernenti:
 A) l'organizzazione ed il funzionamento
 B) la gestione amministrativa e la contabilita'
 C) il trattamento giuridico ed economico del personale.
2.  I  testi  dei  regolamenti  di  cui  al  precedente  comma 1 sono
rispettivamente  riportati  negli  allegati  A,  B  e C alla presente
delibera e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4.  Il  Presidente  e' incaricato di provvedere a tutte le successive
fasi  attuative,  compresa  la  pubblicazione  dei  regolamenti nella
Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
  Napoli, 16 giugno 1998
                                                  IL PRESIDENTE
                                                (Prof. Enzo Cheli)