IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la  legge 19  novembre 1990, n.  341, concernente  la riforma
degli ordinamenti didattici;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica  del 5 maggio 1997 con il  quale sono state
apportate  delle  modifiche  ad  alcune  scuole  di  specializzazione
dell'area sanitaria,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 139 del
16 giugno 1997;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalla
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  in data  24  luglio  1997,  dal
consiglio di  amministrazione in  data 20 gennaio  1998 e  dal senato
accademico in  data 13 gennaio  1998 concernenti il  mero recepimento
delle norme contenute nel citato decreto ministeriale;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi   esposti  nelle   deliberazioni   delle  predette   autorita'
accademiche;
  Visto che lo  statuto di autonomia dell'Universita'  degli studi di
Padova, emanato  con decreto  rettorale n.  94 dell'8  novembre 1995,
pubblicato nel supplemento n. 138  alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del
22 novembre  1995, non  contiene gli ordinamenti  didattici e  che il
loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di laurea,  dei corsi di diploma e delle scuole
di specializzazione vengono operate  sul vecchio statuto, approvato e
modificato con le disposizioni sopra citate;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Padova, approvato  e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art.   112,    concernente   l'ordinamento   della    scuola   di
specializzazione  in  chirurgia   generale,  indirizzo  di  chirurgia
generale, prima scuola, e' modificato nel modo seguente:
  nell'area E1 -  Chirurgia interdisciplinare della tabella  A - Aree
di    addestramento    professionalizzante   e    relativi    settori
scientificodisciplinari,   e'   aggiunto   il   settore   scientifico
disciplinare:
   F08B Chirurgia plastica;
  nell'area F2 -  Chirurgia interdisciplinare della tabella  A - Aree
di    addestramento    professionalizzante   e    relativi    settori
scientificodisciplinari,   e'   aggiunto   il   settore   scientifico
disciplinare:
   F08B Chirurgia plastica.