IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081/92 del consiglio  del 14 luglio
1992, relativo alla protezione  delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  d'origine dei  prodotti agricoli  ed alimentari  e, in
particolare, l'art. 10, concernente i controlli;
  Visti i regolamenti  della Commissione CE con i  quali le Comunita'
europee  hanno   provveduto  alla  registrazione   delle  indicazioni
geografiche protette  e delle  denominazioni di origine  protette nel
quadro della  procedura di cui  all'art. 17 del regolamento  (CEE) n.
2081/92 del consiglio;
  Visto il decreto legislativo n.  143 del 4 giugno 1997, concernente
il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
  Vista la legge n. 128 del  24 aprile 1998, recante disposizioni per
l'adempimento  di obblighi  derivanti dalla  appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee -  legge comunitaria 1995-1997, in particolare
l'art. 53;
  Visto il decreto ministeriale n. 63606  del 18 dicembre 1997 con il
quale si e' data attuazione entro i termini prescritti al citato art.
10  del  regolamento CEE  n.  2081/92,  concernente le  strutture  di
controllo, con particolare  riguardo all'adempimento delle condizioni
stabilite  dalle norme  EN  45011 da  parte  degli organismi  privati
autorizzati,  istituendo  un  comitato  tecnico  di  valutazione  con
partecipazione  delle   regioni  e   province  autonome,   attese  le
specifiche funzioni di coordinamento di cui al decreto legislativo n.
143/1997;
  Considerato che  la legge citata  24 aprile 1998, n.  128, contiene
all'art.  53 apposite  disposizioni sui  controlli e  vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti  agricoli e alimentari istituendo
un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero
per le politiche agricole sentite le regioni;
  Ritenuto  di   dover  valutare  globalmente  la   situazione  delle
strutture  di  controllo che  debbono  operare  in ambito  nazionale.
mediante un  apposito gruppo di valutazione  con partecipazione delle
regioni e  province autonome con criteri  di adeguata rappresentanza,
sostituendo le disposizioni di cui  al citato decreto del 18 dicembre
1997  in quanto  superate  dalla legge  n. 128  del  24 aprile  1998;
Decreta:
                               Art. 1.
                    Gruppo tecnico di valutazione
  E'  istituito presso  il  Ministero per  le  politiche agricole  il
gruppo tecnico incaricato di  valutare la rispondenza degli organismi
di controllo privati  ai requisiti di cui al comma  2, art. 53, legge
n.  128 del  24  aprile  1998, per  la  successiva autorizzazione  ed
iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima.
  Il gruppo tecnico e' altresi' incaricato di:
  a)  esprimere  parere,  nel  caso  di  autorita'  pubbliche,  sulla
disponibilita' di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento
della  attivita'  di controllo  e  sulla  adeguatezza delle  relative
procedure;
  b)  monitorare e  valutare  l'attivita'  delle autorita'  pubbliche
designate e degli organismi di controllo autorizzati;
  c) esprimere  parere in  merito alla  adozione di  provvedimenti di
sospensione e  revoca delle autorizzazioni rilasciate  agli organismi
di controllo privati (art. 53, par. 3);
  d)  formulare  linee  guida  di   indirizzo  per  le  attivita'  di
controllo,  con  riguardo  anche   alle  tariffe  relative  ai  costi
sostenuti.