L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1993 con il quale l'Ala service assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza; Visto il provvedimento ISVAP n. 734 del 1 dicembre 1997, recante istruzioni concernenti la classificazione nel bilancio di esercizio dei rischi relativi alle assicurazioni dei rami danni; Vista l'istanza in data 8 giugno 1998 con la quale la societa' Ala service assicurazioni S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami infortuni (n. 1 del punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175), limitatamente agli infortuni di viaggio ed agli infortuni aeronautici; malattia (n. 2), limitatamente alle malattie incorse a persone in viaggio; merci trasportate (n. 7), limitatamente ai bagagli e/o effetti personali di viaggio; altri danni ai beni (n. 9), limitatamente ai bagagli e/o effetti personali di viaggio a seguito di furto, scippo o rapina; perdite pecuniarie di vario genere (n. 16) limitatamente alle spese di annullamento, variazione viaggio ed a quelle connesse a guasto o incidente di veicoli; tutela giudiziaria (n. 17) limitatamente ai rischi del turista; Considerato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 23 luglio 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attivita' assicurativa previsti dalla vigente normativa, si e' espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Ala service assicurazioni S.p.a.; Dispone: La societa' "Ala service assicurazioni S.p.a.", con sede in Milano, e' autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa ai rami infortuni (n. 1 del punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175), malattia (n. 2), merci trasportate (n. 7), altri danni ai beni (n. 9), perdite pecuniarie di vario genere (n. 16), tutela giudiziaria (n. 17), limitatamente ai rischi connessi al ramo assistenza. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 1998 Il presidente: Manghetti