IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio  decreto  20  giugno 1935,  n.  1071, modifiche  ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario,  e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  lo  statuto  della  Libera  Universita'  Maria  SS.  Assunta
approvato con regio decreto 26  ottobre 1939, n. 1760, modificato con
decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento  della docenza universitaria e  relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n. 168, ed in particolare l'art. 16,
comma primo, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n.
471  "Regolamento concernente  l'ordinamento didattico  del corso  di
laurea  in  scienze  della  formazione  primaria",  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  30 dicembre 1995
"Approvazione del Piano di  sviluppo dell'Universita' per il triennio
1994/1996", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio
1996;
  Considerato che il medesimo  piano di sviluppo dell'Universita' per
il triennio  1994/1996 e' stato  approvato dal comitato  regionale di
coordinamento delle Universita' del Lazio in data 12 giugno 1996;
  Considerato  che il  corso di  laurea in  scienze della  formazione
primaria e' inserito nel  predetto piano di sviluppo dell'Universita'
per il triennio 1994/1996;
  Riconosciuta  la particolare  necessita' di  apportare la  modifica
proposta dalle  autorita' accademiche,  in deroga  al termine  di cui
all'ultimo  comma dell'art.  17 del  testo unico  31 agosto  1933, n.
1592;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica prot. n. 172 del 18 marzo 1998;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica del 26 maggio 1998 "Criteri generali per la
disciplina da parte delle universita'  degli ordinamenti dei corsi di
laurea  in  scienze  della  formazione primaria  e  delle  scuole  di
specializzazione   per  l'insegnamento   nella  scuola   secondaria",
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1998;
  Veduto l'atto  di indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;
  Viste le delibere degli  organi competenti della Libera Universita'
Maria  SS. Assunta  in  ordine  alla modifica  di  statuto intesa  ad
ottenere l'istituzione,  nell'ambito della facolta' di  scienze della
formazione, del corso di laurea in scienze della formazione primaria;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   Ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici, vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo statuto della Libera Universita'  Maria SS. Assunta, approvato e
modificato con  i decreti indicati, e'  ulteriormente modificato come
segue:
                            Articolo unico
  Nel capo III,  ordinamento degli studi, all'art.  17 concernente la
facolta' di scienze della formazione,  e' aggiunto il corso di laurea
in scienze della formazione primaria.
  Dopo l'art.  31, con  il conseguente spostamento  della numerazione
degli articoli  successivi, e'  inserito l'ordinamento  didattico del
corso di laurea in scienze della formazione primaria.
                           Corso di laurea
                in scienze della formazione primaria
                            Tabella XXIII
                               Art. 1.
                    Finalita' del corso di laurea
  1.  Il corso  di laurea  in  scienze della  formazione primaria  e'
preordinato   alla  formazione   culturale   e  professionale   degli
insegnanti,  della  scuola  materna  e della  scuola  elementare,  in
relazione alle norme del relativo stato giuridico.
                               Art. 2.
                   Collocazione del corso di laurea
  1.  Il corso  di laurea  in  scienze della  formazione primaria  e'
collocato  nella  facolta'  di   scienze  della  formazione.  Per  il
funzionamento del  corso di  laurea sono  utilizzate le  strutture di
tutte  le  facolta' presso  cui  le  competenze sono  disponibili.  I
professori di qualunque facolta'  che impartiscano a titolo ufficiale
l'insegnamento delle  discipline di loro competenza,  fanno parte del
consiglio di  corso di laurea  in scienze della  formazione primaria,
nonche' del  consiglio di  facolta' di  scienze della  formazione per
tutti i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli
relativi alla  copertura degli  insegnamenti e  all'utilizzazione dei
posti di ruolo.
                               Art. 3.
                         Titolo di ammissione
  1.  Il titolo  di  ammissione e'  quello  previsto dalla  normativa
vigente per l'ammissione ai corsi di laurea universitari.
                               Art. 4.
                 Durata ed articolazione degli studi
  1. Gli studi hanno durata di  quattro anni e sono articolati in due
indirizzi, rispettivamente  per la formazione degli  insegnanti della
scuola  materna e  per la  formazione degli  insegnanti della  scuola
elementare. Di  norma il  primo biennio e'  comune ai  due indirizzi.
L'articolazione dei  due indirizzi,  i piani  di studio  con relativi
insegnamenti  fondamentali   obbligatori,  i  moduli   didattici,  la
tipologia delle forme  didattiche, le forme di tutorato,  le prove di
valutazione  della preparazione  degli  studenti, la  propedeuticita'
degli  insegnamenti,  il  riconoscimento degli  insegnamenti  seguiti
presso altri  corsi di  laurea e di  diploma, sono  determinati dalle
strutture didattiche, con le modalita' indicate all'articolo 11 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
  2.  Il  regolamento  didattico  di  ateneo,  il  regolamento  delle
strutture didattiche e in mancanza,  in attesa della loro emanazione,
lo  statuto, debbono  attenersi,  per quanto  concerne  la laurea  in
scienze  della  formazione  primaria alle  direttive  indicate  negli
articoli   seguenti,  fatte   salve  eventuali   variazioni  che   le
universita' riterranno  di apportare  alle discipline  previste nelle
varie aree scientificodisciplinari.
                               Art. 5.
                     Titolo di studio rilasciato
  1. Al  termine degli studi si  consegue la laurea in  scienze della
formazione primaria. L'indirizzo seguito e' menzionato nel diploma di
laurea. I  laureati in  uno degli  indirizzi del  corso di  laurea in
scienze della formazione primaria  possono conseguire anche il titolo
per l'altro indirizzo con un ulteriore anno di studi.
                               Art. 6.
                    Impegno didattico e tirocinio
  1. L'impegno  didattico complessivo  e' di  almeno 2000  ore, delle
quali 1600  corrispondenti almeno all'equivalente di  21 annualita' e
almeno 400 di tirocinio didattico. L'annualita' puo' essere divisa in
moduli semestrali.  La didattica comprende  attivita' teoricoformale,
teoricopratica con  annessi laboratori didattici e  di tirocinio. Gli
insegnanti di ruolo della scuola materna ed elementare sono esonerati
dalle attivita' di tirocinio. Il  tirocinio didattico, da svolgersi a
partire  di  norma  dal  terzo  anno  di  corso  nell'ambito  di  una
istituzione  scolastica  pertinente,  comprende  almeno  400  ore  di
insegnamento.
  2. Il tirocinio e' svolto sotto la guida di un insegnante di scuola
materna o elementare ovvero di  un direttore didattico designato, con
modalita'   previste  da   una   apposita  convenzione   sottoscritta
dall'universita'  e   dalle  competenti  autorita'   scolastiche.  Il
regolamento didattico della struttura  prevede gli opportuni raccordi
tra il tirocinio didattico e gli insegnamenti ad esso collegabili. Al
termine   del   tirocinio   l'insegnante  supervisore   esprime   una
valutazione positiva  o negativa, anche  sulla base di  una relazione
analitica redatta  dallo studente, che sara'  comunque valutata anche
in  sede di  esame  di laurea.  In caso  di  valutazione negativa  lo
studente dovra'  ripetere il  tirocinio, sotto la  guida di  un altro
insegnante.
                               Art. 7.
                             Insegnamenti
  1.  Gli   insegnamenti  saranno   scelti  nell'ambito   delle  aree
disciplinari  indicate all'art.  13. Tutti  gli insegnamenti  debbono
appartenere  ai  settori  scientifico- disciplinari  individuati  con
decreto  del Presidente  della Repubblica  12 aprile  1994 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  8 agosto 1994 e  successive modificazioni e
dovranno  comunque  tenere  conto  delle  peculiarita'  professionali
specifiche  dei  due  indirizzi   del  corso  di  laurea  finalizzato
all'insegnamento  nella scuola  primaria.  Tuttavia gli  insegnamenti
dell'area  della educazione  motoria  e della  educazione musicale  e
dell'educazione artistica  possono essere individuati  dalle facolta'
nel  regolamento  della  struttura   didattica  in  coerenza  con  le
finalita'  del corso  di laurea  e di  indirizzo e  in analogia  agli
insegnamenti previsti  negli istituti superiori di  educazione fisica
nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.
  2. Gli insegnamenti  di cui al comma 1 possono  essere attivati con
professori  a contratto  scelti  tra gli  insegnanti  di ruolo  delle
scuole statali, dei  conservatori e delle accademie. In  ogni caso il
regolamento   didattico   della    struttura   prevedera'   opportune
specificazioni e caratterizzazioni delle discipline in accordo con le
finalita'  specifiche  del corso  di  laurea.  In particolare,  nella
formulazione  dei  piani  di  studio, tenendo  conto  delle  esigenze
specifiche dell'insegnamento nella scuola  primaria, i consigli delle
strutture didattiche  competenti dovranno  orientare le  scelte degli
insegnamenti  caratterizzanti in  termini  culturali e  professionali
rispettivamente i due indirizzi.
  3. Fermi restando, a tal fine, quelli che dovranno essere sostenuti
obbligatoriamente,  gli  insegnamenti  potranno  essere  integrati  o
sostituiti  nell'ambito  di  ciascuna   area  con  altri  di  analogo
contenuto   disciplinare  ed   equivalente   finalita'  formativa   e
all'interno dei settori scientificodisciplinari di riferimento.
                               Art. 8.
                           Piani di studio
  1.  I  piani  di  studio  dovranno  comprendere  almeno  un  modulo
semestrale  scelto   in  ognuna  delle  aree   disciplinari  appresso
indicate: area giuridica, area  socioantropologica, area della musica
e della comunicazione sonora,  area del disegno; dovranno comprendere
altresi'  l'equivalente  di  un'annualita'  dell'area  delle  scienze
ambientali  naturali   ed  igienistiche,   dell'area  storicosociale,
l'equivalente  di  due  annualita'  dell'area  linguisticoletteraria,
dell'area pedagogica e dell'area metodologicodidattica.
  2. Per l'indirizzo relativo  alla formazione degli insegnanti della
scuola elementare  i piani di  studio dovranno comprendere  almeno un
modulo  semestrale  dell'area  delle   scienze  motorie  e  dell'area
dell'integrazione scolastica  per gli allievi disabili  dovra' essere
incluso almeno l'equivalente di un'annualita' dell'area psicologica e
di due  annualita' dell'area fisicomatematica. Almeno  tre annualita'
saranno dedicate all'apprendimento di una lingua straniera.
  3. Per l'indirizzo relativo  alla formazione degli insegnanti della
scuola  materna,  i  piani  di  studio  dovranno  comprendere  almeno
l'equivalente  di  tre  annualita'   dell'area  psicologica,  di  una
annualita'  dell'area fisicomatematica,  di una  annualita' dell'area
dell'integrazione   scolastica  degli   allievi   disabili,  di   una
annualita'  dell'area  delle  scienze  motorie e  di  una  annualita'
dell'area della didattica delle lingue moderne.
  4.     Per    ciascuna     delle    aree     metodologicodidattica,
linguisticoletteraria   e   fisicomatematica   e'   obbligatorio   il
superamento di almeno un esame  di didattica. Le strutture didattiche
avranno cura di  differenziare gli indirizzi sulla  base delle scelte
delle discipline  all'interno delle  aree e  del livello  e finalita'
delle specificazioni disciplinari indicate nel regolamento didattico,
orientando l'indirizzo per i  maestri elementari verso una formazione
culturale di  base nelle aree letteraria,  matematicoscientifica e di
didattica  delle lingue  moderne,  mentre l'indirizzo  per la  scuola
materna  verso  una  formazione   piu'  specifica  nelle  aree  della
comunicazione espressivoartistica, motoria e della socializzazione.
  5.  I  piani di  studio  di  coloro  che intendono  partecipare  ai
concorsi per le attivita' di  sostegno prevedono almeno sei ulteriori
semestralita'  di  insegnamento, scelte  nell'area  dell'integrazione
scolastica  per allievi  disabili;  nei piani  di  studio stessi,  le
annualita' di cui all'inizio dell'articolo 6 possono essere ridotte a
20.  Le   facolta'  hanno   l'obbligo  di  attivare   anche  mediante
mutuazione, un numero di  insegnamenti afferenti all'area in oggetto,
pari ai corsi richiesti.
  6.  I piani  di  studio potranno  prevedere iniziative  didattiche,
individuate  annualmente   dalle  strutture   didattiche  competenti,
finalizzate    all'approfondimento   di    tematiche   a    carattere
interdisciplinare.
                               Art. 9.
                           Esame di laurea
  1. Per  essere ammesso  all'esame di laurea  lo studente  deve aver
superato tutte  le prove previste dal  proprio piano di studi  ed una
prova di accertamento della conoscenza di una lingua straniera e deve
aver completato  il tirocinio  didattico. L'esame di  laurea consiste
nella  discussione  di una  dissertazione  nonche'  di una  relazione
sull'attivita' di tirocinio didattico.
                              Art. 10.
                        Abbreviazione di corso
  1. Le  strutture didattiche valuteranno i  curricoli degli studenti
in possesso  di altre lauree o  di diplomi universitari o  di diplomi
degli  istituti superiori  di educazione  fisica, stabilendo  per gli
studenti  laureati  o diplomati  specifici  piani  di studio  che  ne
completino la  preparazione in  relazione all'indirizzo  prescelto in
modo  da valorizzare  gli studi  compiuti. Di  norma gli  studenti in
possesso di  laurea o  diploma universitario  sono ammessi  almeno al
terzo anno di corso.
                              Art. 11.
                          Aree disciplinari
  1. Le aree disciplinari individuate  ai sensi dell'art. 9, comma 2,
punto  d), della  legge 19  novembre 1990,  n. 341,  per il  corso di
laurea in scienze della formazione primaria sono le seguenti:
 1. Area pedagogica.
  Settori: M09A, M09B, M09D, M09E:
   Educazione comparata;
   Filosofia dell'educazione;
   Letteratura per l'infanzia;
   Pedagogia generale;
   Pedagogia speciale;
   Pedagogia interculturale;
   Pedagogia sociale;
   Psicopedagogia;
   Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;
   Storia dell'educazione;
   Storia della scuola e delle istituzioni educative.
 2. Area metodologicodidattica.
  Settori: M09A, M09C, M09E, M09F:
   Didattica generale;
   Didattica speciale;
   Docimologia;
   Metodologia della ricerca pedagogica;
   Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione;
   Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo;
   Pedagogia sperimentale;
   Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento;
  Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica.
 3. Area psicologica.
  Settori: M10A, M10C, M11A, M11B, M11D:
   Psicologia generale;
   Psicologia dell'apprendimento e della memoria;
   Psicologia dell'educazione;
   Psicologia dell'handicap e della riabilitazione;
   Psicologia dell'istruzione;
   Psicologia dello sviluppo;
   Psicologia dello sviluppo cognitivo;
   Psicologia di comunita';
   Psicologia sociale della famiglia;
   Tecniche di osservazione del comportamento infantile;
   Teoria e tecnica della dinamica di gruppo.
 4. Area medica.
  Settori: F02X, F11A, F15B, F16A, F19A, F19B, F23F:
   Audiologia;
   Didattica della medicina;
   Igiene mentale;
   Logopedia generale;
   Neuropsichiatria infantile;
   Ortopedia infantile;
   Patologia dello sviluppo e della fonazione;
   Pediatria;
   Pediatria preventiva e sociale;
   Psicopatologia dell'eta' evolutiva;
   Psicologia medica;
   Semeiotica logopedica generale e speciale;
   Storia della medicina.
 5. Area giuridica.
  Settori: N01X, N08X, N09X, N19X:
   Diritto costituzionale;
   Diritto di famiglia;
  Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
   Storia del diritto italiano;
   Storia delle costituzioni moderne.
 6. Area socioantropologica.
  Settori:  E03B, L26A,  L26B, M05X,  M07B, P01A,  Q05A, Q05B,  Q05G,
S03B:
   Antropologia;
   Antropologia culturale;
   Epistemologia delle scienze umane;
   Istituzioni di economia;
   Sociologia;
   Sociologia della devianza;
   Sociologia dell'educazione;
   Sociologia della famiglia;
   Statistica sociale;
   Storia e critica del cinema;
   Storia del teatro e dello spettacolo;
   Storia della cultura materiale;
   Storia della danza e del mimo;
   Storia delle comunicazioni di massa;
   Storia delle tradizioni popolari;
   Teatro d'animazione;
   Teoria dei processi di socializzazione;
   Teoria della comunicazione.
 7. Area linguisticoletteraria.
  Settori: L09A, L11A, L12A, L12D, M07D:
   Dialettologia italiana;
   Didattica della lingua italiana;
   Estetica;
   Fonetica e fonologia della lingua italiana;
   Geografia linguistica;
   Grammatica italiana;
   Letterature comparate;
   Letteratura italiana;
   Lingua italiana;
   Linguistica generale;
   Linguistica italiana;
   Sociolinguistica.
 8. Area fisicomatematica.
  Settori:  A01A, A01B,  A01C, A01D,  A02B, A03X,  A04A, B01C,  K05B,
M07B, S01A:
   Calcolo delle probabilita';
   Didattica della fisica;
   Didattica della matematica;
   Fondamenti della fisica;
   Fondamenti della matematica;
   Fondamenti dell'informatica;
   Informatica generale;
   Logica;
   Matematica;
   Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
   Preparazioni di esperienze didattiche;
   Statistica matematica.
 9. Area delle scienze naturali igienistiche ed ambientali.
  Settori:  B01C, C01A,  C02X, C03X,  C11X, D01B,  D02A, E01A,  E02A,
E02C, E03A, E03B, F22A, M06A:
   Biologia umana;
   Botanica generale;
   Chimica dell'ambiente;
   Didattica dell'astronomia;
   Didattica della chimica;
   Didattica della geografia;
   Ecologia;
   Educazione ambientale;
   Geografia;
   Igiene ed educazione sanitaria;
   Igiene scolastica;
   Laboratorio didattico di scienze della terra;
   Zoologia.
 10. Area della musica e della comunicazione sonora.
  Settore L27B:
   Elementi di armonia e di contrappunto;
   Estetica musicale;
   Metodologia dell'educazione musicale;
   Storia degli strumenti musicali;
   Teoria musicale.
 11. Area delle scienze motorie.
  (Discipline indicate nel regolamento delle strutture didattiche)
 12. Area della didattica delle lingue moderne.
  Settori:  L09H, L10A,  L16A, L16B,  L17A, L17C,  L18A, L18C,  L19A,
L19B, L20A:
   Didattica delle lingue moderne;
   Lingua e letteratura francese;
   Lingua e letteratura inglese;
   Lingua e letteratura spagnola;
   Lingua e letteratura tedesca;
   Linguistica francese;
   Linguistica inglese;
   Linguistica spagnola;
   Linguistica tedesca;
   Filologia romanza;
   Filologia germanica.
 13. Area storico sociale.
  Settori: L02B, M01X, M02A, M03A, M04X, M08E, P03X:
   Storia contemporanea;
   Storia economica;
   Storia della scienza;
   Storia delle religioni;
   Storia medioevale;
   Storia moderna;
   Storia romana.
 14. Area del disegno.
  Settori: H11X, L26B:
   Disegno;
   Grafica;
   Percezione e comunicazione visiva;
   Storia e tecnica della fotografia.
  15. Area dell'integrazione scolastica per allievi disabili.
  Settori:  F11B, F19A,  F19B, F22A,  F23F, M09E,  M10A, M10B,  M11A,
M11B, M11D, M11E:
   Didattica speciale;
   Fisiologia della comunicazione;
   Fonetica e fonologia;
   Logopedia generale;
   Medicina preventiva riabilitativa e sociale;
   Neurologia pediatrica;
   Neuropsicologia;
   Patologia dello sviluppo e della fonazione;
   Pediatria preventiva e sociale;
   Psicologia clinica;
   Psicologia cognitiva;
   Psicologia dell'handicap e della riabilitazione;
   Psicologia di comunita';
   Psicologia dinamica;
   Psicopatologia dell'eta' evolutiva;
   Psicopatologia dello sviluppo;
   Psicopedagogia delle differenze individuali;
   Riabilitazione logopedica generale e speciale;
   Riabilitazione neurologica;
   Semeiotica foniatrica speciale;
   Semeiotica logopedica generale e speciale;
  Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 luglio 1998
                                              Il rettore: Dalla Torre