IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 che disciplina i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita'; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', datato 24 luglio 1996, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi universitari dell'area sanitaria ai sensi del richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992 (supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1996); Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', datato 10 settembre 1997, con il quale e' stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva e di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; Visto, in particolare, l'art. 1, punto 5, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', datato 24 luglio 1996, il quale prevede che il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma e' determinato con decreto del Ministero della sanita' di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita', datato 24 settembre 1997, con il quale sono stati definiti i requisiti d'idoneita' delle strutture per i diplomi universitari dell'area sanitaria, ed in particolare il punto D della tabella I che stabilisce il numero minimo di iscrivibili a ciascun corso di diploma; Ritenuto di stabilire il numero dei posti di diploma universitario, articolato a livello regionale, tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali e delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle provincie autonome, sentite le federazioni ed associazioni nazionali delle varie figure interessate; Ritenuto che il numero dei posti di diploma universitario, articolato a livello regionale, e' da intendersi come fabbisogno formativo delle singole regioni o provincie autonome, fermo restando che le regioni e le provincie possono deliberare di provvedere alla formazione di competenza attraverso la stipula di protocolli d'intesa con universita' di altre regioni; Ritenuto per le figure professionali di assistente sanitario, infermiere pediatrico, terapista occupazionale, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, nonche' per quelle, in corso di individuazione, di educatore professionale e tecnico della fisiopatologia cardiovascolare e della perfusione cardiocircolatoria di provvedere con successivo provvedimento alla determinazione del fabbisogno non appena saranno definiti i relativi ordinamenti didattici; Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 1998-1999, il numero dei posti, a livello nazionale, ripartito per regione e provincia autonoma, dei diplomi universitari per il personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, e' quello risultante dalle tabelle allegate al presente decreto del quale fanno parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 1998 Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer