IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 novembre 1996 con il quale e' stato istituito il corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1996; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facolta' di agraria in data 15 aprile 1997 e 21 maggio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 17 giugno 1997 e dal senato accademico in data 20 maggio 1997; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 2 febbraio 1997 sfavorevole all'istituzione dell'orientamento viticoltura ed enologia nell'ambito del diploma universitario in tecnologie alimentari e favorevole, invece, all'istituzione del diploma universitario in viticoltura ed enologia ed alla conseguente soppressione della scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica; Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/1998 del 16 giugno 1998; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorita' accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Visto che lo statuto di autonomia dell'universita' degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Il comma 1 dell'art. 3, concernente la facolta' di agraria, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 3. 1. La facolta' di agraria conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi universitari: Lauree: a) biotecnologie, indirizzo biotecnologie agrarie vegetali b) scienze e tecnologie agrarie; c) scienze forestali e ambientali. Diplomi: a) gestione tecnica e amministrativa in agricoltura; b) produzioni vegetali; c) tecniche forestali e tecnologie del legno; d) tecnologie alimentari; e) viticoltura ed enologia.