L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della    responsabilita'   civile    derivante   dalla
circolazione  dei veicoli  a motore  e  dei natanti  e le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento  di esecuzione della citata  legge 24 dicembre
1969, n. 990,  approvato con decreto del  Presidente della Repubblica
24 novembre 1970,  n. 973, e le  successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393, recante  norme  in materia  di  assicurazioni di  assistenza
turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il  decreto legislativo 17  marzo 1995, n 174,  di attuazione
della direttiva  92/96/CEE in materia di  assicurazione diretta sulla
vita ed  in particolare  l'art. 37  che prevede  l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale e del programma di attivita';
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 40 che prevede
l'approvazione delle modifiche dello  statuto sociale e del programma
di attivita';
  Visti i  decreti ministeriali del  26 novembre 1984, del  15 luglio
1993 e del 3  ottobre 1994 con i quali la  Nuova Tirrena S.p.a., gia'
Praevidentia S.p.a., risulta autorizzata ad esercitare nel territorio
della  Repubblica le  assicurazioni dirette  e la  riassicurazione in
tutti i rami danni e vita;
  Vista  la delibera  assunta dall'assemblea  straordinaria dei  soci
della Nuova  Tirrena S.p.a., tenutasi in  data 2 giugno 1998,  che ha
approvato  un  nuovo testo  dello  statuto  sociale con  le  seguenti
modifiche: all'art.  1 sono introdotte l'indicazione  della localita'
di costituzione  dell'impresa e la denominazione  in forma abbreviata
"Nuova  Tirrena  S.p.a.";  all'art.   5  sono  previste  una  diversa
ripartizione del capitale  sociale, pari a lire  230.250 milioni, fra
le  gestioni  vita  (lire  98.250  milioni)  e  danni  (lire  132.000
milioni),  nuove  modalita' di  aumento  del  capitale sociale  e  la
possibilita' di  emissione di prestiti obbligazionari;  all'art. 8 e'
stabilita   la   variazione   del   termine   per   la   convocazione
dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio;
  Vista la comunicazione  in data 10 giugno 1998  effettuata ai sensi
degli  artt.  37, quarto  comma,  e  40,  quarto comma,  dei  decreti
legislativi numeri 174/1995 e 175/1995;
  Considerato   che  non   esistono  elementi   ostativi  in   ordine
all'accoglimento delle predette modifiche  allo statuto sociale della
societa' di cui trattasi;
                              Dispone:
  E' approvato lo statuto sociale  della Nuova Tirrena S.p.a., con le
modifiche ad esso apportate che comportano:
  all'art.   1,  la   menzione   della   localita'  di   costituzione
dell'impresa e l'introduzione della denominazione in forma abbreviata
"Nuova Tirrena S.p.a.";
  all'art. 5, una  diversa ripartizione del capitale  sociale, pari a
lire 230.250  milioni, fra le  gestioni vita (lire 98.250  milioni) e
danni (lire  132.000 milioni),  la previsione  di nuove  modalita' di
aumento  del  capitale sociale  e  la  possibilita' di  emissione  di
prestiti obbligazionari;
  all'art.  8,   la  variazione  del  termine   per  la  convocazione
dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 luglio 1998
                                             Il presidente: Manghetti