IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori vitivinicoli toscani, legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Montecucco"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini favorevole alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Montecucco" e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 dell'8 aprile 1998; Viste le istanze presentate dall'Associazione produttori vitivinicoli toscani e dall'Unione provinciale agricoltori Grosseto, avverso il parere e la proposta di disciplinare relativi alla denominazione di origine controllata di che trattasi riguardante in particolare l'art. 3 del detto disciplinare ed intese ad ottenere due diverse integrazioni della zona di produzione delle uve; Visto il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale il medesimo ha accolto per intero le istanze di cui sopra e l'art 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Montecucco", con le integrazioni richieste, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 27 luglio 1998; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine control- lata per i vini "Montecucco" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' ai pareri espressi al riguardo dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Montecucco" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Montecucco" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.