Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  3, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che  di quelle richiamate nel  decreto, trascritte nelle
note.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli  atti
legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella  Gazzetta Ufficiale  del 25  agosto 1998  si procedera'  alla
ripubblicazione del testo coordinato, corredato delle relative note.
                               Art. 1.
                           Oneri indiretti
  1.  Le   disposizioni  di   cui  all'articolo   3,  comma   2,  del
decreto-legge 8  agosto 1996, n. 437,  convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556,  (( si applicano anche )) per il
periodo  di imposta  relativo  all'anno 1997.  Il  relativo onere  e'
determinato in lire 29 miliardi per l'anno 1998.
  2. Al  fine di ottimizzare  le misure  di sicurezza e  contenere il
rilevante  fenomeno infortunistico,  i premi  INAIL per  i dipendenti
delle imprese di  autotrasporto in conto di  terzi sono rideterminati
(( per il 1998  )) nei limiti di lire 32  miliardi. I minori introiti
derivanti  dall'applicazione del  presente  articolo sono  rimborsati
all'Istituto nazionale  per l'assicurazione contro gli  infortuni sul
lavoro  (INAIL) nei  limiti di  lire  32 miliardi,  per l'anno  1998,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.