IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto l'art. 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), dello stesso art. 2 ed al comma 3, lettere a), b) ed e), dell'art. 3 e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalita' della legge stessa, nonche' dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, concernente norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, concernente norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione FriuliVenezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe; Visti i decreti del Ministro del commercio con l'estero 5 dicembre 1992 e 15 maggio 1996, relativi a "criteri e modalita' per l'ammissione a contributi finanziari dei progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 1993 e n. 159 del 9 luglio 1996; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la concessione di contributi e' subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, relativo alla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e alla revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visti gli indirizzi generali di collaborazione con Paesi dell'Europa centrale ed orientale ed i programmi relativi a ciascun Paese, approvati dal CIPES con la delibera del 23 aprile 1992; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 1 - commi 21 e 24 - che dispone la soppressione di alcuni comitati, tra cui il CIPES, ed affida la definizione delle funzioni dei comitati soppressi a successivi regolamenti; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che attribuisce al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministero del commercio con l'estero, le funzioni del soppresso CIPES ed in particolare la ripartizione di massima di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), della legge 26 febbraio 1992, n. 212, Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 3, comma 2; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998); Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 1998, relativo alla conservazione dei residui di stanziamento al 1 gennaio 1998; Vista l'urgenza di stabilire, in attesa di introdurre una procedura astrattamente idonea a ripetersi nel tempo, cosi' come previsto dall'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri e le modalita' cui l'Amministrazione deve attenersi per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle iniziative di competenza, relativamente agli esercizi finanziari 1997 e 1998; Decreta: Art. 1. Paesi e tipologie d'intervento 1. Sono ammessi a beneficiare del contributo previsto dalla legge 26 febbraio 1992 i progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Albania, Armenia, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Polonia, Repubblica Federale di Jugoslavia, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ucraina e Ungheria), che fanno riferimento alle seguenti tipologie di intervento: a) formazione professionale, manageriale e dei quadri intermedi; b) assistenza tecnica; c) formazione ed assistenza in materie giuridicoistituzionali concernenti i settori economico, finanziario e valutario; d) studi di fattibilita' e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'energia, del turismo e del risanamento ambientale nonche' in materia di riconversione industriale ed agricola; e) individuazione di progetti, di partner potenziali, di fonti di finanziamento e settori di interesse per la costituzione di societa' miste; f) progettipilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia; g) studi di fattibilita' (business plan e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, cosi' come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani; 2. La durata del progetto non deve superare i ventiquattro mesi. 3. Non sono ammesse a contributo iniziative di natura commerciale, ne' quelle riguardanti i settori sociosanitario, scientifico e culturale, cosi' come le ricerche e gli studi preliminari, le conferenze e altri eventi simili, se a carattere isolato.