IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale; Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione, della tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento; Vista la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la tutela delle lavoratrici madri subordinate, la legge 29 dicembre 1987, n. 586, concernente la tutela per la maternita' delle lavoratrici autonome, la legge 11 dicembre 1990, n. 379, concernente la tutela della maternita' delle libere professioniste; Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare e le successive integrazioni e modificazioni; Considerato che le regole contenute nelle citate leggi relative alla tutela della maternita' e agli assegni al nucleo familiare non sono estensibili di per se alla fattispecie in esame per la peculiarita' della attivita' svolta dai soggetti iscritti alla gestione separata; Considerato che per il regime della tutela della maternita' e degli assegni al nucleo familiare e per la ricerca dell'adeguata disciplina non puo', peraltro, prescindersi dalla entita' delle risorse derivanti dal gettito contributivo sopra richiamato; Ritenuto, pertanto, di doversi prendere a base di riferimento per il calcolo della prestazione economica di maternita' il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Preso atto della previsione di gettito per l'anno 1998; Ritenuta la necessita' di contenere, per effetto dei limiti derivanti dalle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in base ai seguenti criteri: a) pagamento dell'assegno ai nuclei il cui reddito familiare annuo, suddiviso per il numero dei componenti il nucleo stesso, non sia superiore agli otto milioni di lire procapite; b) limite di reddito annuo procapite di lire dieci milioni in caso di nuclei monogenitoriali o con un inabile; c) esclusione dell'assegno per i nuclei composti da due genitori ed un figlio minore e per i nuclei senza figli minori, purche' non siano presenti inabili; Decreta: Art. 1. Destinatari dell'assegno in caso di parto 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, alle iscritte alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto, in caso di parto, un assegno, una volta tanto, calcolato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Dal beneficio sono escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme obbligatorie e le pensionate. 2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto a condizione che, nei confronti delle lavoratrici interessate, risultino attribuite tre mensilita' della contribuzione dello 0,5 per cento, di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei dodici mesi precedente i due mesi anteriori la data dell'evento. 3. Per l'anno 1998 l'assegno di parto e' corrisposto anche se, nell'anno solare precedente quello dell'evento, non risulti attribuito alcun contributo.