L'AUTORITA' DI BACINO
  Vista  la legge  18  maggio 1989,  n. 183,  recante  "Norme per  il
riassetto organizzativo e  funzionale della difesa del  suolo", ed in
particolare gli articoli 12 e 17;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 10
agosto  1989, recante:  "Costituzione  dell'autorita'  di bacino  del
fiume Arno";
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  253,  recante  disposizioni
integrative alla citata legge n. 183/1989;
  Vista la delibera  del consiglio regionale della  Toscana 21 giugno
1994,  n. 230  "Provvedimenti sul  rischio idraulico  ai sensi  degli
articoli  3  e  4  della  legge regionale  n.  74/1984.  Adozione  di
prescrizioni e vincoli. Approvazione di direttive";
  Visti  gli obblighi  di rispetto  delle opere  idrauliche riportate
nella "Carta  delle opere idrauliche presenti  nel bacino dell'Arno",
facente parte del progetto di  piano stralcio relativo alla riduzione
del  rischio  idraulico,  adottato  dal  comitato  istituzionale  con
delibera n. 95 del 17 luglio 1996;
  Considerato  che   nel  bacino  dell'Arno  si   sono  ripetutamente
verificati gravi eventi alluvionali  con danni ingentissimi a persone
e cose  e che  tale situazione ha  individuato come  l'intero sistema
idraulico  risulti attualmente  inadeguato  a contenere  non solo  le
piene di carattere eccezionale,  ma, soprattutto lungo gli affluenti,
anche  quelle prodotte  da precipitazioni  caratterizzate da  modesti
tempi  di  ritorno,  evidenziando,   al  di  la'  dell'emergenza,  la
necessita' di  effettuare interventi  strutturali di  regimazione dei
corsi d'acqua;
  Vista la propria precedente deliberazione  n. 95 del 17 luglio 1996
con  la  quale, ai  sensi  degli  articoli 17  e  18  della legge  n.
183/1989, si provvedeva all'adozione del  progetto di piano di bacino
relativo alla riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno;
  Attesa  l'estrema rilevanza  dei  contenuti del  progetto di  piano
nell'ambito della difesa  del suolo e della sua  finalita' primaria e
ineludibile di difesa dal rischio idraulico;
  Considerato che la  strategia del piano e' impostata,  oltre che su
adeguati    interventi   di    manutenzione    e   di    sistemazioni
idraulicoforestali,  sulla  realizzazione di  interventi  strutturali
(aree d'espansione,  casse e serbatoi per  interventi di laminazione,
scolmatori di piena,  etc.) da ubicarsi in aree,  individuate in base
ad una analisi idraulica e geomorfologica, su cui e' ancora possibile
intervenire  con l'obiettivo  della laminazione  delle piene  e della
salvaguardia della  pubblica incolumita' delle  popolazioni residenti
nelle aree urbanizzate che sono soggette a inondazione;
  Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che
dispone:  "in  attesa  dell'approvazione  del  piano  di  bacino,  le
autorita'  di bacino,  tramite  il  comitato istituzionale,  adottano
misure  di  salvaguardia  (...).   Le  misure  di  salvaguardia  sono
immediatamente vincolanti  e restano in vigore  fino all'approvazione
del piano  di bacino e  comunque per un  periodo non superiore  a tre
anni";
  Vista l'attuale  fase di adeguamento  del piano adottato  a seguito
delle osservazioni  presentate da  enti locali  e altri  soggetti, il
corretto svolgimento delle quali  richiede l'espressione di pareri di
diversi  organi  collegiali e  necessita  pertanto  di congrui  tempi
istruttori per  addivenire alla definitiva approvazione  da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri, dalla cui data, in base l'art.
17, comma 5,  della legge n. 183/1989, le  disposizioni contenute nel
piano  medesimo avranno  carattere immediatamente  vincolante per  le
pubbliche amministrazioni  ed enti  pubblici, nonche' per  i soggetti
privati, se dichiarate di tale efficacia;
  Rilevata, per i  motivi sopradetti, la necessita'  di preservare le
aree  destinate   all'attuazione  degli  interventi   di  regimazione
idraulica previsti dal progetto  di piano, rappresentate nella "Carta
degli interventi proposti per la  riduzione del rischio idraulico nel
bacino  dell'Arno", facente  parte del  progetto di  piano di  bacino
adottato, inclusi gli aggiornamenti e le modifiche di cui al presente
provvedimento, nonche'  la necessita'  di evitarne  la compromissione
nel periodo  tra adozione  del progetto di  piano e  approvazione del
piano  stesso,  consentendo,  nell'interesse pubblico,  prevalente  e
immediato, l'attuazione  dello stesso una volta  approvato e, quindi,
del  raggiungimento degli  obiettivi di  salvaguardia della  pubblica
incolumita' e della riduzione del rischio che il piano si prefigge;
  Rilevato  che   sono  di   interesse  del   piano  anche   le  aree
rappresentate  negli  ambiti  di  cui   alla  "Carta  delle  aree  di
pertinenza fluviale disponibili per  la regimazione dell'Arno e degli
affluenti", anch'essa  facente parte del progetto  di piano adottato,
inclusi  gli  aggiornamenti  e  le   modifiche  di  cui  al  presente
provvedimento;
  Rilevato  altresi'  che il  progetto  di  piano contiene  anche  la
cartografia delle  aree che  sono state  soggette ad  allagamento per
eventi alluvionali che  si sono succeduti dal 1966  ad oggi, indicata
come "Carta guida delle aree allagate";
  Dato  atto che  l'autorita' di  bacino e  la regione  Toscana hanno
provveduto a dare ampia diffusione e pubblicita' al progetto di piano
e  agli  interventi  in  esso  previsti  sia  nella  fase  precedente
all'adozione  (si  veda, tra  l'altro,  la  conferenza regionale  sul
bacino dell'Arno,  tenutasi a Firenze il  5 aprile 1996 e  i seminari
provinciali  preparatori  del  15,  22  e  29  marzo  1996,  tenutisi
rispettivamente ad Arezzo, Empoli e Pisa) sia nella fase successiva e
che lo stesso e' inoltre  rimasto a disposizione per la consultazione
nei termini, nei modi e nelle  sedi previste dall'art. 18 della legge
n. 183/1989;
  Vista la propria precedente deliberazione n. 107 del 15 luglio 1997
con la quale,  per motivi idraulici e idrogeologici  e per consentire
l'attuazione del piano di bacino  relativo alla riduzione del rischio
idraulico, si  provvedeva a porre  sotto vincolo di  non edificazione
fino alla  data di approvazione del  piano stesso, e comunque  per un
periodo di  un anno a decorrere  dall'esecutivita' del provvedimento,
ai sensi e per gli effetti  dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n.
183/1989, aree lungo il corso  dell'Arno e degli affluenti delimitate
su apposita cartografia;
  Visto   in  particolare   l'art.   2,  comma   4,  della   predetta
deliberazione secondo il quale possono essere escluse dal vincolo "le
opere pubbliche  che si  renderanno necessarie,  previa concertazione
tra enti e autorita' di bacino";
  Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 124 e 125 del 6 maggio
1998, con le quali, ai sensi dell'articolo suddetto, si provvedeva ad
escludere dal vincolo due aree interessate dalla costruzione di opere
pubbliche;
  Vista  la necessita'  di  prorogare la  validita'  della misura  di
salvaguardia  poiche', ad  oggi, sono  ancora in  corso le  procedure
previste dall'art.  18 della  legge n.  183/1989 per  addivenire alla
definitiva approvazione  del piano di bacino  relativo alla riduzione
del rischio idraulico;
  Visto l'art. 2, comma 1, del  decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
secondo  il quale  la composizione  dei comitati  istituzionali delle
autorita' di  bacino di rilievo  nazionale e' integrata  dal Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile;
  Visto il verbale della seduta del 14 luglio 1998 di questo comitato
istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge
n. 183/1989  dai Ministri  dei lavori pubblici,  dell'ambiente, delle
politiche agricole, per il coordinamento della protezione civile, dai
presidenti delle giunte  regionali della Toscana e  dell'Umbria e dal
segretario generale;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Di porre sotto vincolo di  non edificazione, per motivi idraulici e
idrogeologici, ai sensi e per  gli effetti dell'art. 12, terzo comma,
del  decreto-legge 5  ottobre 1993,  n. 398,  convertito con  legge 4
dicembre 1993,  n. 493, e quindi  del comma 6-bis dell'art.  17 della
legge  n. 183/1989,  secondo  quanto evidenziato  in  premessa e  per
consentire  l'attuazione  del piano  di  bacino,  fino alla  data  di
approvazione  dello stesso,  le  aree delimitate  nella "Carta  degli
interventi proposti per la riduzione del rischio idraulico nel bacino
dell'Arno" allegata  al Progetto di  piano adottato con  delibera del
comitato  istituzionale  n.  95  del  17  luglio  1996,  inclusi  gli
aggiornamenti e le modifiche  riportate nella cartografia allegata al
presente provvedimento, riferite a:
   aree di espansione e casse di laminazione;
   serbatoi di laminazione;
   interventi di laminazione con "bocche tarate", etc.;
  l'area interessata  dagli attuali  "Stagni di  Gaine" in  comune di
Sesto Fiorentino;
  nonche' le aree  golenali e di prima  pertinenza fluviale, indicate
come  P1 e  P nella  legenda della  "Carta delle  aree di  pertinenza
fluviale  disponibili  per  la   regimazione  dell'Arno  e  dei  suoi
affluenti" del Progetto di  piano adottato, inclusi gli aggiornamenti
e  le  modifiche riportate  nella  cartografia  allegata al  presente
provvedimento.