IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto l'art.  2, comma  6, della  legge 26  febbraio 1992,  n. 212,
concernente  la collaborazione  con i  Paesi dell'Europa  centrale ed
orientale,   secondo  il   quale  una   quota  delle   disponibilita'
finanziarie destinate alle iniziative di  cui al comma 1, lettera a),
dello stesso art. 2 ed al comma  3, lettere a), b) ed e), dell'art. 3
e'  attribuita  al  Ministero  del  commercio  con  l'estero  per  le
iniziative  di supporto  agli  interventi effettuati  ai sensi  della
legge  24 aprile  1990,  n. 100,  e ad  altre  iniziative di  propria
competenza, rispondenti  alle finalita'  della legge  stessa, nonche'
dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
  Vista  la legge  24 aprile  1990, n.  100, concernente  norme sulla
promozione  della   partecipazione  a   societa'  ed   imprese  miste
all'estero;
  Vista la  legge 9  gennaio 1991,  n. 19,  concernente norme  per lo
sviluppo   delle   attivita'    economiche   e   della   cooperazione
internazionale della regione FriuliVenezia Giulia, della Provincia di
Belluno e delle aree limitrofe;
  Visti i decreti del Ministro  del commercio con l'estero 5 dicembre
1992  e  15  maggio  1996,   relativi  a  "criteri  e  modalita'  per
l'ammissione a  contributi finanziari dei progetti  di collaborazione
con   i  Paesi   dell'Europa   centrale   ed  orientale,   pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
97 del 27 aprile 1993 e n. 159 del 9 luglio 1996;
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale
la concessione di contributi  e' subordinata alla predeterminazione e
alla pubblicazione  da parte delle amministrazioni  procedenti, nelle
forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti, dei  criteri  e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni, relativo alla  razionalizzazione delle amministrazioni
pubbliche e  alla revisione della  disciplina in materia  di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2, legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visti   gli  indirizzi   generali  di   collaborazione  con   Paesi
dell'Europa centrale ed  orientale ed i programmi  relativi a ciascun
Paese, approvati dal CIPES con la delibera del 23 aprile 1992;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 1
- commi 21 e 24 - che dispone la soppressione di alcuni comitati, tra
cui il  CIPES, ed affida  la definizione delle funzioni  dei comitati
soppressi a successivi regolamenti;
  Visto  l'art.  4,  comma  2,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 aprile 1994, n.  373, che attribuisce al Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero  del tesoro e, per quanto di
competenza, con il Ministero del  commercio con l'estero, le funzioni
del soppresso CIPES  ed in particolare la ripartizione  di massima di
cui all'art. 1, comma 4, lettera a), della legge 26 febbraio 1992, n.
212,
  Vista la  legge 3 aprile 1997,  n. 94, ed in  particolare l'art. 3,
comma 2;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998);
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20
febbraio   1998,  relativo   alla   conservazione   dei  residui   di
stanziamento al 1 gennaio 1998;
  Vista l'urgenza di stabilire, in attesa di introdurre una procedura
astrattamente  idonea  a ripetersi  nel  tempo,  cosi' come  previsto
dall'art. 20, comma 8, della legge 15  marzo 1997, n. 59, i criteri e
le modalita' cui l'Amministrazione deve attenersi per l'utilizzazione
delle  risorse finanziarie  disponibili  per  il finanziamento  delle
iniziative di competenza, relativamente agli esercizi finanziari 1997
e 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Paesi e tipologie d'intervento
  1. Sono ammessi  a beneficiare del contributo  previsto dalla legge
26 febbraio 1992 i progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa
centrale   ed  orientale   (Albania,  Armenia,   Azerbaigian,  Bosnia
Erzegovina, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Estonia,
Federazione  Russa,   Georgia,  Lettonia,  Lituania,   ex  Repubblica
Jugoslava  di Macedonia,  Moldova,  Polonia,  Repubblica Federale  di
Jugoslavia,  Romania,   Repubblica  Slovacca,  Slovenia,   Ucraina  e
Ungheria),  che   fanno  riferimento   alle  seguenti   tipologie  di
intervento:
  a) formazione professionale, manageriale e dei quadri intermedi;
    b) assistenza tecnica;
  c)  formazione  ed  assistenza  in  materie  giuridicoistituzionali
concernenti i settori economico, finanziario e valutario;
  d) studi di fattibilita' e progettazioni nei settori dei trasporti,
delle  telecomunicazioni,  della   distribuzione,  dell'energia,  del
turismo  e   del  risanamento   ambientale  nonche'  in   materia  di
riconversione industriale ed agricola;
  e) individuazione di  progetti, di partner potenziali,  di fonti di
finanziamento e settori di interesse  per la costituzione di societa'
miste;
  f)  progettipilota  finalizzati  alla   promozione  di  accordi  di
collaborazione  economica  tra  le  parti  per  il  trasferimento  di
tecnologia;
  g) studi di fattibilita' (business plan e preparazione di documenti
societari) per  la costituzione di  joint venture, cosi' come  per la
ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani;
  2. La durata del progetto non deve superare i ventiquattro mesi.
  3. Non sono ammesse a  contributo iniziative di natura commerciale,
ne'  quelle  riguardanti  i  settori  sociosanitario,  scientifico  e
culturale,  cosi'  come  le  ricerche e  gli  studi  preliminari,  le
conferenze e altri eventi simili, se a carattere isolato.