IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento della prevenzione
  Vista la  legge 23 dicembre  1978, n. 833, istitutiva  del servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  115, di attuazione
della  direttiva  92/59/CEE  relativa  alla  sicurezza  generale  dei
prodotti;
  Visto  il  decreto  legislativo  27  settembre  1991,  n.  313,  di
attuazione  della  direttiva  88/378/CEE relativa  al  ravvicinamento
delle legislazioni  degli Stati  membri concernenti la  sicurezza dei
giocattoli, a norma della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  Considerato  che  puntatori  laser  e oggetti  che  possiedono  una
funzione  di puntatori  laser  sono  commercializzati sul  territorio
nazionale;
  Considerato che sono stati segnalati casi di uso improprio di detti
prodotti e che alcuni sono stati puntati intempestivamente contro gli
occhi di bambini o ragazzi;
  Considerato  che nelle  suddette  condizioni i  puntatori laser  di
classe pari o  superiore a 3, secondo la norma  europea CEI EN 60825,
tenuto  conto della  loro  potenza, possono  provocare delle  lesioni
oculari e quindi costituiscono un  pericolo grave ed immediato per la
salute umana;
  Considerato   che,   comunque,   non   puo'   essere   vietata   la
commercializzazione  di puntatori  laser,  utili  per l'esercizio  di
determinate attivita' professionali, in particolare in campo medico;
  Tenuto  conto della  relazione tecnica  dell'Istituto superiore  di
sanita'  del  4  giugno  1998  su alcuni  prodotti  con  funzione  di
puntatore laser;
  Tenuto  conto del  nulla  osta  del 13  luglio  1998 del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.   E'   vietata,   su   tutto   il   territorio   nazionale,   la
commercializzazione di puntatori  laser o di oggetti  con funzione di
puntatori laser di classe pari o  superiore a 3, secondo la norma CEI
EN 60825;