IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto  l'art.  10  della  legge  26  novembre  1993,  n.  483,  che
attribuisce  alla Banca  d'Italia il  potere di  disporre, a  fini di
regolazione  monetaria,  la  costituzione  di  una  riserva  mediante
versamento  di contante  presso la  Banca  stessa e  di fissare,  con
provvedimento di carattere generale, la  misura delle aliquote per il
computo della riserva  e le modalita' di  assolvimento dell'obbligo e
di movimentazione delle somme depositate;
  Visti  i  propri provvedimenti  27  maggio  1994 (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  142  del  20 giugno  1994)  e  5 giugno  1998
(pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n. 131  dell'8 giugno  1998),
emanati in attuazione dell'art. 10 sopra richiamato;
  Visto il  proprio provvedimento 20 maggio  1997 (Gazzetta Ufficiale
n. 132 del  9 giugno 1997, come risulta  corretto con l'erratacorrige
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n.  143 del 21 giugno  1997), il
quale consente  alle banche la mobilizzazione  infragiornaliera della
riserva dovuta;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                    Calcolo della riserva dovuta
  Fermo  restando  quanto stabilito  negli  articoli  da  2 a  4  del
provvedimento 27  maggio 1994  richiamato nel  preambolo, l'ammontare
della  riserva dovuta  non eccedera'  il 6  per cento  della raccolta
media  soggetta,  dedotta  dell'ammontare   di  cui  all'art.  3  del
provvedimento medesimo.