IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il  decreto-legge 19 dicembre  1992, n. 487,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge  17 febbraio  1993, n.  33, e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n.
487/1992,  convertito   dalla  legge  n.  33/1993,   come  modificato
dall'art. 3 del  decreto-legge 22 novembre 1994,  n. 643, convertito,
con modificazioni,  dalla legge  27 dicembre 1994,  n. 738,  il quale
stabilisce, tra  l'altro, che:  "il commissario  liquidatore provvede
all'attuazione  del programma  di  cui  all'art. 2,  comma  2, e  dei
progetti di cui  all'art. 3, comma 2, ed  alla liquidazione dell'ente
soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di
cui al comma 1. Decorso tale  periodo, l'ente soppresso e le societa'
che a tale  data risultino ancora controllate dallo  stesso ente sono
assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con
decreto  del  Ministro  del   tesoro,  ad  eccezione  delle  societa'
individuate con decreto del  Ministro medesimo, alle quali continuano
ad  applicarsi le  disposizioni  del presente  decreto, e  successive
modificazioni,  fino  alla data  del  31  gennaio 1996,  intendendosi
sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al
commissario liquidatore dell'EFIM";
  Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare
il titolo V;
  Visto l'art. 2, comma 41, della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, il
quale  stabilisce che  "entro la  scadenza del  31 gennaio  1996, con
decreto  del  Ministro  del   tesoro,  su  proposta  del  commissario
liquidatore  dell'ente   partecipazioni  e   finanziamento  industria
manifatturiera (EFIM),  sono individuate le societa'  controllate dal
medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da societa' poste
in  liquidazione   coatta  amministrativa,  che  non   devono  essere
assoggettate  alla procedura  di liquidazione  coatta amministrativa,
alle  quali  continuano  ad  applicarsi le  disposizioni  del  citato
decreto-legge n.  487 del 1992, convertito,  con modificazioni, dalla
legge n. 33 del 1993, e  successive modificazioni, fino alla data del
31 dicembre 1996";
  Visto l'art.  3, comma 1,  del decreto-legge 28 settembre  1996, n.
504, convertito, con modificazioni, dalla  legge 27 novembre 1996, n.
602, il quale  stabilisce che "nell'art. 2, comma 41,  della legge 28
dicembre 1995,  n. 549, le parole:  ''fino alla data del  31 dicembre
1996''  sono  sostituite dalle  seguenti:  ''fino  alla data  del  31
dicembre 1997,  alla condizione che  si tratti di imprese  alle quali
non  vengano effettuate  erogazioni  che  possono essere  considerate
aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma''";
  Visto il proprio decreto n.  545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra
l'altro, ai sensi e per gli  effetti dell'art. 4, comma 3, del citato
decreto-legge n.  487/1992, su  proposta del  commissario liquidatore
dell'EFIM la societa' Alucasa S.p.a. e' stata esclusa dalla procedura
di  liquidazione coatta  amministrativa  in quanto  il programma  del
relativo settore prevedeva una durata di tre anni rispetto al termine
biennale della liquidazione;
  Visto il proprio decreto n.  745557 del 24 gennaio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1996, con il quale, tra
l'altro, ai  sensi e  per gli  effetti dell'art.  2, comma  41, della
legge n. 549/1995, la societa'  Alucasa S.p.a. e' stata esclusa dalla
procedura  di liquidazione  coatta  amministrativa  in quanto  doveva
restare operativa  "sino alla fine  del 1998 per consentire  la piena
esecuzione  degli  accordi  con  Alcoa,  con  il  mantenimento  pieno
dell'attivita'   lavorativa   e   del   livello   occupazionale,   in
compatibilita' con  i patti  che regolano  i rapporti  tra i  soci di
Eurallumina";
  Visto il proprio decreto n.  145075 del 23 gennaio 1997, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n.  24 del  30 gennaio  1997, con  il quale
viene disposto, tra l'altro, che  ad Alucasa continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui al decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla
legge n. 33/1993, fino al 31 dicembre 1997;
  Visto il proprio decreto n.  445055 del 21 gennaio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 23 del 29 gennaio 1998,  con il quale la
societa'  Alucasa  S.p.a. e'  stata  assoggettata  alla procedura  di
liquidazione coatta  amministrativa, a norma  del titolo V  del regio
decreto  16 marzo  1942, n.  267, ed  e' stato  preposto alla  stessa
procedura il dott.  Giuseppe Rebecca, nato ad Oderzo  (Treviso) il 18
gennaio 1947;
  Dovendosi provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e' nominato il comitato di sorveglianza della procedura
di liquidazione coatta amministrativa riguardante la societa' Alucasa
S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:
  dott.  Eugenio  Pinto,  nato  a   Taranto  il  20  settembre  1959,
presidente;
  dott.ssa Raffaella Di Maro, nata a Lecce il 18 giugno 1956;
  dott.  Lelio Fornabaio,  nato a  Stigliano (Matera),  il 16  giugno
1970.