IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilita'; Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1994 alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 addetti, e sino al 31 dicembre 1995 alle imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, nonche' alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e alle imprese di vigilanza, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennita' di mobilita' alle suddette imprese; Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita' commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con piu' di 50 addetti, di cui ai gia' richiamati articoli 7, comma 7 e 5, comma 3, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 40 miliardi annui; Visto l'art. 4, comma 15, il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui ha previsto che l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita', prorogato sino al 31 dicembre 1997 dal citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, venga esteso alle imprese di vigilanza; Visto il combinato disposto dell'art. 4, commi 15 e 36, del sopra richiamato decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha prorogato, sino al 31 dicembre 1996, l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'art. 2, comma 22, della richiamata legge n. 549/1995, per le imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 addetti; Visto il piu' volte citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilita' nei limiti delle risorse preordinate; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro datato 4 luglio 1996 con il quale e' stata ripartita, per gli anni 1996 e 1997, la disponibilita' finanziaria, prevista dal citato art. 2, comma 22, in lire 15 miliardi per il trattamento di mobilita' e lire 25 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, nonche' sono stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti; Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998 e che dispone che i relativi trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', comprensivi della contribuzione figurativa, possono essere erogati nel limite di spesa corrispondente al gettito contributivo, derivante dall'applicazione della norma in questione; Vista la nota datata 9 gennaio 1998 della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. XI, con la quale viene chiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'esatta quantificazione del predetto gettito contributivo, di cui al citato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997; Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha quantificato il predetto gettito contributivo per i settori interessati alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilita' ex art. 59 della legge n. 449/1997 per l'anno 1998 in complessive lire 55 miliardi e 200 milioni; Ritenuta l'esigenza di modificare, alla luce delle novita' recate dalla successiva disciplina legislativa, il decreto interministeriale del 4 luglio 1996, relativamente alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, e con riguardo ai criteri concessivi del trattamento in questione, a fronte dei limiti di spesa stabiliti, tenendo conto, altresi', dell'andamento delle suddette prestazioni erogate negli anni precedenti, dalle quali si rileva un netto aumento del ricorso all'istituto della mobilita', rispetto a quello della CIGS, cosi' come evidenziato dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale: Decreta: Art. 1. 1. Per le motivazioni in premessa riportate, in considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilita' riscontrato negli anni 1996 e 1997, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di cui all'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il limite di spesa, per l'anno 1998, e' fissato in complessive lire 55 miliardi e 200 milioni, cosi' ripartite: lire 35 miliardi e 200 milioni per il trattamento di mobilita'; lire 20 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.