IL DIRIGENTE GENERALE
  del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in sanita'  e dell'assistenza  sanitaria di  competenza
statale
  Vista  l'istanza presentata  congiuntamente  dal magnifico  rettore
dell'Universita' degli studi di Torino e dal commissario dell'azienda
ospedaliera San Giovanni  Battista di Torino in data  10 luglio 1997,
intesa  ad ottenere  il rinnovo  dell'autorizzazione all'espletamento
delle  attivita'  di  trapianto  di   polmone  da  cadavere  a  scopo
terapeutico  presso l'azienda  ospedaliera  San  Giovanni Battista  -
Universita' degli studi - Centro di trapianto polmonare di Torino;
  Vista la  relazione favorevole dell'Istituto superiore  di sanita',
in data 2 giugno 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Considerato  che, in  base agli  atti istruttori,  nulla osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge  2 dicembre 1975, n. 644, che  disciplina i prelievi
di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva il  regolamento  di  esecuzione della  sopracitata
legge;
  Vista  la legge  13 luglio  1990, n.  198, recante  modifiche delle
disposizioni sul prelievo  di parti di cadavere a  scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il  regolamento   recante   norme   sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  ospedaliera San  Giovanni Battista  - Universita'  degli
studi -  Centro di trapianto  polmonare di Torino, e'  autorizzata ad
espletare  attivita' di  trapianto  di polmone  da  cadavere a  scopo
terapeutico   prelevato   in   Italia   o   importato   gratuitamente
dall'estero.