IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta Legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbiaio 1992, n. 164; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Carmignano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, con il quale sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Carmignano"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983, con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni al disciplinare di produzione in discorso; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 17 ottobre 1994, con il quale e' stata modificata la denominazione di origine controllata dei vini "Carmignano" ed approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" e "Carmignano"; Vista la domanda presentata dalla congregazione dei vini di Carmignano legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa a modificare la denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" e "Carmignano" in "Barco Reale di Carmignano" o "Rosato di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" e il relativo disciplinare di produzione; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica (del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" o "Rosato di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1998; Visto il successivo parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo all'art. 4, comma 5, della proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" o "Rosato di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" e all'art. 4, comma 6, della proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Carmignano"; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica della denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" e "Carmignano" in "Barco Reale di Carmignano" o "Rosato di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' ai pareri espressi al riguardo dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. La denominione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" e "Carmignano", riconosciuta con decreto del Ministro delle risoerse agricole alimentari e forestali 17 ottobre 1994, e' modificata in "Barco Reale di Carmignano" o "Rosato di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" o "Rosato di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.