IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Parma, approvato
con  regio decreto  13  ottobre 1927  e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il regio  decreto 30  settembre 1938,  n. 1652  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio l978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la  legge 9 maggio 1989,  n. 168 e in  particolare l'art. 16,
comma 1 relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11;
  Visti  i  decreti ministeriali  11  maggio  1995  e 5  maggio  1997
"Modificazioni all'ordinamento  didattico universitario relativamente
alle scuole di specializzazione del settore medico", pubblicati nelle
Gazzette Ufficiali del  19 luglio 1995 n. 167, e  del 17 giugno 1997,
n. 139, serie generale;
  Viste le proposte di modifica  dello statuto formulate dagli organi
deliberativi di questo Ateneo;
  Preso atto  della nota  di indirizzo  ministeriale prot.  n. 1/1998
recante "legge 15 maggio 1997, n. 127, Autonomia didattica";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in  deroga al termine triennale  di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi esposti nelle deliberazioni  degli organi accademici di questa
Universita';
                              Decreta:
  Lo statuto di  questo Ateneo, approvato e modificato  con i decreti
sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
          Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare
                              Art. 299.
  E' istituita presso l'Universita' degli studi di Parma la scuola di
specializzazione    in   chirurgia    vascolare.    La   scuola    di
specializzazione in chirurgia vascolare  risponde alle norme generali
delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  La scuola ha  lo scopo di formare medici  specialistici nel settore
professionale  della  diagnostica,  della  clinica  e  della  terapia
chirurgica,  delle  malattie  vascolari intese  come  malattie  delle
arterie, delle vene e dei linfatici.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.
                              Art. 300.
  La durata del corso degli studi e' di cinque anni.
  Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale
e  seminariale  ed  attivita'  di  tirocinio  guidato  da  effettuare
frequentando le  strutture sanitarie della scuola  fino a raggiungere
l'orario annuo complessivo  previsto per il personale  medico a tempo
pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
  Concorrono  al  funzionamento  della   scuola  le  strutture  della
facolta'  di  medicina e  chirurgia  i  dipartimenti e  gli  istituti
nonche' quelle del Servizio sanitario nazionale (convenzionate) ed il
relativo personale universitario  appartenente ai settori scientifico
disciplinari di cui alla tabella  "A" e quello dirigente del Servizio
sanitario   nazionale   delle   corrispondenti  aree   funzionali   e
discipline.
  La sede amministrativa della scuola e' situata presso l'Istituto di
clinica chirurgica generale toracica e vascolare.
  In base alle strutture e  attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di specializzandi di iscritti in
1  (uno)   per  ciascun  anno,   per  un  totale  di   numero  cinque
specializzandi.
  Sono ammessi  alla prova di  ammissione alla scuola i  laureati del
corso di laurea in medicina e chirurgia.
  Sono altresi'  ammessi al concorso  coloro che sono in  possesso di
titolo di studio, conseguito  presso Universita' straniere e ritenuto
equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.
                              Art. 301.
  Il  consiglio della  scuola determina  l'articolazione del  corso e
relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture.
  Il  piano  di  studio  e'  definito  nel  rispetto  generale  degli
obiettivi generali  e di  quelli da  raggiungere nelle  diverse aree,
tenendo  conto  degli  obiettivi  specifici e  dei  relativi  settori
scientifico disciplinari riportati nella seguente tabella "A":
  Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
  A. Area propedeutica .
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   conoscenze  di
anatomofisiopatologia ed anatomia chirurgica, deve inoltre apprendere
le  conoscenze necessarie  alla  valutazione  epidemiologica ed  alla
sistematizzazione   dei   dati   clinici   anche   mediante   sistemi
informatici.
  Settori:  E06A   Fisiologia  umana,   E09A  Anatomia   umana,  E098
Istologia,  E10X  Biofisica  medica  (E06A  fisiologia  umana),  F01X
Statistica  medica,  F06A  Anatomia  patologica,  F07G  Malattie  del
sangue,  K05B  informatica,   K06X  bioingegneria,  L18C  linguistica
inglese.
  B. Area di semiologia clinica  e diagnostica strumentale invasiva e
non invasiva.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
semeiologiche cliniche  e di  diagnostica strumentale invasiva  e non
invasiva  idonee   al  trattamento  delle   vascuolopatie  cerebrali,
viscerali  e  periferiche,  nonche'  delle  malattie  cardiache  piu'
frequenti.
  Settori:   F07C   Malattie  dell'apparato   cardiovascolare,   F08E
Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
  C. Area di specialita' chirurgiche correlate .
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  apprendere  le  fondamentali
metodologie e  cliniche relative ai settori  specialistici correlati,
nonche'  le loro  fondamentali tecniche  chirurgiche. In  particolare
deve acquisire la  pratica clinica per la diagnosi  ed il trattamento
chirurgico   e   postoperatorio   delle   piu'   frequenti   malattie
chirurgiche.
  Settori:  F08A Chirurgia  generale, F08D  Chirurgia toracica,  F09X
Chirurgia cardiaca, F10X Chirurgia  urologica, F16A Malattie apparato
locomotore.
  D. Area di chirurgia vascolare .
  Obiettivo:  lo specializzando  deve saper  integrare le  conoscenze
semeiologiche dell'analisi  clinica dei  pazienti, saper  decidere la
piu'    opportuna    condotta    terapeutica,    saper    intervenire
chirurgicamente sotto  il profilo terapeutico, in  modo integrato con
altri settori specialistici chirurgici,
  Settori:  F06A  Anatomia  patologica, F07C  Malattie  dell'apparato
cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Cardiochirurgia.
  E. Area di chirurgia endovascolare .
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  acquisire  le normali  nozioni
teorico   pratiche   del   cateterismo   arterioso   e   le   terapie
endovascolari; ivi comprese le terapie locoregionali, farmacologiche,
la  dilatazione  percutanea  transluminale, l'applicazione  di  stent
vascolari e di  endoprotesi, nonche' le metodiche  da esse derivanti.
Deve inoltre acquisire conoscenza e capacita' pratica nelle metodiche
di controllo strumentale invasive e non.
  Settori: F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini.
  F. Area angiologica .
  Obiettivo; lo specializzando deve  apprendere le conoscenze teorico
pratiche per  la diagnosi  e la terapia  delle malattie  vascolari di
interesse medico.
  Settore: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.
  G. Area di anestesiologia e valutazione critica .
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  apprendere  le metodologie  di
anestesia  e  terapia  del  dolore   in  modo  da  poter  collaborare
attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della piu'
opportuna condotta clinica; deve  inoltre, acquisire gli elementi per
procedere  alla  valutazione  critica  degli  atti  clinici  ed  alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
  Settori: F08A  Chirurgia generale,  F08E Chirurgia  vascolare, F21X
Anestesiologia, F22B Medicina legale.
                              Art. 302.
  All'inizio  di ciascun  anno  di corso  il  consiglio della  scuola
programma  le  attivita'  comuni  per  gli  specializzandi  e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
  Per tutta  la durata della  scuola gli specializzandi  sono guidati
nel  loro  percorso formativo  da  tutori  designati annualmente  dal
consiglio della scuola.
  Il tirocinio e'  svolto nelle strutture universitarie  ed in quelle
ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio
e l'esito positivo  del medesimo sono attestati dai  docenti ai quali
e' affidata la responsabilita' didattica.
  Il consiglio della scuola puo'  autorizzare un periodo di frequenza
all'estero in strutture  Universitarie ed extrauniversitarie coerenti
con  le  finalita'  della  scuola per  periodi  complessivamente  non
superiori ad un anno.
                              Art. 303.
  L'esame  di  diploma consta  nella  presentazione  di un  elaborato
scritto  su  una  tematica  di chirurgia  vascolare,  assegnata  allo
specializzando almeno  un anno  prima dell'esame stesso  e realizzata
sotto la guida di un docente della scuola.
  La  commissione  d'esame  per   il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione viene nominata secondo la normativa vigente.
  Lo specializzando,  per essere ammesso all'esame  finale, deve aver
frequentato  il piano  di studi  previsto e  aver superato  gli esami
annuali. Deve  inoltre dimostrare di  aver condotto in  prima persona
con progressiva  assunzione di  autonomia professionale,  atti medici
specialistici  certificati secondo  lo  standard nazionale  specifico
riportato nella tabella "B".
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Per essere  ammesso all'esame  finale di diploma  lo specializzando
deve  aver frequentato  reparti di  chirurgia generale  e/o chirurgia
d'urgenza per almeno una annualita'; dimostrare di aver raggiunto una
completa   preparazione   professionale   specifica,   basata   sulla
dimostrazione    d'aver    personalmente   eseguito    atti    medici
specialistici, come di seguito specificato:
   procedure diagnostiche di malattie vascolari:
  diagnostica  vascolare incruenta:  200 casi  di cui  almeno il  50%
eseguito in prima persona;
  diagnostica  vascolare cruenta:  100 casi  a cui  lo specializzando
partecipa in collaborazione;
  interventi di  chirurgia vascolare di  alta e media  chirurgia: 200
casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona;
  interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di
cui almeno il 15% eseguiti in prima persona;
  interventi di  chirurgia endovascolare: 100  casi di cui  almeno il
10% effettuato in prima persona;
  interventi di  chirurgia generale:  100 casi di  cui almeno  il 10%
effettuato in prima persona.
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 1 luglio 1998
                                               Il rettore: Occhiocupo