IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992 relativo  alla protezione delle indicazioni  geografiche e delle
denominazioni  d'origine dei  prodotti agricoli  ed alimentari  e, in
particolare, l'art. 10, concernente i controlli;
  Visti  i regolamenti  della  Commissione CE  con  i quali  l'Unione
europea   ha   provveduto   alla  registrazione   delle   indicazioni
geografiche protette  e delle  denominazioni di origine  protette nel
quadro della  procedura di cui  all'art. 17 del regolamento  (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
  Visto il decreto  legislativo n. 143 del 4  giugno 1997 concernente
il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
  Vista la legge  n. 128 del 24 aprile 1998  recante disposizioni per
l'adempimento  di obblighi  derivanti dalla  appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee -  legge comunitaria 1995-1997, in particolare
l'art. 53;
  Considerato che  le richieste  di autorizzazione da  presentarsi ai
sensi del  comma 7,  lettera b),  del citato art.  53 della  legge n.
128/1998 sono pervenute,  alla data del 30 giugno 1998,  solo per una
parte   dei  prodotti   a   indicazione  geografica   protetta  o   a
denominazione  di origine  protetta  italiani  riconosciuti ai  sensi
dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92;
  Considerato  che   le  domande   di  autorizzazione   ai  controlli
presentate  da  parte  di  organismi  privati  al  Ministero  per  le
politiche  agricole  debbono  rispondere ai  requisiti  previsti  dal
decreto  ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61621, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n. 162;
  Considerato che  per l'esame delle istanze  pervenute, il Ministero
per  le  politiche agricole,  con  decreto  del  25 maggio  1998,  ha
istituito un  gruppo tecnico  di valutazione  la cui  composizione e'
prevista dal decreto ministeriale n. 63606 del 18 dicembre 1997;
  Considerato che le  domande di autorizzazione ai  controlli per gli
organismi privati  pervenute al  Ministero per le  politiche agricole
necessitano,  secondo  il  parere  espresso  dal  gruppo  tecnico  di
valutazione, alcune  di adeguamento documentale e  altre di modifiche
strutturali;
  Considerato  che l'art.  53 della  legge  24 aprile  1998, n.  128,
prevede al comma 12, il riconoscimento dell'autorizzazione ad operare
entro  trenta giorni  in  forma di  silenzioassenso,  fatta salva  la
facolta' di sospensione o revoca;
  Considerato  altresi'  che per  un  elevato  numero di  prodotti  a
indicazione geografica protetta o a denominazione di origine protetta
non risulta pervenuta una richiesta di autorizzazione ai controlli da
parte di organismi privati;
  Ritenuto di  dare applicazione all'art.  53 della legge n.  128 del
1998 impartendo  le prime  disposizioni attuative e  gli orientamenti
per i successivi adempimenti;
                              Decreta:
                               Art.1.
  Gli organismi  di controllo  privati, segnalati ai  sensi dell'art.
53, comma  7, lettera  b), della  legge 24 aprile  1998, n.  128, con
istanza pervenuta al Ministero per le politiche agricole alla data di
pubblicazione  del presente  decreto nella  Gazzetta Ufficiale,  sono
temporaneamente  autorizzati alla  effettuazione  dei controlli  alla
condizione che immediatamente riscontrino le richieste di adeguamento
strutturale e documentale a ciascuno  di essi formalmente rivolte, ed
alla condizione che l'adeguamento effettivo di carattere documentale,
di carattere strutturale e di modalita' di controllo siano realizzati
entro tre mesi  a far data dalla pubblicazione  del presente decreto,
pena la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.