IL DIRIGENTE
  capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni  geografiche   tipiche  dei   vini  e   responsabile  del
procedimento.
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del procedimento  di riconoscimento  di denominazione  di
origine dei vini;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  20 ottobre 1990,
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata e garantita  dei vini "Carmignano" ed  e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dalla  congregazione  dei  vini  di
Carmignano legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20  aprile 1994,  n.  348,  intesa  ad
apportare modifiche  al disciplinare  di produzione  dei vini  di che
trattasi inerenti gli articoli 2, 3, 5 e 7;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
modifica del disciplinare  di produzione dei vini  a denominazione di
origine  controllata   e  garantita  "Carmignano"   pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1998;
  Visto il  successivo parere integrativo del  Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo all'art. 4, comma 5
della proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di  origine controllata  "Barco  Reale di  Carmignano"  o "Rosato  di
Carmignano" o  "Vin Santo di  Carmignano" o "Vin Santo  di Carmignano
Occhio  di  Pernice"  e  all'art.  4,  comma  6,  della  proposta  di
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Carmignano";
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto   pertanto   necessano   procedere   alla   modifica   del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  "Carmignano"   in  conformita'  ai  pareri
espressi al riguardo dal sopra citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,  prevede che  le denominazioni  di origine  controllata e
controllata   e  garantita   vengono  riconosciute   ed  i   relativi
disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto
del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di  produzione dei vini a  denominazione di origine
controllata  e  garantita  "Carmignano", approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, e' sostituito per intero
dal testo annesso  a presente decreto le cui  disposizioni entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.