IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Carmignano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla congregazione dei vini di Carmignano legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad apportare modifiche al disciplinare di produzione dei vini di che trattasi inerenti gli articoli 2, 3, 5 e 7; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Carmignano" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1998; Visto il successivo parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo all'art. 4, comma 5 della proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" o "Rosato di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice" e all'art. 4, comma 6, della proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Carmignano"; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessano procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Carmignano" in conformita' ai pareri espressi al riguardo dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Carmignano", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, e' sostituito per intero dal testo annesso a presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.