IL DIRIGENTE
                   dell'ufficio V del Dipartimento
                  per la valutazione dei medicinali
                        e la farmacovigilanza
  Visto il decreto legislativo 18  febbraio 1997, n. 44, che modifica
il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;
  Visto il  decreto direttoriale  n. 805/R.M.V./D/129 del  4 febbraio
1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 37 del 14 febbraio 1998,
con il quale sono state  revocate le autorizzazioni all'immissione in
commercio  delle   specialita'  medicinali:  "Biolucchini"   -  ditta
Geymonat, "Crema alla placenta" -  ditta Geymonat, "Cariomix" - ditta
Intes,  "Placentina" -  ditta  Intes, "Polides"  -  ditta Farmigea  e
"Amniex" - ditta Mastelli;
  Visti  i ricorsi  presentati al  Tar del  Lazio avverso  il decreto
direttoriale suddetto  dalle ditte Geymonat S.p.a.  e Farmigea S.p.a.
rispettivamente  per   le  specialita'  medicinali   "Biolucchini"  e
"Polides";
  Viste le  ordinanze del Tar del  Lazio del 18 maggio  1998 relative
all'accoglimento  parziale  delle   istanze  cautelari  avanzate  nei
suddetti ricorsi "... ai soli  fini del riesame della questione entro
sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza ...";
  Viste le relazioni del Consiglio  superiore di sanita' che, sentite
in audizione le ditte Geymonat e Farmigea in data 9 luglio 1998, "...
ritenendo di non aver acquisito  elementi sufficienti a dimostrare la
sicurezza del  prodotto per quanto riguarda  l'eventuale trasmissione
di  malattie infettive  da agenti  patogeni convenzionali  e non  ...
conferma il  proprio parere favorevole alla  revoca delle specialita'
medicinali  Biolucchini della  ditta Geymonat  e Polides  della ditta
Farmigea ...";
  Visto  il parere  del  Consiglio superiore  di  sanita' che,  nella
seduta del  30 gennaio 1998,  ha invitato il  Dipartimento competente
"... a  formulare specifiche  norme sull'utilizzo, a  qualunque scopo
terapeutico,  di prodotti  di derivazione  biologica attualmente  non
regolamentati ...";
  Visto  il parere  della Commissione  unica del  farmaco che,  nella
seduta  del  24  febbraio  1998,  ha  proposto  "...  di  emanare  un
provvedimento per  vietare l'utilizzo  di derivati da  placenta umana
nei prodotti ad uso umano ...";
  Considerato che  peraltro e' in  corso di definizione  la procedura
relativa al "Divieto  di utilizzo di derivati da  placenta di origine
umana per  la produzione  di medicinali ad  uso umano",  disposta con
decreto ministeriale  notificato alla Commissione europea  in data 10
luglio  1998 ai  sensi  dell'art.  9, punto  7,  della direttiva  del
Consiglio del 28 marzo 1983 - 83/189/CEE e successive modificazioni;
  Ritenuto   che  sussistano   le   condizioni   per  confermare   il
provvedimento assunto in  data 4 febbraio 1998 in  ordine alla revoca
delle  autorizzazioni all'immissione  in commercio  delle specialita'
medicinali oggetto del provvedimento medesimo;
  Ritenuto di precisare  che il provvedimento del 4  febbraio 1998 e'
stato  adottato ai  sensi  dell'art.  14, comma  2,  lettera b),  del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
                              Decreta:
  Il  decreto direttoriale  n.  805/R.M.V./D129 del  4 febbraio  1998
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 37 del  14 febbraio  1998 e'
confermato nella sua parte dispositiva.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 luglio 1998
                                               Il dirigente: Piccinin