IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 14 luglio  1965, n. 963, e successive modificazioni,
recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  recante regolamento  per  l'esecuzione della  legge 14  luglio
1965, n. 963;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e, in particolare l'art. 4,
e   successive   modificazioni,   concernente   il   piano   per   la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modifiche;
  Visto  il decreto  ministeriale 26  luglio 1995,  concernente nuove
disposizioni in materia di licenza di pesca;
  Visti i  decreti ministeriali 31  gennaio 1996 e 19  febbraio 1997,
recanti modificazioni al decreto ministeriale 26 luglio 1995;
  Visti il quarto ed il  quinto piano triennale della pesca marittima
e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994-96 e 1997-99,
adottati rispettivamente con decreti  ministeriali 21 dicembre 1993 e
24 marzo 1997;
  Vista la  legge regionale della  Sardegna 7  maggio 1984, n.  28, e
successive modificazioni, concernente  provvedimenti urgenti tendenti
a favorire l'occupazione;
  Considerate le intese raggiunte con la regione Sardegna finalizzate
a   consentire    la   realizzazione   delle    iniziative   relative
all'occupazione  giovanile, segnalate  dall'Assessorato della  difesa
dell'ambiente con nota prot. n. 7110 datata 10 marzo 1998, ed ammesse
a finanziamento nel 1997 dalla medesima regione;
  Sentito il  Comitato nazionale per  la conservazione e  la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  commissione  consultiva
centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 22 maggio 1998,
hanno reso, all'unanimita', parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  consentito il  rilascio  di  nuove  licenze di  pesca,  per
imbarcazioni da iscriversi nei registri tenuti dagli uffici marittimi
della regione Sardegna, per complessive  300,85 tsl da destinare agli
interessati che  siano inseriti  nella nota prot.  n. 7110  datata 10
marzo 1998 citata in premessa.
  2. Gli interessati devono richiedere  al Ministero per le politiche
agricole  il nulla  osta secondo  le modalita'  previste dal  decreto
ministeriale 26  luglio 1995  entro sessanta giorni  decorrenti dalla
pubblicazione  del presente  decreto nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  3.  All'istanza, oltre  alla  documentazione  prevista dal  decreto
ministeriale 26 luglio  1995, deve essere allegata  copia del decreto
di concessione del contributo da parte della regione Sardegna.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in  vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
   Roma, 12 giugno 1998
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 144