IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art.  7, comma  1, lettera b),  del decreto  legislativo 30
aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada)  e  successive
modificazioni, che  prevede la potesta'  del sindaco, entro  i centri
abitati, di limitare  la circolazione di tutte o  di alcune categorie
di veicoli  per accertate  e motivate  esigenze di  prevenzione degli
inquinamenti  e  di  tutela  del patrimonio  artistico  ambientale  e
naturale  conformemente alle  direttive  impartite  dal Ministro  dei
lavori pubblici,  sentiti, per le rispettive  competenze, il Ministro
dell'ambiente, il  Ministro per  i problemi delle  aree urbane  ed il
Ministro dei beni culturali ed ambientali;
  Visto  l'art. 79  del suddetto  decreto legislativo  che impone  il
mantenimento dei veicoli a motore in condizioni di massima efficienza
in  modo da  contenere l'inquinamento  entro i  limiti fissati  dalle
norme  regolamentari e  dai  decreti di  attuazione richiamati  dalle
stesse   ovvero   dalle   direttive  comunitarie   ove   direttamente
applicabili;
  Visto l'art.  237 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento  di esecuzione e di attuazione del
Nuovo codice della strada)  e successive modificazioni, e l'appendice
VIII al titolo V dello stesso decreto;
  Visto  l'art. 1  del  decreto del  Presidente  della Repubblica  10
gennaio 1992,  e l'art. 9  del decreto del Ministro  dell'ambiente 20
maggio 1991,  relativi all'individuazione  delle zone in  cui possono
verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico;
  Visto il decreto  del Ministro dell'ambiente 15 aprile  1994 con il
quale sono  stati fissati gli stati  ed i livelli di  attenzione e di
allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane;
  Visto il  decreto del Ministro  dell'ambiente 25 novembre  1994 che
fissa gli  obiettivi di qualita' dell'aria  relativi all'inquinamento
da benzene e idrocarburi policiclici aromatici;
  Visto il decreto del Ministro  dei trasporti e della navigazione 28
febbraio  1994  con  il  quale  sono  state  individuate  le  imprese
abilitate ai  controlli delle emissioni inquinanti  degli autoveicoli
in circolazione;
  Vista  la  direttiva comunitaria  92/55  con  la quale  sono  stati
fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico degli
autoveicoli in circolazione;
  Visto  il  decreto  interministeriale   emanato  dal  Ministro  dei
trasporti   e  della   navigazione   di  concerto   con  i   Ministri
dell'ambiente e della sanita' del 5  febbraio 1996, con il quale sono
stati fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico
degli autoveicoli in circolazione;
  Considerato che, ai fini della prevenzione degli inquinamenti, sono
stati adottati da  parte dei sindaci di diversi  comuni ordinanze con
le quali  viene subordinata la circolazione  di determinate categorie
di  veicoli al  possesso  di una  attestazione  di rispondenza  delle
emissioni inquinanti dei veicoli stessi a determinati livelli, previo
controllo delle stesse;
  Considerato  che  si  rende   necessario  ed  urgente  disciplinare
l'emanazione dei provvedimenti di cui al considerato precedente;
  Sentiti i Ministri dell'ambiente, per  i problemi delle aree urbane
e dei beni culturali ed ambientali;
  Visto il parere favorevole espresso  nella seduta del 4 giugno 1998
dalla  Conferenza unificata  presso la  Presidenza del  Consiglio dei
Ministri;
                    Si emana la seguente direttiva:
                               Art. 1.
  I sindaci dei comuni inseriti nelle zone a rischio di episodi acuti
di inquinamento  individuate dalle regioni  ai sensi dell'art.  9 del
decreto del Ministro dell'ambiente 20  maggio 1991 possono vietare la
circolazione, entro i  centri abitati, agli autoveicoli  che non sono
in  grado di  attestare  il contenimento  delle emissioni  inquinanti
entro i limiti previsti dal decreto interministeriale emanato in data
5  febbraio  1996  da  parte  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione di concerto con i  Ministri dell'ambiente e della sanita'
in applicazione della direttiva  comunitaria 92/55. Nelle regioni che
non abbiano ancora provveduto alla individuazione delle suddette zone
i provvedimenti di  cui sopra possono essere  adottati unicamente nel
caso in cui  sia stato accertato il raggiungimento,  almeno due volte
nel  corso di  dodici mesi,  degli stati  di attenzione  previsti dal
decreto  del  Ministro  dell'ambiente  15 aprile  1994  e  successivi
aggiornamenti   attraverso    una   rete   di    monitoraggio   della
concentrazione  degli  inquinanti  o,  in  mancanza,  attraverso  una
campagna di  monitoraggio protratta  per un  periodo non  inferiore a
dodici mesi. L'inserimento dei centri abitati, per i quali si intende
assumere il provvedimento, nelle zone  a rischio o l'accertamento del
raggiungimento almeno due volte nel  corso di dodici mesi degli stati
di  attenzione   costituiscono  le  accertate  e   motivate  esigenze
richieste dall'art.  7, comma 1,  lettera b), del Nuovo  codice della
strada per l'emanazione dei provvedimenti.