IL DIRETTORE GENERALE
                del personale e degli affari generali
                          e amministrativi
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio  1992, n. 115, che attua la
direttiva   n.  89/48/CEE   relativa  ad   un  sistema   generale  di
riconoscimento  dei diplomi  di istruzione  superiore che  sanciscono
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3,  comma 2, del decreto legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto il testo unico approvato  con decreto legislativo n. 297, del
16 aprile 1994, e in particolare  la parte III, titolo I, concernente
il reclutamento del personale docente;
  Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta
dalla  cittadina   italiana  sig.ra  Knapp  Barbara   e  la  relativa
documentazione allegata;
  Considerato  che il  titolo austriaco  "Magistra der  philosophie",
viene rilasciato dopo  un corso di studi della durata  di cinque anni
dall'Universita' statale di Vienna;
  Considerato che la sig.ra Knapp Barbara ha superato un tirocinio di
insegnamento presso il liceo classico e scientifico "Maria Regina" di
Vienna   che   consente   l'insegnamento  nelle   scuole   secondarie
austriache;
  Vista la  dichiarazione di  valore rilasciata  in data  11 febbraio
1998 dal  console d'Italia in  Vienna che certifica il  valore legale
dei titoli conseguiti dall'interessata in Austria;
  Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata
dall'attestato  rilasciato  dal  commissariato  del  Governo  per  la
provincia di Bolzano;
  Vista  l'intesa  raggiunta  nella  conferenza di  servizi,  di  cui
all'art.  12  del  sopracitato decreto  legislativo,  espressa  nella
seduta  del  2  aprile  1998,  di sottoporre  la  migrante  a  misure
compensative per la disciplina di sociologia;
  Ritenuto  di  non  dover   procedere  a  tale  accertamento  stante
l'ulteriore  documentazione,  prodotta  dalla sig.ra  Knapp  Barbara,
attestante  un esame  di  sociologia  sostenuto positivamente  presso
l'Universita' di Vienna il 29 gennaio 1987;
  Ritenuto che  ricorrono tutti gli  altri requisiti di legge  per il
riconoscimento;
  Ritenuto, quindi,  che non sussistono i  presupposti per l'adozione
di misure compensative;
                              Decreta:
  I titoli  citati in  premessa, conseguiti  in Austria  dalla sig.ra
Knapp Barbara,  nata a Bolzano  il 27  gennaio 1967, e  inerenti alla
formazione   professionale   di    insegnante,   costituiscono,   per
l'interessata, titolo  di abilitazione all'esercizio in  Italia della
professione di  insegnante nelle  scuole di istruzione  secondaria di
primo  e secondo  grado nelle  classi di  concorso 36/A  - Filosofia,
psicologia e scienze dell'educazione e 37/A - Filosofia e storia.
   Roma, 23 giugno 1998
                                      Il direttore generale: Ricevuto