IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995, con il quale sono state introdotte modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996, recante mdoficazioni all'art. 2 della tabella XLV/2 del decreto ministeriale dell'11 maggio 1995 citato; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa universita', concernente l'istituzione delle seguenti scuole di specializzazione: cardiochirurgia, geriatria, malattie infettive, neurochirurgia, oncologia, radioterapia; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze dell'11 settembre 1997 e 24 ottobre 1997; Visto il decreto ministeriale 1 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 6 ottobre 1997, ed il decreto ministeriale 29 ottobre 1997, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, concernenti l'autorizzazione alle universita' ad istituire nuove scuole di specializzazione per l'anno accademico 1997-1998; Decreta: Art. 1. 1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come di seguito indicato. 2. L'elenco concernente le scuole di specializzazione di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che sono istituite le sottoindicate scuole di specializzazione: cardiochirurgia (allegato 1); geriatria (allegato 2); malattie infettive (allegato 3); neurochirurgia (allegato 4); oncologia (allegato 5); radioterapia (allegato 6). 3. Sono contestualmente emanati gli statuti relativi alle scuole di specializzazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo. I predetti statuti, di cui agli allegati contraddistinti dai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), secondo quanto specificato a margine di ciascuna delle scuole, costituiscono parte integrante del presente decreto.