IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 1998 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza; Visto l'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Considerato che una ondata eccezionale di caldo ha investito parte del territorio nazionale causando incendi di eccezionali proporzioni, con gravissimi danni alle coltivazioni, a beni privati, e ad attivita' produttive; Ritenuta la necessita' di disporre l'attuazione di misure straordinarie finalizzate a favorire il ritorno a normali condizioni di vita da parte delle popolazioni interessate ed alla ripresa delle attivita' produttive; Viste le richieste delle regioni interessate; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Per l'attuazione di interventi volti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita da parte delle popolazioni interessate e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite da eccezionali incendi sono assegnati alle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia contributi rispettivamente di lire 6 miliardi, 2 miliardi e 2 miliardi. 2. Per gli interventi di cui al comma 1 le Regioni provvedono a stabilire criteri e modalita' di erogazione di contributi a favore dei soggetti gravemente danneggiati, tenuto anche conto dei danni subiti a beni immobili e mobili e alle coltivazioni, con particolare riferimento alle tipologie delle medesime e all'estensione areale della superficie bruciata, applicando, comunque, una franchigia di 5 milioni di lire.