IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art.  38, lettera c),  della legge  30 marzo 1981,  n. 119,
recante  disposizioni  per la  formazione  del  bilancio dello  Stato
(legge  finanziaria  1981),  come   risulta  modificato,  da  ultimo,
dall'art. 14  della legge  23 dicembre  1992, n.  498, in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di   indebitamento,   anche   attraverso  l'emissione   di   prestiti
internazionali;
  Visto  l'art.  9   del  decreto-legge  20  maggio   1993,  n.  149,
convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio 1993,  n. 237,
con  il quale  si  e' stabilito,  fra l'altro,  che  con decreti  del
Ministro del tesoro e'  determinata ogni caratteristica, condizione e
modalita' di  emissione dei titoli da  emettere in lire, in  ECU o in
altre valute;
  Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662,  in virtu'  del quale  il Ministro  del tesoro,  tenuto conto
delle condizioni  del mercato, puo' ristrutturare  il debito pubblico
interno  ed   estero  attraverso  operazioni  di   trasformazione  di
scadenze,  di scambio  o sostituzione  di titoli  di diverso  tipo, o
altri  strumenti   operativi  previsti   dalla  prassi   dei  mercati
finanziari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 593489  del  10  aprile  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100  del 2 maggio 1995, con il
quale il Tesoro e' stato autorizzato a contrarre, con un consorzio di
banche nazionali  ed estere, un prestito  internazionale dell'importo
fino a 5  miliardi di ECU, della  durata di cinque anni,  al tasso di
interesse  pari  al  "London  Interbank  Offered  Rate"  (LIBOR)  per
depositi in ECU piu' un margine dello 0,08%;
  Visto in particolare,  l'art. 2, terzo comma,  del predetto decreto
ministeriale del 10  aprile 1995, per effetto del quale  il Tesoro ha
la facolta' di rimborsare anticipatamente,  in tutto o in parte, ogni
singola tranche del prestito;
  Visto il contratto  stipulato in data 11 aprile 1995  tra il Tesoro
ed  un consorzio  di banche  coordinato dalla  Morgan Guaranty  Trust
Company  of New  York,  che  disciplina i  termini  e condizioni  del
prestito,  nonche' tutti  i  rapporti  derivanti dall'accensione  del
prestito medesimo, ed in particolare,  l'art. 9.1, ove si prevede che
la  notizia relativa  al rimborso  anticipato parziale  o totale  del
prestito venga comunicata  alla Morgan Guaranty Trust  Company of New
York  non  piu' tardi  di  cinque  giorni lavorativi  antecedenti  la
scadenza del periodo di computo degli interessi;
  Visto il decreto ministeriale n.  594310 dell'8 settembre 1995, con
il quale e' stato accertato che il suddetto prestito e' costituito da
cinque tranches, di importo pari a 1 miliardo di ECU ciascuna, di cui
una con  decorrenza 19 aprile  1995, definendone  - fra l'altro  - le
date di pagamento degli interessi;
  Visto in  particolare l'art.  3, secondo  comma, del  su menzionato
decreto del 10 aprile 1995, che da' facolta' al Tesoro di optare, per
il pagamento degli interessi, per periodi di computo di varia durata;
  Considerato che  con decreto ministeriale  n. 471829 del  14 aprile
1998,  si  e' provveduto  ad  optare,  ai  fini del  pagamento  degli
interessi,  per  un  periodo  di   computo  trimestrale,  e  che,  di
conseguenza,  tale  periodo  avra'  scadenza il  22  luglio  1998  in
relazione alla tranche del prestito suddetto con decorrenza 19 aprile
1995;
  Visto il decreto ministeriale n. 594398  del 2 ottobre 1995, con il
quale  sono stati  regolati  i  rapporti tra  il  Tesoro  e la  Banca
d'Italia,  relativamente  al  servizio finanziario  del  prestito  su
menzionato;
  Attesa  l'opportunita' di  procedere, alla  scadenza del  22 luglio
1998, al rimborso anticipato della predetta tranche del prestito, per
un importo di 1.000 milioni di ECU, al fine di distribuire in maniera
piu'  conveniente la  spesa  per interessi  e  rimborso capitale  del
debito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti di  cui all'art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale 10 aprile  1995, e relativo contratto  stipulato in data
11 aprile 1995,  entrambi citati in premessa,  il Tesoro provvedera',
il  22  luglio  1998,  al   rimborso  anticipato  della  tranche  con
decorrenza 19  aprile 1995  del prestito internazionale  citato nelle
premesse, per un importo pari a 1.000 milioni di ECU.
  Il rimborso verra' effettuato alla pari.