IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio  decreto-legge 20 gennaio 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 maggio  1995,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 167 del  19 luglio
1995,   con   il   quale    sono   state   introdotte   modificazioni
all'ordinamento didattico universitario  relativamente alle scuole di
specializzazione del settore medico;
  Visto  il decreto  ministeriale  31 luglio  1996, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del  6 settembre 1996, recante mdoficazioni
all'art.  2  della tabella  XLV/2  del  decreto ministeriale  dell'11
maggio 1995 citato;
  Vista la proposta di modifica  di statuto formulata dalle autorita'
accademiche  di questa  universita', concernente  l'istituzione delle
seguenti  scuole  di  specializzazione:  cardiochirurgia,  geriatria,
malattie infettive, neurochirurgia, oncologia, radioterapia;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nelle adunanze dell'11 settembre 1997 e 24 ottobre 1997;
  Visto  il decreto  ministeriale  1 ottobre  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 6 ottobre 1997, ed il
decreto ministeriale 29 ottobre 1997, in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, concernenti  l'autorizzazione alle universita' ad
istituire  nuove scuole  di  specializzazione  per l'anno  accademico
1997-1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Lo statuto  dell'Universita' degli studi di  Pisa, approvato con
regio decreto 14  ottobre 1926, n. 2278,  e successive modificazioni,
e' ulteriormente modificato come di seguito indicato.
  2. L'elenco concernente le scuole di specializzazione di medicina e
chirurgia e' modificato nel senso che sono istituite le sottoindicate
scuole di specializzazione:
   cardiochirurgia (allegato 1);
   geriatria (allegato 2);
   malattie infettive (allegato 3);
   neurochirurgia (allegato 4);
   oncologia (allegato 5);
   radioterapia (allegato 6).
  3. Sono contestualmente emanati gli statuti relativi alle scuole di
specializzazione di cui al precedente  comma 2 del presente articolo.
I predetti statuti,  di cui agli allegati  contraddistinti dai numeri
1),  2), 3),  4), 5),  6), secondo  quanto specificato  a margine  di
ciascuna delle  scuole, costituiscono  parte integrante  del presente
decreto.