IL RETTORE 
 Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di  Ancona,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Visto  il  testo  unico  delle  Leggi   sull'istruzione   superiore,
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione  del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari; 
 Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale  si  da'
attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio  del  26/1/1982  in
tema di formazione dei medici specialisti; 
 Visto il decreto del MURST 3/7/1996 con il quale  all'art.  8  della
tabella XLV/2  allegata  al  decreto  ministeriale  11  maggio  1995,
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  167
del 19 luglio 1995 sono aggiunte alcune scuole di specializzazione ed
in particolare  la  scuola  di  specializzazione  in  Dermatologia  e
Venerologia attivata presso questa Universita'  e  con  il  quale  e'
aggiunto  dopo  l'art.  29  della  medesima   tabella   il   relativo
ordinamento didattico; 
 Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995  sopracitato  ed  in
particolare il Capo I relativo  alle  norme  comuni  alle  scuole  di
specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti; 
 Viste le  proposte  formulate  dagli  Organi  Accademici  di  questa
Universita',  rispettivamente  in  data  23/4/97  dal  Consiglio   di
Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia,  11/6/97   dal   Consiglio   di
Amministrazione e 12/6/97 dal Senato Accademico volte ad ottenere  la
modifica di statuto all'art. 3.4.8 con l'inserimento  dell'articolato
relativo  all'ordinamento  della  scuola   di   specializzazione   in
Dermatologia e Venerologia  di  cui  alla  tabella  XLV/2,  Capo  II,
allegata  al  D.M.  11/5/95  ed  integrata  con  D.M.  del   3/7/1996
sopracitato,   e   con   conseguente   soppressione   dell'articolato
precedente; 
 Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le   nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo 
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; 
 Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale  sono  state
trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate; 
 Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997  con  la  quale  si
trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal  CUN  nella
seduta del 17/7/1997 in  merito  al  riordinamento  della  scuola  di
specializzazione  in  Dermatologia   e   Venerologia   al   fine   di
predisporre, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  16  della  legge
11/5/1989,  n.  168,  il  relativo  decreto  rettorale  di   modifica
statutaria; 
                              Decreta: 
 Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona  approvato  e
modificato  con  decreti  di  cui  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso: 
                               Art. 1. 
 All'art.  3.1  la  scuola  di  specializzazione  in  Dermatologia  e
Venereologia, compresa nell'elenco delle scuole  di  specializzazione
della Facolta' di Medicina  e  Chirurgia,  e'  rinominata  scuola  di
specializzazione in Dermatologia e Venerologia.