L'ASSESSORE
                 PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,  recante  norme  di   attuazione  dello  statuto  della  regione
siciliana in materia  di tutela del paesaggio, di  antichita' e belle
arti;
  Visto il  testo unico  del1e leggi  sull'ordinamento del  Governo e
dell'amministrazione della regione  siciliana, approvato con D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista  la legge  29 giugno  1939, n.  1497, sulla  protezione delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto il  regolamento di esecuzione  della predetta legge  n. 1497,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
  Visto  il  decreto  assessoriale  n.   7092  del  29  luglio  1995,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 46 del
9 settembre  1995, con  il quale  l'area di  Monte Scalpello  e Monte
Turcisi, ricadente  nel territorio comunale  di Castel di  Judica, e'
stata dichiarata temporaneamente immodificabile, ai sensi della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 15;
  Visto  il decreto  assessoriale di  proroga n.  7001 del  12 agosto
1997, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale della regione siciliana n.
49  del 6  settembre 1997,  con il  quale e'  stato prorogato  per un
ulteriore biennio il vincolo sopra descritto;
  Esaminato il verbale n. 61 redatto nella seduta del 26 luglio 1997,
nel quale  la commissione  provinciale per  la tutela  delle bellezze
naturali   di   Catania  ha   proposto   di   sottoporre  a   vincolo
paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte
di territorio comunale di Castel  di Judica corrispondente al rilievo
di  Monte  Turcisi,  ricadente  nel   comune  di  Castel  di  Judica,
delimitata perimetalmente secondo quanto  descritto nel verbale n. 61
del 26  luglio 1997 a  cui si rimanda e  che fa parte  integrante del
presente decreto;
  Accertato  che  il verbale  n.  61  del  26  luglio 1997  e'  stato
pubblicato all'albo  pretorio del comune  di Castel di Judica  dal 20
ottobre 1997  al 20  gennaio 1998 e  depositato nella  segreteria del
comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1499 /1939;
  Ritenuto che le motivazioni riportate  nel succitato verbale del 26
luglio 1997, a supporto della proposta di vincolo, sono sufficienti e
congrue  e testimoniano  di un  ambiente singolarissimo  che presenta
tutti  i requisiti  per essere  oggetto  di una  studiata e  corretta
tutela che  impedisca alle  bellezze naturali e  paesaggistiche della
zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
  Considerato che non  sono state prodotte opposizioni  al vincolo de
quo, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Considerato,  quindi,  nel confermare  la  proposta  di vincolo  in
argomento, di potere accogliere nella loro globalita' le motivazioni,
espresse  in   maniera  sufficiente   e  congrua   dalla  commissione
provinciale  per la  tutela delle  bellezze naturali  di Catania  nel
verbale  n.  61 della  seduta  del  26  luglio 1997  e  correttamente
approfondite nello stralcio planimetrico  allegato al verbale stesso,
documenti  ai quali  si rimanda  e che  formano parte  integrante del
presente decreto;
  Ritenuto, pertanto,  che nella specie ricorrono  evidenti motivi di
pubblico interesse, per il cospicuo  carattere di bellezze naturali e
di  singolarita'   geologica,  che  suggeriscono   l'opportunita'  di
sottoporre a vincolo paesaggistico la parte di territorio comunale di
Castel di Judica corrispondente al rilievo di Monte Turcisi ricadente
nel comune di  Castel di Judica, in conformita' alla  proposta del 26
luglio 1997 verbalizzata dalla  commissione provinciale per la tutela
delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;
  Rilevato che l'apposizione del  vincolo comporta soltanto l'obbligo
per i proprietari,  possessori o detentori a  qualsiasi titolo, degli
immobili  ricadenti   nella  zona   vincolata,  di   presentare  alla
competente  soprintendenza ai  beni culturali  ed ambientali,  per la
preventiva  autorizzazione, qualsiasi  progetto  di  opere che  possa
modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per le  motivazioni espresse  in premessa,  la parte  di territorio
comunale  di Castel  di Judica,  corrispondente al  rilievo di  Monte
Turcisi, ricadente nel territorio comunale  di Castel di Judica, area
meglio  descritta  nel  verbale  n.  61  del  26  luglio  1997  della
commissione  provinciale  per la  tutela  delle  bellezze naturali  e
panoramiche  di  Catania  e   delimitata  con  pallinato  nero  nella
corografia  allegata che,  insieme al  succitato verbale  forma parte
integrante del presente decreto,  e' dichiarata di notevole interesse
pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 1 e 4, della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.