IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
          E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista  la  legge  2  agosto  1952, n.  1221,  recante:  "Norme  per
l'esercizio  e   il  potenziamento   delle  ferrovie  in   regime  di
concessione";
  Vista la legge 15 dicembre  1990, n. 385, recante: "Disposizioni in
materia di trasporti";
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista la legge  26 febbraio 1992, n. 211,  recante: "Interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa";
  Visto  l'art. 10  della predetta  legge n.  211/1992, ai  sensi del
quale  gli enti  indicati all'art.  8 della  legge n.  385/1990 sopra
citata e  gli altri  enti interessati  sono autorizzati  ad accendere
mutui della durata massima di  dieci anni, garantiti dallo Stato, per
la realizzazione delle finalita' indicate  al medesimo art. 8 nonche'
per la realizzazione di  sistemi ferroviari passanti, di collegamenti
ferroviari  con aree  aeroportuali, espositive  ed universitarie,  di
sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati;
  Visto  il comma  4 del  citato art.  10 che,  per l'erogazione  dei
contributi in conto capitale ed in conto interessi a fronte dei mutui
da  autorizzare,  ha previsto  limiti  di  impegno decennali  di  195
miliardi per l'anno 1993 ed ulteriori 155 miliardi per l'anno 1994;
  Vista  la legge  23 dicembre  1992, n.  501, recante:  "Bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  1993  e  bilancio
pluriennale per il triennio 1993-1995" che ha istituito, fra l'altro,
nello stato di  previsione della spesa del Ministero  dei trasporti e
della navigazione il cap. 7311 per gli interventi previsti dal citato
art. 10 della legge n. 211/1992;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, recante: "Disposizioni per
la formazione del  bilancio annuale e pluriennale  dello Stato (legge
finanziaria 1993)"  che alla  Tabella E  ha previsto  la soppressione
della prima  annualita' del limite  di impegno decennale di  lire 195
miliardi;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, recante: "Disposizioni per
la formazione del  bilancio annuale e pluriennale  dello Stato (legge
finanziaria 1994) che  alla Tabella F ha previsto  il rinvio all'anno
1995 della prima  annualita' del limite di impegno  decennale di lire
155 miliardi;
  Visto  il decreto-legge  1 luglio  1994, n.  428, convertito  dalla
legge 8 agosto 1994, n. 505, che ha previsto, tra l'altro, l'utilizzo
della seconda annualita'  del limite di impegno di  lire 195 miliardi
per  il finanziamento  delle  opere necessarie  al completamento  del
tratto Saronno-Malpensa;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, recante: "Disposizioni per
la formazione del  bilancio annuale e pluriennale  dello Stato (legge
finanziaria 1995)" che alla tabella  F ha previsto il rinvio all'anno
1996 della prima  annualita' del limite di impegno  decennale di lire
155 miliardi;
  Vista  la  legge 8  agosto  1996,  n. 425,  recante:  "Disposizioni
urgenti per il  risanamento della finanza pubblica"  che ha previsto,
tra l'altro, lo  slittamento dal 1996 al 1997 della  quota di lire 20
miliardi del citato limite di impegno decennale di lire 155 miliardi;
  Considerato che i limiti di impegno decennali sopra citati previsti
dal  ripetuto art.  10, comma  4, della  legge n.  211/1992 risultano
pertanto rideterminati come segue:
   lire 195 miliardi per otto anni a partire dal 1995,
   lire 135 miliardi per dieci anni a partire dal 1996,
   lire 20 miliardi per dieci anni a partire dal 1997;
  Visti gli  articoli 2 e 9-bis  del decretolegge 4 ottobre  1996, n.
517,  convertito  dalla  legge  4  dicembre  1996,  n.  611,  recante
"Interventi nel settore dei trasporti";
  Visto l'art.  54, comma 16, della  legge 27 dicembre 1997,  n. 449,
recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
  Vista  la delibera  CIPE del  21 dicembre  1995 con  la quale,  tra
l'altro, sono  stati approvati  i programmi di  intervento di  cui al
prospetto  allegato alla  delibera stessa  ed e'  stato concesso  - a
valere  sulle risorse  di  cui al  ripetuto art.  10  della legge  n.
211/1992 - un contributo annuo a favore degli enti beneficiari, nella
misura massima indicata nella colonna 2 del prospetto stesso e per il
numero di anni precisati nella successiva colonna 3;
  Visto l'art.  10, comma 3,  della citata  legge n. 211/1992  che ha
previsto l'emanazione di un decreto interministeriale per definire le
modalita' per la concessione  e l'erogazione dei contributi destinati
al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui da contrarre per la
realizzazione degli  interventi previsti  nella citata  delibera CIPE
del 21 dicembre 1995;
  Vista la proposta del Ministro  dei trasporti e della trasmessa con
nota n. 1776 del 15 giugno 1998;
  Ritenuto necessario che l'utilizzo  dei predetti mutui sia disposto
di  volta  in  volta  in  base  alla  presentazione  degli  stati  di
avanzamento  dei lavori  e cio'  al  fine di  svolgere la  necessaria
verifica  sulla  effettiva  realizzazione  degli  interventi  cui  e'
destinato il contributo statale;
  Vista la  legge 14 gennaio  1994, n. 20, recante:  "Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
21  novembre 1996  recante: "Conferimento  al Ministro  dei pubblici,
prof. Paolo Costa, dell'incarico per le aree urbane";
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
21 novembre  1996, recante:  "Delega di  funzioni del  Presidente del
Consiglio dei  Ministri al Ministro  dei lavori pubblici  prof. Paolo
Costa in materia  di aree urbane, Roma capitale, Giubileo  del 2000 e
servizi tecnici nazionali";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I mutui di cui all'art. 10,  comma 1, della legge 26 febbraio 1992,
n. 211,  possono essere  stipulati con  tutti i  soggetti autorizzati
all'esercizio   dell'attivita'   bancaria   ai  sensi   del   decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  I mutui, che avranno durata massima di otto o dieci anni in ragione
della durata  indicata nella  colonna 3  del prospetto  allegato alla
delibera  CIPE del  2  dicembre  1995, sono  regolati  a tasso  fisso
corrispondente a quello  effettivo annuo che, in ogni  caso, non puo'
essere  superiore  al  valore  del Rendistato  rilevato  dalla  Banca
d'Italia  nel  mese antecedente  la  data  di stipula  del  contratto
arrotondato allo 0,05 superiore e maggiorato di una commissione annua
prevista nella misura massima di 0,50 punti percentuali.