IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto comma dell'articolo  3, con cui si e' stabilito
il limite  massimo di emissione  dei prestiti pubblici per  l'anno in
corso;
  Considerato che  l'importo delle emissioni  disposte a tutto  il 23
luglio 1998, ammonta,  al netto dei rimborsi gia'  effettuati, a lire
59.106  miliardi, e  tenuto  conto dei  rimborsi  di titoli  pubblici
ancora da effettuare;
  Visti i  propri decreti in  data 22 giugno,  10 luglio 1998,  con i
quali e' stata disposta l'emissione  delle prime quattro tranches dei
buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 1 luglio 1998/2001;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di una  quinta tranche  dei predetti  buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Visto il decreto  legislativo 24 giugno 1998, n.  213, recante, fra
l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato e
ritenuto, nell'attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
previsto dall'art. 40 dello stesso decreto legislativo, di continuare
a  provvedere alle  operazioni  di reimpiego  di  capitali di  titoli
nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966,
n. 651, nonche' alle operazioni di investimenti di capitali in titoli
nominativi per conto di enti morali, utilizzando gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'articolo 4, ove si prevede cha gli "specialisti
in titoli  di Stato",  individuati a  termini del  medesimo articolo,
hanno accesso esclusivo, con le  modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta l'emissione di  una quinta trance dei  buoni del
Tesoro  poliennali  4,50%  -  1 luglio  1998/2001,  fino  all'importo
massimo  di  nominali   lire  3.000  miliardi,  di   cui  al  decreto
ministeriale  del  22 giugno  1998,  citato  nelle premesse,  recante
l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.