IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la  legge 19  novembre 1990, n.  341, concernente  la riforma
degli ordinamenti didattici;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica  del 4 novembre 1996 con il  quale e' stato
istituito  il  corso  di  diploma  universitario  in  viticoltura  ed
enologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 304 del 30 dicembre
1996;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalla
facolta' di  agraria in  data 15  aprile 1997 e  21 maggio  1998, dal
consiglio  di amministrazione  in data  17 giugno  1997 e  dal senato
accademico in data 20 maggio 1997;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  del  2
febbraio    1997   sfavorevole    all'istituzione   dell'orientamento
viticoltura  ed enologia  nell'ambito  del  diploma universitario  in
tecnologie  alimentari  e  favorevole,  invece,  all'istituzione  del
diploma universitario in viticoltura  ed enologia ed alla conseguente
soppressione  della  scuola  diretta   a  fini  speciali  in  tecnica
enologica;
  Vista la  nota di indirizzo  del Ministro dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica n. 1/1998 del 16 giugno 1998;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi   esposti  nelle   deliberazioni   delle  predette   autorita'
accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
  Visto che lo  statuto di autonomia dell'universita'  degli studi di
Padova, emanato  con decreto  rettorale n.  94 dell'8  novembre 1995,
pubblicato nel supplemento n. 138  alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del
22 novembre  1995, non  contiene gli ordinamenti  didattici e  che il
loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di laurea,  dei corsi di diploma e delle scuole
di specializzazione vengono operate  sul vecchio statuto, approvato e
modificato con le disposizioni sopra citate;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Padova, approvato  e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                                Art. 1.
  Il  comma 1  dell'art. 3,  concernente la  facolta' di  agraria, e'
soppresso e sostituito dal seguente:
                                Art. 3.
  1.  La facolta'  di  agraria  conferisce le  seguenti  lauree ed  i
seguenti diplomi universitari:
  Lauree:
  a) biotecnologie, indirizzo biotecnologie agrarie vegetali
    b) scienze e tecnologie agrarie;
    c) scienze forestali e ambientali.
  Diplomi:
    a) gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
    b) produzioni vegetali;
    c) tecniche forestali e tecnologie del legno;
    d) tecnologie alimentari;
    e) viticoltura ed enologia.