IL MINISTRO DELLA SANITA'
                          di  concerto  con
               IL  MINISTRO DELL'UNIVERSITA'  E  DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in  particolare  l'art.  6  che
disciplina   i  rapporti   fra   Servizio   sanitario  nazionale   ed
universita';
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica di concerto  con il Ministro della sanita',
datato  24  luglio  1996,  con  il  quale  sono  stati  definiti  gli
ordinamenti didattici  dei corsi universitari dell'area  sanitaria ai
sensi  del richiamato  art.  6 del  decreto  legislativo n.  502/1992
(supplemento ordinario n.  168 alla Gazzetta Ufficiale n.  241 del 14
ottobre 1996);
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica di concerto  con il Ministro della sanita',
datato  10  settembre   1997,  con  il  quale   e'  stato  modificato
l'ordinamento  didattico  universitario  relativamente  ai  corsi  di
diploma  universitario di  terapista  della  neuro e  psicomotricita'
dell'eta' evolutiva e di  tecnico della riabilitazione psichiatrica e
psicosociale;
  Visto, in particolare, l'art. 1,  punto 5, del decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e  tecnologica  di
concerto con  il Ministro  della sanita', datato  24 luglio  1996, il
quale prevede che il numero  effettivo degli iscritti a ciascun corso
di diploma e' determinato con  decreto del Ministero della sanita' di
concerto   con  il   Ministero  dell'universita'   e  della   ricerca
scientifica e tecnologica;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e tecnologica  d'intesa con  il Ministro  della sanita',
datato  24  settembre  1997,  con  il quale  sono  stati  definiti  i
requisiti  d'idoneita' delle  strutture  per  i diplomi  universitari
dell'area sanitaria, ed in particolare il punto D della tabella I che
stabilisce  il  numero  minimo  di iscrivibili  a  ciascun  corso  di
diploma;
  Ritenuto di stabilire il numero dei posti di diploma universitario,
articolato a livello regionale, tenuto conto delle esigenze sanitarie
nazionali e delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle provincie
autonome,  sentite le  federazioni  ed  associazioni nazionali  delle
varie figure interessate;
  Ritenuto  che  il  numero   dei  posti  di  diploma  universitario,
articolato  a livello  regionale,  e' da  intendersi come  fabbisogno
formativo delle singole regioni  o provincie autonome, fermo restando
che le regioni  e le provincie possono deliberare  di provvedere alla
formazione di competenza attraverso la stipula di protocolli d'intesa
con universita' di altre regioni;
  Ritenuto  per  le  figure professionali  di  assistente  sanitario,
infermiere   pediatrico,  terapista   occupazionale,  tecnico   della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, nonche' per quelle,
in  corso di  individuazione,  di educatore  professionale e  tecnico
della    fisiopatologia    cardiovascolare   e    della    perfusione
cardiocircolatoria  di provvedere  con successivo  provvedimento alla
determinazione del fabbisogno non  appena saranno definiti i relativi
ordinamenti didattici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'anno  accademico 1998-1999,  il numero  dei posti,  a livello
nazionale, ripartito  per regione  e provincia autonoma,  dei diplomi
universitari  per  il  personale  infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione,  e'  quello  risultante  dalle  tabelle  allegate  al
presente decreto del quale fanno parte integrante.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 luglio 1998
                                            Il Ministro della sanita'
                                                    Bindi
        Il  Ministro   dell'universita'
e  della  ricerca   scientifica  e tecnologica
                Berlinguer