IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante: "Norme per l'esercizio e il potenziamento delle ferrovie in regime di concessione"; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante: "Disposizioni in materia di trasporti"; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante: "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa"; Visto l'art. 10 della predetta legge n. 211/1992, ai sensi del quale gli enti indicati all'art. 8 della legge n. 385/1990 sopra citata e gli altri enti interessati sono autorizzati ad accendere mutui della durata massima di dieci anni, garantiti dallo Stato, per la realizzazione delle finalita' indicate al medesimo art. 8 nonche' per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati; Visto il comma 4 del citato art. 10 che, per l'erogazione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi a fronte dei mutui da autorizzare, ha previsto limiti di impegno decennali di 195 miliardi per l'anno 1993 ed ulteriori 155 miliardi per l'anno 1994; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995" che ha istituito, fra l'altro, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione il cap. 7311 per gli interventi previsti dal citato art. 10 della legge n. 211/1992; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)" che alla Tabella E ha previsto la soppressione della prima annualita' del limite di impegno decennale di lire 195 miliardi; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) che alla Tabella F ha previsto il rinvio all'anno 1995 della prima annualita' del limite di impegno decennale di lire 155 miliardi; Visto il decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 505, che ha previsto, tra l'altro, l'utilizzo della seconda annualita' del limite di impegno di lire 195 miliardi per il finanziamento delle opere necessarie al completamento del tratto Saronno-Malpensa; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)" che alla tabella F ha previsto il rinvio all'anno 1996 della prima annualita' del limite di impegno decennale di lire 155 miliardi; Vista la legge 8 agosto 1996, n. 425, recante: "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica" che ha previsto, tra l'altro, lo slittamento dal 1996 al 1997 della quota di lire 20 miliardi del citato limite di impegno decennale di lire 155 miliardi; Considerato che i limiti di impegno decennali sopra citati previsti dal ripetuto art. 10, comma 4, della legge n. 211/1992 risultano pertanto rideterminati come segue: lire 195 miliardi per otto anni a partire dal 1995, lire 135 miliardi per dieci anni a partire dal 1996, lire 20 miliardi per dieci anni a partire dal 1997; Visti gli articoli 2 e 9-bis del decretolegge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, recante "Interventi nel settore dei trasporti"; Visto l'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"; Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1995 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati i programmi di intervento di cui al prospetto allegato alla delibera stessa ed e' stato concesso - a valere sulle risorse di cui al ripetuto art. 10 della legge n. 211/1992 - un contributo annuo a favore degli enti beneficiari, nella misura massima indicata nella colonna 2 del prospetto stesso e per il numero di anni precisati nella successiva colonna 3; Visto l'art. 10, comma 3, della citata legge n. 211/1992 che ha previsto l'emanazione di un decreto interministeriale per definire le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi destinati al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui da contrarre per la realizzazione degli interventi previsti nella citata delibera CIPE del 21 dicembre 1995; Vista la proposta del Ministro dei trasporti e della trasmessa con nota n. 1776 del 15 giugno 1998; Ritenuto necessario che l'utilizzo dei predetti mutui sia disposto di volta in volta in base alla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori e cio' al fine di svolgere la necessaria verifica sulla effettiva realizzazione degli interventi cui e' destinato il contributo statale; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 recante: "Conferimento al Ministro dei pubblici, prof. Paolo Costa, dell'incarico per le aree urbane"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, recante: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici prof. Paolo Costa in materia di aree urbane, Roma capitale, Giubileo del 2000 e servizi tecnici nazionali"; Decreta: Art. 1. I mutui di cui all'art. 10, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, possono essere stipulati con tutti i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I mutui, che avranno durata massima di otto o dieci anni in ragione della durata indicata nella colonna 3 del prospetto allegato alla delibera CIPE del 2 dicembre 1995, sono regolati a tasso fisso corrispondente a quello effettivo annuo che, in ogni caso, non puo' essere superiore al valore del Rendistato rilevato dalla Banca d'Italia nel mese antecedente la data di stipula del contratto arrotondato allo 0,05 superiore e maggiorato di una commissione annua prevista nella misura massima di 0,50 punti percentuali.