IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli; Visti i regolamenti della Commissione CE con i quali l'Unione europea ha provveduto alla registrazione delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997 concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole; Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997, in particolare l'art. 53; Considerato che le richieste di autorizzazione da presentarsi ai sensi del comma 7, lettera b), del citato art. 53 della legge n. 128/1998 sono pervenute, alla data del 30 giugno 1998, solo per una parte dei prodotti a indicazione geografica protetta o a denominazione di origine protetta italiani riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92; Considerato che le domande di autorizzazione ai controlli presentate da parte di organismi privati al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61621, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n. 162; Considerato che per l'esame delle istanze pervenute, il Ministero per le politiche agricole, con decreto del 25 maggio 1998, ha istituito un gruppo tecnico di valutazione la cui composizione e' prevista dal decreto ministeriale n. 63606 del 18 dicembre 1997; Considerato che le domande di autorizzazione ai controlli per gli organismi privati pervenute al Ministero per le politiche agricole necessitano, secondo il parere espresso dal gruppo tecnico di valutazione, alcune di adeguamento documentale e altre di modifiche strutturali; Considerato che l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, prevede al comma 12, il riconoscimento dell'autorizzazione ad operare entro trenta giorni in forma di silenzioassenso, fatta salva la facolta' di sospensione o revoca; Considerato altresi' che per un elevato numero di prodotti a indicazione geografica protetta o a denominazione di origine protetta non risulta pervenuta una richiesta di autorizzazione ai controlli da parte di organismi privati; Ritenuto di dare applicazione all'art. 53 della legge n. 128 del 1998 impartendo le prime disposizioni attuative e gli orientamenti per i successivi adempimenti; Decreta: Art.1. Gli organismi di controllo privati, segnalati ai sensi dell'art. 53, comma 7, lettera b), della legge 24 aprile 1998, n. 128, con istanza pervenuta al Ministero per le politiche agricole alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono temporaneamente autorizzati alla effettuazione dei controlli alla condizione che immediatamente riscontrino le richieste di adeguamento strutturale e documentale a ciascuno di essi formalmente rivolte, ed alla condizione che l'adeguamento effettivo di carattere documentale, di carattere strutturale e di modalita' di controllo siano realizzati entro tre mesi a far data dalla pubblicazione del presente decreto, pena la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.