IL DIRIGENTE
capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
   tutela  e   la valorizzazione   delle denominazioni  di origine  e
   delle indicazioni   geografiche      tipiche    dei      vini    e
   responsabile  del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del procedimento  di riconoscimento  di denominazione  di
origine dei vini;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Vista   la   domanda    presentata   dall'Associazione   produttori
vitivinicoli toscani, legittimata ai sensi  dell'art. 1, comma 2, del
decreto  del Presidente  della  Repubblica 20  aprile  1994, n.  348,
intesa ad  ottenere il riconoscimento della  denominazione di origine
controllata per i vini "Montecucco";
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche   tipiche  dei   vini   favorevole   alla  richiesta   di
riconoscimento della denominazione di  origine controllata per i vini
"Montecucco" e  la relativa  proposta di disciplinare  di produzione,
formulata dal Comitato medesimo,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 78 dell'8 aprile 1998;
  Viste   le   istanze    presentate   dall'Associazione   produttori
vitivinicoli toscani e  dall'Unione provinciale agricoltori Grosseto,
avverso  il  parere  e  la proposta  di  disciplinare  relativi  alla
denominazione di  origine controllata di che  trattasi riguardante in
particolare l'art. 3 del detto disciplinare ed intese ad ottenere due
diverse integrazioni della zona di produzione delle uve;
  Visto il parere integrativo del  Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini con il  quale il medesimo ha accolto per
intero  le  istanze di  cui  sopra  e  l'art  3 del  disciplinare  di
produzione   dei  vini   a  denominazione   di  origine   controllata
"Montecucco",  con   le  integrazioni  richieste,   pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 27 luglio 1998;
  Ritenuto  pertanto necessario  doversi procedere  al riconoscimento
della denominazione di origine control-
  lata  per  i  vini  "Montecucco" e  all'approvazione  del  relativo
disciplinare  di  produzione in  conformita'  ai  pareri espressi  al
riguardo dal sopra citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,  prevede che  le denominazioni  di origine  controllata e
controllata   e  garantita   vengono  riconosciute   ed  i   relativi
disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto
del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   riconosciuta   la   denominazione   di   origine   controllata
"Montecucco" ed e' approvato, nel  testo annesso al presente decreto,
il relativo disciplinare di produzione.
  La denominazione  di origine controllata "Montecucco"  e' riservata
ai vini che rispondono alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le
cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.