IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo  14 aprile 1948, n. 496, che
riserva  al   Comitato  olimpico   nazionale  italiano   -  C.O.N.I.,
l'esercizio  dei  concorsi  pronostici  e  dei  giochi  di  abilita',
previsti  dal decreto  legislativo stesso,  quando sono  connessi con
manifestazioni  sportive  organizzate  o svolte  sotto  il  controllo
dell'ente predetto;
  Visto  l'art. 3  del  decreto del  Presidente  della Repubblica  18
aprile  1951, n.  581,  che  dispone che  ogni  gioco  o concorso  e'
disciplinato da apposito regolamento;
  Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti
per  l'organizzazione e  l'esercizio delle  attivita' di  gioco sopra
menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  la
disciplina  delle funzioni  dirigenziali nelle  amministrazioni dello
Stato;
  Vista la legge 3 febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni,
concernente    la    razionalizzazione   dell'organizzazione    delle
amministrazioni pubbliche e la  revisione della disciplina in materia
di pubblico impiego;
  Visto il  regolamento del concorso pronostici  denominato "Totogol"
connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive
organizzate o svolte  sotto il controllo del  C.O.N.I., approvato con
decreto del  Ministro delle finanze  10 marzo 1993,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27  aprile 1993 e, da ultimo, modificato
con decreto del 6 febbraio  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 35 del 12 febbraio 1996;
  Viste le  note n. 1020  del 16 aprile 1997,  n. 183 del  29 gennaio
1998, n. 1258 del  5 maggio 1998 e n. 1263 del 7  maggio 1998, con le
quali il C.O.N.I. ha proposto di modificare il suddetto regolamento;
  Ritenuta l'opportunita'  di modificare il regolamento  suddetto nel
senso proposto dal C.O.N.I.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al regolamento  del concorso  pronostici denominato  "Totogol",
connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive
organizzate  o  svolte  sotto  il  controllo  del  Comitato  olimpico
nazionale italiano  - C.O.N.I. -  approvato con decreto  del Ministro
delle finanze del 10 marzo  1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  97 del  27  aprile 1993,  da ultimo  modificato  con decreto  del
Ministro delle finanze del  6 febbraio1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 35  del 12  febbraio 1996,  sono apportate  le seguenti
modificazioni:
  a) all'art. 2, primo comma, il numero "30" e' sostituito dal numero
"32";
  b) modifiche all'articolo 3:
  1) al primo comma, dopo le  parole "a scelta", vengono eliminate le
seguenti  parole  "e sotto  la  esclusiva  responsabilita'"; dopo  le
parole "nei termini" vengono eliminate le parole "all'uopo";
  2) al secondo comma, dopo le parole "da pronosticare" sono aggiunte
le seguenti:
    "e al sistema di raccolta delle giocate";
  c) modifiche all'art. 4:
    1) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
  "Nella prima  parte della scheda (tagliando  figlia) sono indicati,
accoppiati,   i  nomi   delle   squadre  o   dei  competitori.   Ogni
accoppiamento di  due squadre o  competitori corrisponde a  uno degli
eventi  da  pronosticare.  Il  tagliando figlia  e'  formato  da  due
sezioni.   Nella  prima   sezione   sono  indicati   gli  eventi   da
pronosticare, suddivisi da l  a 15/16 e da 16/17 a  30/32, e a fianco
di  ciascuno risultano  stampate due  caselle con  i numeri  d'ordine
riferiti  a  ciascun evento  da  pronosticare,  in cui  il  giocatore
esprime il proprio pronostico  mediante l'apposizione di segno idoneo
a   essere   individuato   dall'apparecchiatura  di   lettura   della
macchina.";
    2) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
  "Possono, altresi', essere utilizzate schede nelle quali gli eventi
da pronosticare  sono indicati in  unica sequenza da  l a 30/32  e le
caselle,  contrassegnate con  i  numeri d'ordine  riferite a  ciascun
evento, sono suddivise sei volte da l  a 15/16 e da 16/17 a 30/32 per
un  totale  di  sei  possibili giocate.  Nella  seconda  sezione  del
tagliando  figlia,  la macchina  validatrice,  a  seguito di  lettura
ottica, stampera' i numeri  d'ordine progressivi che identificano gli
eventi marcati dal pronosticatore nella prima sezione.";
    3) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
  "Sulla  medesima  scheda  e'  ammessa  l'effettuazione  di  giocate
singole o di giocate  sistemistiche e, contemporaneamente, di giocate
singole   e   sistemistiche.   Una   giocata   singola   si   compila
contrassegnando  otto  delle   trentadue  caselle  corrispondenti  ai
pronostici  stampati  sulla  scheda.   Una  giocata  sistemistica  si
effettua  invece  contrassegnando  9,  10,  11, 12,  13  o  14  delle
trentadue  caselle   corrispondenti  ai  pronostici   stampati  sulla
scheda.";
  4) al dodicesimo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
    "ottenendo il rimborso della posta";
    5) il tredicesimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  tagliando matrice  e' separato  dal tagliando  figlia mediante
taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della
convalida  ed e'  immesso  automaticamente nell'apposito  contenitore
della macchina, che viene  conservato dall'ente gestore negli archivi
di cui al  successivo art. 5. Negli stessi archivi  e' conservata una
copia  dei   supporti  elettronici   contenenti  i   dati  chesaranno
utilizzati per  lo scrutinio  automatizzato, nonche'  per l'eventuale
verifica delle vincite risultanti dallo scrutinio stesso.";
    6) dopo il quindicesimo comma e' aggiunto il seguente:
  "E'  consentita  anche  la   partecipazione  al  concorso  mediante
validatrici in collegamento telematico. Su tali validatrici i dati di
gioco, stampati in  chiaro sulla seconda parte  del tagliando figlia,
vengono  anche impressi  in forma  codificata sul  tagliando inserito
automaticamente  dalla macchina  nell'apposito contenitore  interno e
vengono inoltre registrati nella  memoria interna della validatrice e
in  un  apposito  supporto  di memoria  estraibile  (capsuladati)  da
utilizzarsi  in   casi  di  emergenza.   I  dati  di   gioco  vengono
periodicamente trasferiti per via telematica  a un centro di raccolta
e   quindi,  previ   gli  opportuni   controlli,  vengono   trasmessi
telematicamente alla/e  sede/i di  zona competente/i e  registrati su
dischi  ottici   scrivibili  una   sola  volta,  rileggibili   e  non
modificabili   per  essere   successivamente  elaborati   secondo  le
procedure  in uso,  analogamente ai  dati raccolti  manualmente. Tali
dischi  vengono   consegnati  alla/e  commissione/i  di   zona  prima
dell'inizio  degli  avvenimenti  sportivi   oggetto  del  concorso  e
costituiscono  a  tutti  gli  effetti le  matrici  delle  schede  del
concorso.  Dette   matrici  elettroniche  fanno  stato   in  caso  di
contestazione. In caso di parziale o totale impossibilita' di lettura
delle   giocate  su   dischi  ottici,   vengono  archiviati,   previa
verbalizzazione,  supporti  magnetici  e/o capsuledati  e/o  tabulati
contenenti  l'elenco  di tutte  le  giocate  registrate, i  cui  dati
valgono a ogni effetto del concorso.";
  d) all'art. 5, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le operazioni  di deposito  e la custodia  di matrici  cartacee ed
elettroniche  sono controllate  e  sorvegliate  dalle commissioni  di
zona.   Di   ognuna   di   esse   fanno   parte   un   rappresentante
dell'Amministrazione delle finanze che la presiede, un rappresentante
del C.O.N.I. e un funzionario dell'Amministrazione delle finanze, che
esercita anche le funzioni di segretario.";
  e) all'art. 6, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
  "In caso di trasmissione telematica dei dati, la commissione estrae
dall'archivio anche i dischi  ottici e/o eventuali supporti magnetici
e/o   capsuledati,  inserisce   la  colonna   vincente  in   apposito
elaboratore e  provvede alla visualizzazione e  alla eventuale stampa
delle matrici elettroniche che hanno totalizzato punteggio vincente e
del relativo  elenco, oppure estrae  il tabulato dal quale  rileva le
giocate recanti colonne vincenti.";
    f) modifiche all'art. 8:
  1)  al primo  comma, dopo  la  parola "gestore",  sono aggiunte  le
seguenti parole: "entro  il secondo giorno dalla  data di svolgimento
del concorso";
    2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli estremi  delle matrici dichiarate vincenti  con quota unitaria
pari o inferiore a L.  4.000.000, relativi alla ricevitoria dove sono
state  effettuate le  giocate, sono  elencati in  apposito Bollettino
ufficiale edito  entro il  secondo giorno  dalla data  di svolgimento
delconcorso ed in visione presso  la ricevitoria stessa. Il giocatore
che  non ha  la possibilita'  di consultare  il Bollettino  ufficiale
oppure  il Bollettino  ufficiale  di ricevitoria,  fa pervenire  alla
competente  sede  di  zona  il  tagliando  figlia  entro  il  termine
stabilito per i reclami.";
  3)  al quarto  comma, la  parola "sei"  e' sostituita  dalla parola
"trenta" e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
  "Provvedera', altresi', alla consegna alla sede di zona di tutte le
matrici  vincenti nonche'  dei  tabulati contenenti  la stampa  dello
sviluppo  del/i  supporto/i  elettronico/i  di  cui  al  primo  comma
dell'art. 12";
    g) modifiche all'art. 9:
    1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "E'  istituita  in Roma,  presso  la  direzione generale  dell'ente
gestore,  una  commissione  centrale composta  di  un  rappresentante
dell'amministrazione   delle  finanze,   che  la   presiede,  di   un
rappresentante  del C.O.N.I.  e  un funzionario  del Ministero  delle
finanze, che esercita anche  funzioni di segretario. Tale commissione
ha  il  compito  di  esaminare  i  reclami  a  essa  trasmessi  dalle
commissioni di zona  e di determinare, sulla  base degli accertamenti
delle commissioni stesse,  le quote unitarie definitive  dei premi da
pubblicare nel Bollettino ufficiale.";
  2)  al secondo  comma,  la parola  "quindici"  e' sostituita  dalla
parola "settantacinque" e  dopo la parola "matrici"  sono aggiunte le
seguenti "(e/o supporti elettronici)";
    3) l'ultimo comma, e' sostituito dal seguente:
  "Ogni  diritto e'  esercitato  in  giudizio, innanzi  all'autorita'
giudiziaria ordinaria,  entro i sessanta giorni  successivi alla data
di  pubblicazione dell'esito  del reclamo  di cui  all'art. 8.  Resta
ferma  l'esperibilita' dell'azione  giudiziaria  ordinaria, anche  in
mancanza del previo esperimento del  reclamo, entro i sessanta giorni
successivi alla  data di  pubblicazione del bollettino  ufficiale dei
vincenti.";
  h)  all'art. 10  le parole  "del termine  fissato" sono  sostituite
dalle parole "dei termini fissati";
    i) modifiche all'art. 11:
  1)  al terzo  comma,  le parole  "un'apposita commissione  nominata
dall'ente  stesso di  cui fa  parte un  rappresentante del  Ministero
delle  finanze"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la  commissione
centrale di cui all'art. 9.";
    2) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
  "Qualora venga richiesto il pagamento  di una vincita conseguita su
un tagliando figlia non  decifrabile, il tagliando stesso costituisce
valido documento di legittimazione al  pagamento, a condizione che il
tagliando   matrice  corrispondente   risulti  elencato   tra  quelli
vincenti.  La  corrispondenza tra  le  due  parti della  scheda  deve
risultare  dall'esatto   abbinamento  tra  le  due   parti  del  logo
prestampato,  nonche' dalla  corrispondenza dei  segni di  pronostico
scritti  dal  giocatore sulla  parte  figliacon  quelli stampati  sul
tabulato  denominato  "elenco  vincenti per  ricevitoria"  archiviato
dalla commissione.";
    l) l'art. 12 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 12.  - Concorrono alla determinazione  delle colonne vincenti
solamente  le  matrici  cartacee  o  elettroniche  che,  compilate  e
ricevute nei  modi prescritti, risultano custodite  a norma dell'art.
5.  Qualora  per  qualsiasi  motivo la  matrice  cartacea  non  fosse
rinvenuta  nell'archivio,  la  commissione di  zona  procedera'  allo
sviluppo del  supporto elettronico  archiviato ai sensi  dell'art. 4.
Identica  procedura e'  applicata anche  nel caso  in cui  la matrice
cartacea  rinvenuta  nell'archivio  si  presenti non  integra  o  non
decifrabile per quanto attiene ai pronostici e/o ai dati di convalida
della scheda.
  Nel caso  in cui non  risulti archiviato il supporto  elettronico o
qualora non  sia possibile  effettuare lo  sviluppo dello  stesso, la
matrice mancante  o non  integra o non  decifrabile non  partecipa al
concorso  e il  concorrente ha  diritto solamente  al rimborso  della
posta pagata, dietro  consegna del tagliando figlia  in suo possesso,
esclusa - salvo  i casi di dolo o colpa  grave - ogni responsabilita'
tanto dell'ente gestore  e dei suoi ausiliari,  quanto dei ricevitori
autorizzati, nello svolgimento delle rispettive attivita'.
  Le disposizioni di cui al  precedente comma si applicano anche alle
giocate  raccolte  telematicamente  nel   caso  non  fosse  possibile
ottenere  la matrice  elettronica  dai dischi  ottici  o dagli  altri
supporti  elettronici, o  non  fosse leggibile  il supporto  cartaceo
corrispondente.
  L'ente gestore, i suoi ausiliari,  i ricevitori autorizzati, ove in
qualsiasi momento accertino la mancanza  di una matrice, del relativo
supporto elettronico  e del  relativo tabulato,  ne danno  notizia al
pubblico  mediante avviso  che deve  rimanere esposto  nel locale  di
svolgimento delle attivita' rispettive sino alla scadenza del termine
di  presentazione  del reclamo  previsto  dall'art.  8. Tali  matrici
mancanti  sono escluse  dal concorso  anche nella  ipotesi in  cui la
pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.";
  m) all'art. 13, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Qualora, prima del compimento delle  operazioni di cui all'art. 6,
si verifica,  per cause di  forza maggiore, la distruzione,  totale o
parziale, delle matrici e/o dei relativi supporti elettronici e/o dei
relativi  tabulati,  che  hanno   efficacia  probatoria,  ricevuti  e
custoditi, essi  sono dichiarati  esclusi dal  concorso e  i relativi
concorrenti hanno diritto solamente al rimborso della quota destinata
al montepremi.";
  n) all'art. 14, secondo comma, le parole: "gli uffici di zona" sono
sostituite dalle parole "le sedi di zona".
  Il  presente atto  e'  immediatamente efficace  e sara'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 luglio 1998
                                        Il direttore generale: Romano