IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di  riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato ed altri enti pubblici;
  Visto  l'art. 61,  comma  6,  lettera c),  del  citato decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  43/1988, che  pone  a  carico  dei
contribuenti il pagamento  degli interessi semestrali di  mora per il
ritardato  pagamento delle  somme  iscritte a  ruolo, da  determinare
annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla
media dei tassi bancari attivi;
  Visto l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, che disciplinando la materia dell'applicazione delle sanzioni
amministrative, prevede  che il calcolo degli  interessi debba essere
effettuato per ogni giorno di effettivo ritardo;
  Tenuto conto che la media dei  tassi in argomento nell'anno 1997 e'
stata del 9,75 per cento;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146;
  Visto il parere della  commissione consultiva istituita dall'art. 3
del citato decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n. 43, espresso in data 16 giugno 1998;
                              Decreta:
  Per  l'anno 1998,  gli interessi  di mora  per ritardato  pagamento
delle somme iscritte  a ruolo sono determinati nella  misura del 4,75
per cento, in ragione semestrale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 luglio 1998
                                        Il direttore generale: Romano