IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO  DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 23 luglio 1991,  n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di cassa integrazione e mobilita';
  Visto l'art. 7, comma 7, del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio 1993,  n. 236,
che ha esteso, sino al 31  dicembre 1994 alle imprese di spedizione e
di trasporto che  occupino piu' di 50 addetti, e  sino al 31 dicembre
1995 alle  imprese esercenti attivita' commerciale  che occupino piu'
di 50  addetti, nonche' alle  agenzie di viaggio e  turismo, compresi
gli  operatori turistici,  che occupino  piu'  di 50  addetti e  alle
imprese  di  vigilanza, le  disposizioni  in  materia di  trattamento
straordinario di integrazione salariale;
  Visto l'art. 5, comma 3, del  decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio 1994,  n. 451,
che ha  esteso la  disciplina in materia  di indennita'  di mobilita'
alle suddette imprese;
  Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
ha   prorogato  al   31  dicembre   1997  l'accesso   ai  trattamenti
straordinari di integrazione salariale e  di mobilita' a favore delle
imprese esercenti  attivita' commerciali, delle agenzie  di viaggio e
turismo e degli operatori turistici con piu' di 50 addetti, di cui ai
gia' richiamati articoli 7,  comma 7 e 5, comma 3,  nei limiti di una
spesa complessiva non superiore a 40 miliardi annui;
  Visto l'art. 4, comma 15, il  decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nella  parte  in  cui  ha   previsto  che  l'accesso  ai  trattamenti
straordinari di integrazione salariale e di mobilita', prorogato sino
al  31 dicembre  1997 dal  citato art.  2, comma  22, della  legge 28
dicembre 1995, n. 549, venga esteso alle imprese di vigilanza;
  Visto il combinato  disposto dell'art. 4, commi 15 e  36, del sopra
richiamato  decreto-legge 1  ottobre  1996, n.  510, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre   1996,  n.  608,  che  ha
prorogato,  sino  al  31  dicembre  1996,  l'accesso  ai  trattamenti
straordinari di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'art.
2, comma  22, della richiamata legge  n. 549/1995, per le  imprese di
spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 addetti;
  Visto  il piu'  volte  citato  art. 2,  comma  22,  della legge  28
dicembre 1995,  n. 549, nella parte  in cui dispone che,  con decreto
del Ministro del  lavoro e della previdenza sociale,  di concerto con
il  Ministro  del tesoro,  sono  definiti  i criteri  concessivi  dei
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita' nei limiti delle
risorse preordinate;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto  con il Ministro del  tesoro datato 4 luglio  1996 con il
quale e' stata ripartita, per gli anni 1996 e 1997, la disponibilita'
finanziaria,  prevista  dal citato  art.  2,  comma  22, in  lire  15
miliardi per  il trattamento di  mobilita' e  lire 25 miliardi  per i
trattamenti  straordinari  di  integrazione salariale,  nonche'  sono
stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti;
  Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai
sensi del  quale le disposizioni di  cui all'art. 2, comma  22, della
legge  n.  549/1995 continuano  a  trovare  applicazione fino  al  31
dicembre  1998   e  che  dispone   che  i  relativi   trattamenti  di
integrazione   salariale   e    di   mobilita',   comprensivi   della
contribuzione figurativa, possono essere  erogati nel limite di spesa
corrispondente al  gettito contributivo,  derivante dall'applicazione
della norma in questione;
  Vista la nota datata 9  gennaio 1998 della Direzione generale della
previdenza e assistenza sociale - Div. XI, con la quale viene chiesto
all'Istituto    nazionale   della    previdenza   sociale    l'esatta
quantificazione del  predetto gettito contributivo, di  cui al citato
art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997;
  Considerato che  l'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ha
quantificato  il   predetto  gettito   contributivo  per   i  settori
interessati alla proroga dei  trattamenti di integrazione salariale e
di mobilita'  ex art. 59 della  legge n. 449/1997 per  l'anno 1998 in
complessive lire 55 miliardi e 200 milioni;
  Ritenuta l'esigenza  di modificare, alla luce  delle novita' recate
dalla successiva disciplina legislativa, il decreto interministeriale
del  4 luglio  1996,  relativamente alla  ripartizione delle  risorse
finanziarie  disponibili, e  con riguardo  ai criteri  concessivi del
trattamento in  questione, a  fronte dei  limiti di  spesa stabiliti,
tenendo  conto, altresi',  dell'andamento delle  suddette prestazioni
erogate negli anni precedenti, dalle quali si rileva un netto aumento
del  ricorso all'istituto  della mobilita',  rispetto a  quello della
CIGS, cosi'  come evidenziato  dallo stesso Istituto  nazionale della
previdenza sociale:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per le  motivazioni  in premessa  riportate, in  considerazione
dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario
e del trattamento di mobilita' riscontrato negli anni 1996 e 1997, ai
fini dell'erogazione  dei trattamenti  di cui  all'art. 2,  comma 22,
della legge 28 dicembre 1995, n.  549, e all'art. 59, comma 59, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449,  il limite di spesa, per l'anno 1998,
e'  fissato in  complessive lire  55  miliardi e  200 milioni,  cosi'
ripartite:
  lire 35 miliardi e 200 milioni per il trattamento di mobilita';
  lire  20 miliardi  per i  trattamenti straordinari  di integrazione
salariale.