IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
              IL  MINISTRO  DEL TESORO,  DEL  BILANCIO
                  E  DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha
previsto   l'istituzione  di   apposita   gestione  separata   presso
l'Istituto  nazionale   della  previdenza  sociale,  in   favore  dei
lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
  Visto l'art.  59, comma 16, della  legge 27 dicembre 1997,  n. 449,
che  ha  previsto,  tra  l'altro, l'estensione,  agli  iscritti  alla
predetta  gestione,  della tutela  relativa  alla  maternita' e  agli
assegni  al nucleo  familiare  nei limiti  delle risorse  rinvenienti
dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;
  Vista  la   legge  30   dicembre  1971,   n.  1204,   e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  la   tutela   delle
lavoratrici madri  subordinate, la  legge 29  dicembre 1987,  n. 586,
concernente la  tutela per la maternita'  delle lavoratrici autonome,
la  legge 11  dicembre  1990,  n. 379,  concernente  la tutela  della
maternita' delle libere professioniste;
  Visto l'art. 2  del decreto-legge 13 marzo 1988,  n. 69, convertito
nella legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l'assegno per il
nucleo familiare e le successive integrazioni e modificazioni;
  Considerato  che le  regole contenute  nelle citate  leggi relative
alla tutela della  maternita' e agli assegni al  nucleo familiare non
sono  estensibili  di  per  se  alla  fattispecie  in  esame  per  la
peculiarita'  della  attivita'  svolta  dai  soggetti  iscritti  alla
gestione separata;
  Considerato che per il regime della tutela della maternita' e degli
assegni al nucleo familiare e per la ricerca dell'adeguata disciplina
non  puo',   peraltro,  prescindersi  dalla  entita'   delle  risorse
derivanti dal gettito contributivo sopra richiamato;
  Ritenuto, pertanto, di  doversi prendere a base  di riferimento per
il  calcolo della  prestazione economica  di maternita'  il massimale
contributivo di cui all'art. 2, comma  18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335;
  Preso atto della previsione di gettito per l'anno 1998;
  Ritenuta  la  necessita'  di  contenere,  per  effetto  dei  limiti
derivanti   dalle  risorse   rinvenienti   dallo  specifico   gettito
contributivo, la corresponsione dell'assegno  per il nucleo familiare
in base ai seguenti criteri:
  a) pagamento dell'assegno ai nuclei il cui reddito familiare annuo,
suddiviso  per il  numero dei  componenti il  nucleo stesso,  non sia
superiore agli otto milioni di lire procapite;
  b) limite di reddito annuo procapite  di lire dieci milioni in caso
di nuclei monogenitoriali o con un inabile;
  c) esclusione dell'assegno per i nuclei composti da due genitori ed
un figlio minore e per i nuclei senza figli minori, purche' non siano
presenti inabili;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Destinatari dell'assegno in caso di parto
  1.  A decorrere  dal 1  gennaio 1998,  alle iscritte  alla gestione
separata presso l'Istituto nazionale  della previdenza sociale di cui
all'art.  2,  comma  26,  della  legge 8  agosto  1995,  n.  335,  e'
corrisposto, in caso di parto, un assegno, una volta tanto, calcolato
ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Dal beneficio sono escluse
le lavoratrici iscritte ad altre forme obbligatorie e le pensionate.
  2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto a condizione che, nei
confronti  delle lavoratrici  interessate,  risultino attribuite  tre
mensilita' della contribuzione  dello 0,5 per cento,  di cui all'art.
59, comma 16,  della legge 27 dicembre 1997, n.  449, nei dodici mesi
precedente i due mesi anteriori la data dell'evento.
  3.  Per l'anno  1998 l'assegno  di parto  e' corrisposto  anche se,
nell'anno   solare  precedente   quello   dell'evento,  non   risulti
attribuito alcun contributo.