IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 1997, n. 96, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete nei tagli da lire mille e duemila; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110; Visto il decreto ministeriale del 23 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 1997; Ritenuta l'opportunita' di emettere la prima coniazione speciale di tre dittici celebrativi dell'anno Duemila con due monete d'argento da L. 2.000; Decreta: Art. 1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere un dittico di monete d'argento da L. 2.000 celebrativo dell'anno Duemila - i cui soggetti si ispirano l'uno al tema laico e l'altro al tema religioso - da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.