IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  luglio  1998  con  il  quale e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza;
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Considerato che una ondata eccezionale  di caldo ha investito parte
del territorio nazionale causando incendi di eccezionali proporzioni,
con  gravissimi  danni  alle  coltivazioni,  a  beni  privati,  e  ad
attivita' produttive;
  Ritenuta  la   necessita'  di   disporre  l'attuazione   di  misure
straordinarie finalizzate a favorire  il ritorno a normali condizioni
di vita da parte delle  popolazioni interessate ed alla ripresa delle
attivita' produttive;
  Viste le richieste delle regioni interessate;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per l'attuazione di interventi  volti a favorire il ritorno alle
normali condizioni di  vita da parte delle  popolazioni interessate e
la  ripresa   delle  attivita'  produttive  nelle   zone  colpite  da
eccezionali incendi sono assegnati  alle regioni Calabria, Sardegna e
Sicilia contributi rispettivamente di lire 6 miliardi, 2 miliardi e 2
miliardi.
  2. Per  gli interventi di  cui al comma  1 le Regioni  provvedono a
stabilire criteri  e modalita' di  erogazione di contributi  a favore
dei  soggetti gravemente  danneggiati, tenuto  anche conto  dei danni
subiti a beni immobili e  mobili e alle coltivazioni, con particolare
riferimento  alle tipologie  delle medesime  e all'estensione  areale
della superficie bruciata, applicando,  comunque, una franchigia di 5
milioni di lire.