IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si da' attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti; Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in G.U. n. 167, del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Oftalmologia attivato presso questa Universita' ed e' aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico; Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti; Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Universita', rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facolta', 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.23 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Oftalmologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente; Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate; Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Universita' le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Oftalmologia perche' attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti; Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Universita' rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facolta', 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si e' espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Oftalmologia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la propria nota n. 25782, del 16/6/97, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse; Vista la nota ministeriale n. 2172, del 17/9/1997, con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Oftalmologia al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 3.4.23 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Oftalmologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995. Art. 3.4.23 - Scuola di specializzazione in Oftalmologia. 3.4.23.1 - La Scuola di Specializzazione in Oftalmologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica. 3.4.23.2 - La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale dell'oftalmologia. 3.4.23.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Oftalmologia. 3.4.23.4 - Il Corso ha la durata di 4 anni. 3.4.23.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Sede amministrativa della scuola e' l'Istituto di Scienze Oftalmologiche. 3.4.23.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' di n. 4 (quattro) per ciascun anno di corso per un totale di n. 16 (sedici) tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 3.4.23.5. Tabella A Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari A. Morfologia normale e patologia oculare. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di anatomia, embriologia e genetica oculare e di anatomia e istologia patologica. Settori: E09A Anatomia umana, F03X Genetica medica, F06A Anatomia patologica, F14X Malattie dell'apparato visivo. B. Fisiopatologia della visione. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza sulla fisiopatologia della visione, sui meccanismi della visione binoculare e la sua patologia, deve correttamente eseguire l'esame della refrazione e deve avere piena conoscenza dell'ortottica. Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F14X Malattie dell'apparato visivo. C. Semeiotica oculare. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire completa e piena conoscenza della semeiotica clinica e strumentale, nonche' dell'igiene oculare. Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo. D. Patologia e clinica oculare. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza specifica di tutta la patologia oculare compresa la patologia oftalmologica nel bambino; piena conoscenza di neuroftalmologia ergoftalmologia. Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo, F12B Neurochirurgia; F22A Igiene generale e applicata; F22B Medicina legale; F22C Medicina del lavoro. E. Chirurgia oftalmologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire piena capacita' nella esecuzione di interventi chirurgici sugli annessi, sull'orbita, sul segmento anteriore e posteriore dell'occhio. Settori: F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie dell'apparato visivo. Tabella B Standard complessivo di addestramento professionalizzante Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: 1. aver eseguito personalmente almeno 350 visite ambulatoriali e di reparto; 2. aver eseguito e valutato almeno 80 ERG e PEV complessivamente; 3. aver eseguito e valutato almeno 80 FAG; 4. aver eseguito e valutato almeno 50 CV computerizzati; 5. aver eseguito e valutato almeno 50 ecografie e 50 ecobiometrie; 6. aver eseguito almeno 80 applicazioni di Yag-Argon laser; 7. aver eseguito: I. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore; II. almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; III. almeno 100 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Ancona, 7 ottobre 1997 Il pro-rettore: Pacetti