IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il  decreto-legge 3  . maggio 1995,  n. 154,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto  il  decreto legge  30  gennaio  1998,  n. 6  convertito  con
modificazioni dalla legge 31 marzo 1998, n. 61;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione  civile di  cui alla  legge 24  febbraio 1992,  n. 225  al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
27  settembre  1997,  concernente  la dichiarazione  dello  stato  di
emergenza nei territori  delle regioni Marche e  Umbria colpite dalla
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
  Vista l'ordinanza n.  2668 del 28 settembre  1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 228 del 30 settembre
1997;
  Vista  l'ordinanza n.  2669 del  1 ottobre  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n. 235  dell'8 ottobre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2694  del 13  ottobre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 241 del  15 ottobre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2706  del 31  ottobre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 257 del  4 novembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2717 del  20 novembre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 273  del 22 novembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2719 del  28 novembre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 282 del  3 dicembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2725 del  15 dicembre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 295  del 19 dicembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2728 del  22 dicembre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 300  del 27 dicembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2740  del 27  gennaio 1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  26 del  2 febbraio
1998;
  Vista l'ordinanza  n. 2742  del 6  febbraio 1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 33 del  10 febbraio
1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2779  del 31  marzo  1998, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2783  del 9  aprile  1998, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 87  del 15  aprile
1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2786 del  15 maggio  1998, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  115 del  20 maggio
1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2791 del  15 giugno  1998, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  141 del  19 giugno
1998;
  Considerato che  l'art. 2,  comma 6,  del decreto-legge  30 gennaio
1998, n. 6,  convertito con modificazioni dalla  legge di conversione
30 marzo 1998,  n. 61, prevede che, ai fini  della determinazione dei
costi  ammessi   al  contributo   pubblico  per  gli   interventi  di
ricostruzione  pubblici e  privati, i  relativi parametri  tecnici ed
economici siano adottati  dalle regioni Marche e  Umbria d'intesa con
il Ministro  dei lavori pubblici  e il Dipartimento  della protezione
civile;
  Visto l'art. 14, comma 11, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;
  Sentite le regioni Marche e Umbria;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  Prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  lavori  pubblici  di  qualsiasi  importo  previsti  dal
decreto-legge  30 gennaio  1998, n.  6, convertito  con modificazioni
dalla legge  30 marzo  1998, n. 61,  sono automaticamente  escluse, a
prescindere dal  criterio di  aggiudicazione, le offerte  con ribassi
inferiori al 5 per cento.
  2. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore
a 5  milioni di  ECU con  il criterio  del prezzo  piu' basso  di cui
all'art.  21 della  legge  11  febbraio 1994,  n.  109, e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  l'amministrazione  interessata  deve
valutare l'anomalia delle offerte di  cui all'art. 30 della direttiva
93/197/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le
offerte  che  presentino  un  ribasso pari  o  superiore  alla  media
aritmetica dei ribassi  percentuali di tutte le  offerte ammesse, con
esclusione  del venti  per cento,  arrotondato all'unita'  superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso,  incrementata  dello  scarto medio  aritmetico  dei  ribassi
percentuali che  superano la predetta  media. A tal fine  la pubblica
amministrazione prende  in considerazione, entro trenta  giorni dalla
data di  presentazione delle offerte,  esclusivamente giustificazioni
fondate  sull'economicita' del  procedimento di  costruzione o  delle
soluzioni  tecniche  adottate   o  sulle  condizioni  particolarmente
favorevoli  di cui  gode  l'offerente, con  esclusione, comunque,  di
giustificazioni relativamente  a tutti  quegli elementi i  cui valori
minimi sono  stabiliti da  disposizioni legislative,  regolamentari o
amministrative,  ovvero   i  cui  valori  sono   rilevabili  da  dati
ufficiali.  Le  offerte  debbono  essere corredate,  fin  dalla  loro
presentazione, da  giustificazioni relativamente alle voci  di prezzo
piu' significative,  indicate nel  bando di gara  o nella  lettera di
invito, che concorrono  a formare un importo non inferiore  al 75 per
cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di
lavori  pubblici  di  importo   inferiore  alla  soglia  comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla
gara, delle offerte che presentino  una percentuale di ribasso pari o
superiore a quanto stabilito ai  sensi del primo periodo del presente
comma.  La procedura  di  esclusione automatica  non e'  esercitabile
qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.