IL RETTORE
 Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto   il   testo  unico  delle  Leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente  l'istituzione del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
 Visto  il  Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si da'
attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio  del  26/1/1982  in
tema di formazione dei medici specialisti;
 Visto  il  decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in G.U. n. 167, del
19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle  lauree  e  dei
diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n.
1652,  e  successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di
specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione  in
Oftalmologia  attivato  presso  questa  Universita' ed e' aggiunta la
tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;
 Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995  sopracitato  ed  in
particolare  il  Capo  I  relativo  alle  norme comuni alle scuole di
specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;
 Viste le  proposte  formulate  dagli  Organi  Accademici  di  questa
Universita',   rispettivamente  in  data  10/7/96  dal  Consiglio  di
Facolta', 24/7/96 dal Consiglio  di  Amministrazione  e  25/7/96  dal
Senato  Accademico  volte ad ottenere la modifica di statuto all'art.
3.4.23 con  l'inserimento  dell'articolato  relativo  all'ordinamento
della  scuola di specializzazione in Oftalmologia di cui alla tabella
XLV/2,  Capo  II,  allegata  al  D.M.    11/5/95  e  con  conseguente
soppressione dell'articolato precedente;
 Vista  la  propria  nota  n.  35032 del 25/10/1996 con la quale sono
state  trasmesse  al  Ministero  dell'Universita'  e  della   Ricerca
Scientifica   e  Tecnologica  le  delibere  degli  Organi  Accademici
succitate;
 Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con  la  quale
si  comunicava  che  il  CUN,  nella  riunione  del 12/12/1996, aveva
espresso il parere di rinviare a questa Universita' le  modifiche  di
statuto  relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in
Oftalmologia perche' attraverso la compilazione  della  scheda  delle
risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;
 Viste  le  delibere  degli  Organi  Accademici di questa Universita'
rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio  di  Facolta',  11/6/97
del  Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con
le quali si e' espresso parere favorevole alla scheda di  rilevamento
delle    risorse    approvata   dal   Consiglio   della   scuola   di
specializzazione in Oftalmologia;
 Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le   nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista la propria nota n. 25782, del 16/6/97, con la quale sono state
trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica  le  delibere degli Organi Accademici succitate in merito
alla scheda di rilevamento delle risorse;
 Vista la nota ministeriale n. 2172, del 17/9/1997, con la  quale  si
trasmette,  in  allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella
seduta del 17/7/1997 in  merito  al  riordinamento  della  scuola  di
specializzazione  in  Oftalmologia al fine di predisporre, ai sensi e
per gli effetti dell'art.  16  della  legge  11/5/1989,  n.  168,  il
relativo decreto rettorale di modifica statutaria;
                              Decreta:
 Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona  approvato e
modificato  con  decreti  di  cui  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
 All'art.   3.4.23   viene   inserito,  con  conseguente  abrogazione
dell'articolato  precedente,  l'articolato  relativo  all'ordinamento
della  scuola di specializzazione in Oftalmologia di cui alla tabella
XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.
 Art. 3.4.23 - Scuola di specializzazione in Oftalmologia.
 3.4.23.1 - La Scuola di Specializzazione  in  Oftalmologia  risponde
alle  norme  generali  delle  Scuole  di  Specializzazione  dell'area
medica.
 3.4.23.2 - La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel  settore
professionale dell'oftalmologia.
 3.4.23.3   -   La  Scuola  rilascia  il  titolo  di  Specialista  in
Oftalmologia.
 3.4.23.4 - Il Corso ha la durata di 4 anni.
 3.4.23.5 - Concorrono al funzionamento  della  Scuola  le  strutture
della   Facolta'   di  Medicina  e  Chirurgia  e  quelle  del  S.S.N.
individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma  2,  del
d.lvo   n.      502/1992,  ed  il  relativo  personale  universitario
appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla  tabella
A  e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali
e discipline.
 Sede  amministrativa  della  scuola   e'   l'Istituto   di   Scienze
Oftalmologiche.
 3.4.23.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere
ammessi  e' di n. 4 (quattro) per ciascun anno di corso per un totale
di n. 16  (sedici)  tenuto  conto  delle  capacita'  formative  delle
strutture di cui all'art. 3.4.23.5.
                                                            Tabella A
              Aree di addestramento professionalizzante
             e relativi settori scientifico-disciplinari
 A. Morfologia normale e patologia oculare.
 Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali
di anatomia, embriologia e genetica oculare e di anatomia e istologia
patologica.
 Settori:  E09A  Anatomia  umana, F03X Genetica medica, F06A Anatomia
patologica, F14X Malattie dell'apparato visivo.
 B. Fisiopatologia della visione.
 Obiettivo:  lo  specializzando  deve  acquisire   conoscenza   sulla
fisiopatologia della visione, sui meccanismi della visione binoculare
e  la  sua  patologia,  deve  correttamente  eseguire  l'esame  della
refrazione e deve avere piena conoscenza dell'ortottica.
 Settori:  E05A  Biochimica,  E06A  Fisiologia  umana,  F14X Malattie
dell'apparato visivo.
 C. Semeiotica oculare.
 Obiettivo:  lo  specializzando  deve  acquisire  completa  e   piena
conoscenza   della   semeiotica   clinica   e   strumentale,  nonche'
dell'igiene oculare.
 Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.
 D. Patologia e clinica oculare.
 Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza specifica  di
tutta  la  patologia  oculare compresa la patologia oftalmologica nel
bambino; piena conoscenza di neuroftalmologia ergoftalmologia.
 Settori: F14X Malattie dell'apparato  visivo,  F12B  Neurochirurgia;
F22A Igiene generale e applicata; F22B Medicina legale; F22C Medicina
del lavoro.
 E. Chirurgia oftalmologica.
 Obiettivo:  lo  specializzando  deve acquisire piena capacita' nella
esecuzione di interventi chirurgici sugli annessi,  sull'orbita,  sul
segmento anteriore e posteriore dell'occhio.
 Settori:    F13C    Chirurgia    maxillo-facciale,   F14X   Malattie
dell'apparato visivo.  Tabella B
                        Standard complessivo
                di addestramento professionalizzante
 Per essere ammesso all'esame finale di  diploma,  lo  specializzando
deve   dimostrare   d'aver   raggiunto   una   completa  preparazione
professionale   specifica,   basata   sulla   dimostrazione    d'aver
personalmente  eseguito  atti  medici  specialistici, come di seguito
specificato:
  1. aver eseguito personalmente almeno 350 visite ambulatoriali e di
reparto;
  2. aver eseguito e valutato almeno 80 ERG e PEV complessivamente;
  3. aver eseguito e valutato almeno 80 FAG;
  4. aver eseguito e valutato almeno 50 CV computerizzati;
  5. aver eseguito e valutato almeno 50 ecografie e 50 ecobiometrie;
  6. aver eseguito almeno 80 applicazioni di Yag-Argon laser;
  7. aver eseguito:
   I. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15%
condotti come primo operatore;
   II. almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno  il
20% condotti come primo operatore;
   III.  almeno 100 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno
il 40% condotti come primo operatore.
 Infine, lo specializzando deve  aver  partecipato  alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
 Nel   Regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno    eventualmente
specificate  le  tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso
specifico.
  Ancona, 7 ottobre 1997 Il pro-rettore: Pacetti