IL DIRIGENTE
  capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni  geografiche   tipiche  dei   vini  e   responsabile  del
procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
Legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del  procedimento  di riconoscento  di  denominazione  di
origine dei vini;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbiaio 1992, n. 164;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 28  aprile 1975,
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata dei vini  "Carmignano" ed e' stato  approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  13 ottobre 1982,
con il  quale sono state  apportate modificazioni al  disciplinare di
produzione   dei  vini   a  denominazione   di  origine   controllata
"Carmignano";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983, con
il quale sono state apportate ulteriori modificazioni al disciplinare
di produzione in discorso;
  Visto il decreto  del Ministro delle risorse  agricole alimentari e
forestali  17 ottobre  1994,  con  il quale  e'  stata modificata  la
denominazione  di  origine  controllata   dei  vini  "Carmignano"  ed
approvato   il  nuovo   disciplinare   di  produzione   dei  vini   a
denominazione di  origine controllata  "Barco Reale di  Carmignano" e
"Carmignano";
  Vista  la  domanda  presentata  dalla  congregazione  dei  vini  di
Carmignano legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del
Presidente  della  repubblica  20  aprile  1994,  n.  348,  intesa  a
modificare la  denominazione di  origine controllata "Barco  Reale di
Carmignano" e "Carmignano"  in "Barco Reale di  Carmignano" o "Rosato
di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano
occhio di pernice" e il relativo disciplinare di produzione;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
modifica (del disciplinare di produzione  dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Barco  Reale   di  Carmignano"  o  "Rosato  di
Carmignano" o  "Vin Santo di  Carmignano" o "Vin Santo  di Carmignano
occhio  di  pernice"  pubblicati  nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 53 del 5 marzo 1998;
  Visto il  successivo parere integrativo del  Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche  tipiche dei vini relativo  all'art. 4, comma
5,  della  proposta   di  disciplinare  di  produzione   dei  vini  a
denominazione di  origine controllata  "Barco Reale di  Carmignano" o
"Rosato di  Carmignano" o "Vin Santo  di Carmignano" o "Vin  Santo di
Carmignano occhio di  pernice" e all'art. 4, comma  6, della proposta
di disciplinare  di produzione  dei vini  a denominazione  di origine
controllata e garantita "Carmignano";
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto pertanto necessario doversi  procedere alla modifica della
denominazione di  origine controllata  "Barco Reale di  Carmignano" e
"Carmignano" in "Barco Reale di  Carmignano" o "Rosato di Carmignano"
o "Vin  Santo di  Carmignano" o  "Vin Santo  di Carmignano  occhio di
pernice" e  all'approvazione del relativo disciplinare  di produzione
dei vini in  argomento in conformita' ai pareri  espressi al riguardo
dal sopra citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348   concernente   la   procedura  per   il   riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,  prevede che  le denominazioni  di origine  controllata e
controllata   e  garantita   vengono  riconosciute   ed  i   relativi
disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto
del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La denominione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" e
"Carmignano", riconosciuta  con decreto  del Ministro  delle risoerse
agricole alimentari  e forestali  17 ottobre  1994, e'  modificata in
"Barco Reale di Carmignano" o "Rosato  di Carmignano" o "Vin Santo di
Carmignano"  o "Vin  Santo di  Carmignano  occhio di  pernice" ed  e'
approvato,  nel  testo  annesso  al  presente  decreto,  il  relativo
disciplinare di produzione.
  La denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano"
o "Rosato di Carmignano" o "Vin  Santo di Carmignano" o "Vin Santo di
Carmignano occhio  di pernice"  e' riservata  ai vini  che rispondono
alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  nel  disciplinare  di
produzione  di cui  al comma  1 del  presente articolo  le cui  norme
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.